TAR Napoli, sez. I, sentenza 2020-09-01, n. 202003712

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2020-09-01, n. 202003712
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202003712
Data del deposito : 1 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/09/2020

N. 03712/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00278/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 278 del 2020, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Maria D'Angiolella, E M, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Maria D'Angiolella in Napoli, viale Gramsci n. 16;



contro

Prefettura di Napoli, Ministero Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;



per l'annullamento

a) del provvedimento emesso dall’UTG di Napoli prot. n. -OMISSIS- di rigetto del riesame del diniego di iscrizione nella c.d. white list ;

b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale compresi i pareri, le relazioni ed i verbali del GIA (Gruppo Ispettivo Antimafia) richiamati nel provvedimento sub a) del 10.7. e 19.9.2019 e di tutti gli atti richiamati nel provvedimento sub a), se ed in quanto lesivi per gli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Napoli e del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Maurizio Santise nella udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020, svoltasi da remoto, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n.18/2020, convertito in legge con l. n. 27/2020, mediante l’utilizzo del software Microsoft Teams, e in cui si è proceduto alla discussione orale tra le parti costituite, ai sensi dell’art. 4 del d.l. 28/2020 e del D.P. C.S. n. 134 del 22 maggio 2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso tempestivamente notificato all’amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del T.a.r., la società ricorrente ha esposto quanto segue:

1) La Prefettura di Caserta respingeva l’istanza di rinnovo dell’iscrizione nella white list proposta dalla -OMISSIS-, con provvedimento del 22.1.2018;

2) La società si trasformava in srl, trasferiva la sua sede a Napoli e cambiava denominazione in -OMISSIS- srl. Nominava nel 2018 come nuovo amministratore l’ing. -OMISSIS-, già dirigente di società primarie nel settore delle costruzioni e poi Dirigente del Comune di -OMISSIS- per diversi anni, dal -OMISSIS-;

3) l’UTG di Napoli in sede di riesame dell’originario provvedimento di interdittiva antimafia, ha respinto l’istanza di rinnovo dell’iscrizione della white list, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-.

Con l’odierno ricorso la società ricorrente ha, quindi, impugnato il citato provvedimento, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

I. Violazione degli artt. 7 e ss 10 e ss l. 241/90, violazione e falsa applicazione dell’art. 5 dPCM del 19.4.2013 e del dPCM del 24.11.2016, violazione dell’art. 6 par. 3 trattato Ue, violazione della convenzione Cedu sul giusto processo e/o procedimento;

II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 comma 52 l. 190/2012, degli art. 91 e ss t.u. antimafia (dlgs 159/2011), violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 52 l. 190/2012 del dPCM del 18 aprile 2013 e del dPCM del 24.11.2016;

III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e seguenti l. 241/90, violazione del giusto procedimento, violazione dell’art. 6 par. 3 trattato Ue, violazione dell’art. 41 carta dei diritti dell’uomo, della convenzione Cedu sul giusto processo e/o procedimento, violazione degli artt. 3 e 97 e 41 Cost.;

IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 52 l. 190/2012 e degli artt. 81 e seg. t.u. antimafia. Sviamento;

V. Violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e seguenti d.lgs. N. 159/2011 e s.m.i. Assoluto difetto di istruttoria. Errore sui presupposti. Violazione artt. 3, 97 e 41 cost. Indebita inversione dell’onere della prova.

La Prefettura di Napoli si è costituita regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 10 giugno 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

Tanto premesso in punto di fatto il ricorso è infondato.

2. Tanto premesso in punto di fatto, va evidenziato che, in via di principio, – come rilevato da Cons. Stato, sez. III, n. 1743/2016 – l’informativa interdittiva antimafia è una misura volta alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento dell’amministrazione pubblica: nella sostanza, essa comporta che l’autorità prefettizia escluda che un imprenditore – pur dotato di adeguati mezzi economici e di una adeguata organizzazione – possa considerarsi affidabile e instaurare rapporti contrattuali con enti pubblici ovvero essere destinatario di titoli abilitativi individuati dalla legge.

Come, peraltro, questa Sezione ha già evidenziato, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste.

Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con

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