TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-02-16, n. 202101899

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-02-16, n. 202101899
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202101899
Data del deposito : 16 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/02/2021

N. 01899/2021 REG.PROV.COLL.

N. 13903/2019 REG.RIC.

N. 14585/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13903 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Regione Umbria, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M C, Natascia Marsala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M C in Roma, piazza Barberini 12;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Regione Lazio, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Castel Giorgio, Comune di Acquapendente, Comune di Allerona, Comune di Bolsena, Comune di Grotte di Castro, Comune di Montefiascone, Comune di Castel Viscardo, Comune di Orvieto non costituiti in giudizio;
ITW LKW Geotermia Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Assenza, Antonio Corrado Assenza, Pietro Laffranco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 14585 del 2019, proposto da
Regione Lazio, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

ITW LKW Geotermia Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Assenza, Giuseppe Giuffrè, Enrico Gai, Antonio Corrado Assenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- quanto al ricorso n. 13903 del 2019:

(con il ricorso introduttivo) della determinazione del Consiglio dei ministri (di seguito anche “CDM”) adottata nella riunione del 31 luglio 2019, del processo verbale della riunione del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2019, del parere tecnico n. 3025 del 31 maggio 2019, del verbale – ordine del giorno dell'Assemblea Plenaria CTVIA del 31 maggio 2019, della nota 17 giugno 2019, inviata al Capo di Gabinetto del MATTM, del parere tecnico n. 3062 del 5 luglio 2019, del verbale – ordine del giorno 5 luglio 2019 dell'Assemblea Plenaria della CTVIA , del verbale della terza riunione di coordinamento tenutasi il 10 settembre 2018 presso il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo (di seguito “DICA”) della Presidenza del Consiglio dei ministri; del verbale della seconda riunione di coordinamento tenutasi il 25 giugno 2018 presso il DICA della Presidenza del Consiglio dei ministri, del verbale della prima riunione di coordinamento tenutasi il 25 maggio 2018 presso il DICA della Presidenza del Consiglio dei ministri; dell'istanza del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito “MISE”) dell'11 maggio 2018;di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto

(con i motivi aggiunti presentati da REGIONE UMBRIA il 31\8\2020): del decreto 16 marzo 2020, pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse (BUIG) n. 3 del 31 marzo 2020, con il quale il MISE e il MATTM hanno rilasciato a ITW&LKW Geotermia Italia S.p.a. «il permesso di ricerca di risorse geotermiche denominato “Castel Giorgio”, finalizzato alla sperimentazione dell'impianto pilota convenzionalmente denominato “Castel Giorgio» ed hanno contestualmente approvato il relativo programma dei lavori; delle note prot. 28872/DVA del 21.10.2016 e prot. 23410 del 17.9.2019, menzionate nel decreto del 16 marzo 2020 e non cognite, con le quali il MATTM ha prima espresso e poi confermato il proprio concerto al rilascio del permesso di ricerca; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto.

- quanto al ricorso n. 14585 del 2019:

(con il ricorso introduttivo): della deliberazione Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 luglio 2019, del processo verbale della riunione del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2019 e degli altri atti e provvedimenti già elencati in ordine al ricorso della Regione Umbria;

(con i motivi aggiunti presentati da REGIONE LAZIO il 21\7\2020): del Decreto n. 16 del 30 marzo 2020 del Ministero Sviluppo Economico e Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e degli altri atti e provvedimenti già elencati in ordine al ricorso per motivi aggiunti della Regione Umbria.

Visti i ricorsi i relativi motivi aggiunti e tutti gli allegati;

Visti gli atti di costituzione in ciascun giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e della ITW LKW Geotermia Italia S.p.A. e l’atto di costituzione della Regione Lazio nel giudizio sul ricorso nr. 13903/2019 della Regione Umbria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2021, celebratasi in videoconferenza tramite collegamento da remoto, il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La Regione Umbria e la Regione Lazio impugnano gli atti, meglio elencati in epigrafe, con i quali è stata disposta l’intesa circa l’autorizzazione all’avvio dell’impianto geotermico nel Comune di Castel San Giorgio, proposto dalla società ITW LKW Geotermia Italia spa.

Le Regioni premettono, in punto di fatto, che:

- l’istanza veniva presentata dalla ITW al MISE in data 19 luglio 2011, ai sensi del d.lgs. n. 22/2010 ed aveva ad oggetto due impianti pilota (Castel Giorgio - Torre Alfina);

-l’8 gennaio 2014 veniva presentata una nuova istanza per il solo impianto pilota “Castel San Giorgio”, con aumento di potenza da 3,2 MWe a 5 MWe;

- i pozzi di produzione e reiniezione sono dislocati in un’area molto vasta, tanto che la parte terminale sotterranea di essi si insinua al di sotto del bacino idrogeologico del Lago di Bolsena;

-seguiva un lungo iter amministrativo, di circa sei anni, del quale viene in rilievo - nella presente sede di giudizio - il tratto conclusivo;

- l’8 settembre 2015, si apriva la conferenza dei servizi presso il MISE nella quale venivano espresse diverse riserve da parte delle Amministrazioni coinvolte;

- il procedimento rimaneva pendente fino alla sentenza del TAR Umbria 9 aprile 2018, n. 197 con la quale venivano annullate delibere regionali dell’Umbria volte ad esprimere rilievi in senso ostativo all’accoglimento dell’istanza, con obbligo per il MISE di procedere alla conclusione del procedimento;

- il MISE attivava la procedura di cui all’art. 14 quater, comma 3, della l. 241/90, volta a superare il dissenso espresso dagli EELL e dalla Regione, rimettendo il procedimento alla sede del Consiglio dei Ministri;

- presso il DICA della Presidenza del Consiglio dei Ministri si tenevano riunioni di coordinamento istruttorio (25 maggio, 25 giugno e 10 settembre 2018) all’esito delle quali i Comuni producevano un documento tecnico-amministrativo contenente dati e prove in ordine al rischio sismico (considerati i terremoti avvenuti nell’area nel 2016) e l’impatto dell’opera sul paesaggio e sugli acquiferi del Lago di Bolsena e dell’Alfina;

- la Regione Umbria faceva propri i contenuti del documento dei Comuni;

- la Direzione Regionale Politiche Ambientali della Regione Lazio, con propria nota, informava la Presidenza del Consiglio di non ritenere possibile l’esclusione di impatti negativi sulle zone di prelievo dell’acqua potabile nel bacino del Lago di Bolsena.

- nella conferenza dei servizi apertasi presso il MISE l’8 settembre 2015 (alla quale veniva invitata solo la Regione Umbria, mentre alla Regione Lazio veniva richiesto esclusivamente di rilasciare il parere tecnico di cui sopra), esprimevano riserve sull’impianto i Comuni di Castel Giorgio, Montefiascone, Orvieto, Acquapendente, Bolsena, Castel Viscardo e le Province di Viterbo e Terni; il MIBACT - Direzione Generale Archeologia, la Soprintendenza Archeologica dell’Umbria, le Regioni Lazio ed Umbria.

In particolare:

- la Soprintendenza Archeologica dell’Umbria rilevava “presenze archeologiche documentate” e che un vincolo verteva sulla “necropoli in loc. Lauscello (decreto del 21.6.2011)”; avviava quindi la verifica preventiva dell’interesse archeologico e subordinava il proprio parere al relativo esito;

- il DG del MIBACT si riportava al parere della Soprintendenza;

- il Servizio risorse idriche e Rischio idraulico della Regione Lazio chiedeva espressamente il rispetto “ del comma 3 dell’art. 16 del DPR 395/1991 in merito alla distanza da mantenere per la postazione di perforazione dei pozzi rispetto alla linea di confine del permesso ”, riservandosi la richiesta di “ ulteriori approfondimenti istruttori a valle della verbalizzazione della presente CdS ”;

- in conclusione di seduta la ITW, con riferimento alle richieste del MIBACT (espressamente definite dal Ministero come essenziali ai fini della propria definitiva determinazione), precisava di non possedere “ ulteriore documentazione ad integrazione di quanto già prodotto e presente agli atti

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