TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2021-06-26, n. 202100472

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2021-06-26, n. 202100472
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202100472
Data del deposito : 26 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2021

N. 00472/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00965/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA INA

IN NOME DEL POPOLO INO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 965 del 2015, proposto da
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui Uffici in Cagliari è per legge domiciliato;

contro

Comune di Paulilatino, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati M B e S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto come da procura speciale in atti;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 17 settembre 2015 avente ad oggetto "Approvazione Piano Finanziario e Tariffe della Tassa sui Rifiuti "TARI" per l'anno 2015", trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.it) in data 5 ottobre 2015, pubblicata sul sito www.finanze.it in data 5 ottobre 2015 e delle allegate tariffe;

- di ogni altro atto comunque connesso, collegato e/o presupposto, antecedente, contestuale e/o successivo o che ne costituisce attuazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Paulilatino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2021 il dott. Marco Lensi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Col ricorso in esame il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiede l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Paulilatino n. 31 del 17 settembre 2015 avente ad oggetto "Approvazione Piano Finanziario e Tariffe della Tassa sui Rifiuti "TARI" per l'anno 2015", trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.it) in data 5 ottobre 2015, pubblicata sul sito www.finanze.it in data 5 ottobre 2015 e delle allegate tariffe;
nonché di ogni altro atto comunque connesso, collegato e/o presupposto, antecedente, contestuale e/o successivo o che ne costituisce attuazione.

Il Ministero ricorrente sostiene l’illegittimità di detta deliberazione consiliare in quanto approvata oltre il termine perentorio fissato per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015.

Per l'anno 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, che sarebbe venuto a cadere il 31 dicembre 2014 (e cioè il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce: art. 151, comma 1, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267) è stato poi differito, con decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015, al 30 luglio 2015.

Nel caso di specie, invece, la deliberazione impugnata è stata adottata soltanto il 17 settembre 2015.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.

Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.

Alla pubblica udienza del 12 maggio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

Occorre in via preliminare esaminare le eccezioni procedurali sollevate dalla Difesa comunale.

Sostiene anzitutto il Comune che il Ministero ricorrente difetterebbe della competenza e della legittimazione attiva alla proposizione del ricorso in esame in quanto sarebbe soltanto il Ministero dell’Interno, quale intestatario del potere di differimento del termine per l’approvazione del bilancio (art. 151, comma 1, del D.Lgvo n. 267/2000), nel caso di specie fissato con decreto del 13 maggio 2015 al 30 luglio 2015, a poter sindacare eventuali inosservanze da parte degli enti locali.

L’argomento è infondato.

L’art. 52 del D.Lgvo 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, stabilisce testualmente (per quanto qui rileva):

“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi[…] I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale […] (Comma 4) Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa […]”.

La competenza ad impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie in presenza di ritenuti vizi di legittimità, dunque, è normativamente intestata al Ministero delle Finanze oggi ricorrente, a nulla rilevando che l’art. 151, comma 1, del D,Lgvo n. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 510, lett. a), L. 23 dicembre 2014, n. 190, stabilisca che in presenza di motivate esigenze i termini fissati per la presentazione del documento unico di programmazione (31 luglio) e per l’adozione della delibera di approvazione del bilancio di previsione finanziario (31 dicembre) possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Del pari infondata è l’eccezione d’inammissibilità per la mancata impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, indicata come l’atto effettivamente lesivo dell’interesse azionato.

L’atto lesivo per l’interesse dell’amministrazione finanziaria è invero la delibera di approvazione della tariffa TARI oggetto di gravame, giacché la previsione a pena di decadenza del termine per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi locali risulta espressamente sanzionato dal legislatore, in caso di inosservanza, con l'applicazione delle aliquote o delle tariffe stabilite per l'anno precedente.

Al contrario, l'intempestiva modifica delle aliquote da parte dell'ente locale andrebbe a ledere il bene protetto - l'efficacia della manovra economica - a prescindere dal segno della variazione tariffaria, in quanto, con l'introdurre un elemento nuovo oltre i limiti consentiti comporterebbe inammissibili elementi di stravolgimento del quadro tenuto presente in sede di determinazioni inerenti alla manovra stessa e, in particolare, alla politica fiscale e di bilancio.

Può quindi passarsi all’esame del merito del ricorso, che è fondato.

Devono essere ribaditi, anche avuto riguardo al caso di specie, i principi più volte affermati da questo Tribunale, II Sezione, con le sentenze n. 303 del 28 aprile 2021;
n. 286 del 23 aprile 2021;
n. 459 del 25 maggio 2019;
n. 385 del 6 maggio 2019.

Deve invero rilevarsi che:

- l’art. 1, comma 169, della legge 296 del 2006 dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

- l’art. 1, comma 683, della legge 147 del 2013, con riferimento alla TARI dispone che “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

- con Decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da adottarsi ai sensi dell’art. 151 del TUEL è stato differito al 30 luglio 2015.

Nell’osservare come la deliberazione oggetto di gravame risulti pacificamente adottata oltre il termine legale (nella specie il 29 settembre 2015), va ricordato che la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2014 n. 3808) ha condivisibilmente affermato il carattere perentorio del termine previsto dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, per come desumibile dal dato testuale della disposizione (“dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”).

Anche in presenza di eventuale autorizzazione all’approvazione del bilancio di previsione oltre il termine previsto dalla legge – con atto avente, con ogni evidenza, natura eccezionale in quanto finalizzato ad evitare le gravi conseguenze che conseguono alla mancata approvazione del bilancio da parte dell’ente locale – va rimarcato che, in assenza di una specifica ulteriore disposizione di legge, siffatta autorizzazione non si estenda al termine per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe, che trovano compiuta ed autonoma disciplina nel citato art. 1, comma 169, della legge 296 del 2006: il quale contiene, peraltro, previsioni sanzionatorie, come l’inapplicabilità delle nuove tariffe e aliquote, (cfr., in termini, delibera n. 4 del 14 gennaio 2014 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria;
nonché Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 2006 n. 6400).

A tale proposito, lo stesso Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che le disposizioni concernenti l'approvazione del bilancio di previsione oltre il termine hanno natura eccezionale e sono finalizzate "ad evitare le gravi conseguenze della mancata approvazione del bilancio da parte dell'ente locale". Pertanto, "in assenza di una specifica ulteriore disposizione di legge", l'autorizzazione ad approvare il bilancio oltre il termine previsto dalla norma "non comprende [...] il termine per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe, che trovano compiuta ed autonoma disciplina nel citato art. 1, comma 169, l. n. 296 del 2006 in materia di aliquote e tariffe, che contiene, peraltro, previsioni sanzionatorie, quale l'inapplicabilità delle nuove tariffe e aliquote, ove approvate dopo il termine del 30 novembre" (Consiglio di Stato, n. 3808 e n. 3817 del 2014).

Né la previsione dell’art. 193, comma 3, ultima parte, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) (come modificato dall'art. 1, comma 444, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e, successivamente, sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126), per cui “per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”, può in alcun modo avvalorare la tesi della derogabilità del termine di che trattasi, atteso che la disposizione da ultimo illustrata si limita a consentire la modifica delle aliquote, ampliando il termine per deliberare, senza peraltro incidere sulla natura perentoria del termine.

L'effetto dell'inapplicabilità delle tariffe approvate oltre il termine deriva direttamente dalla legge, in particolare, dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006;
ne consegue che il giudice amministrativo, laddove riscontri il superamento del termine medesimo, deve necessariamente pronunciare l'annullamento della deliberazione a prescindere dai suoi contenuti (T.a.r. Molise, Sez. I, 8 giugno 2017, n. 222).

La sopra citata sentenza del T.a.r. Molise afferma anche, in modo del tutto condivisibile, quanto segue:

“Peraltro, in materia di TARI, l'annullamento giurisdizionale della deliberazione tariffaria comunale non pregiudica il principio, sancito dall'art. 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013, secondo cui la tariffa deve garantire l'equilibrio di bilancio, essendo destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, l'obbligo della correlazione tra il prelievo e i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti non è sufficiente a legittimare un'approvazione delle tariffe TARI, oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione (cfr.: Cons. Stato V, nn. 3808/2014 e 3817/2014). Ciò, in quanto il principio secondo cui il gettito del tributo deve coprire i costi di smaltimento dei rifiuti deve essere bilanciato con l'esigenza di tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini, i quali non possono essere soggetti ad un aggravio non preannunciato né previsto di prestazioni imposte. Tale bilanciamento impone che il potere di determinazione della tariffa da parte dell'ente locale sia circoscritto entro un margine di tempo ben definito, costituito dalla data di approvazione del bilancio di previsione, che costituisce un limite invalicabile alla discrezionalità della Amministrazione comunale, con la conseguenza che, fatte salve le ipotesi di deroga espressa ad opera del legislatore statale, non sono ammissibili variazioni di tariffe oltre detta data. Né a conclusioni diverse in ordine alla perentorietà del termine per l'approvazione delle tariffe può giungersi sulla base della considerazione che, in materia di TARI, la normativa prevede la copertura integrale dei costi, a differenza di quanto stabilito dalla previgente disciplina relativa alla TARSU, che, com'è noto, imponeva che il gettito complessivo della tassa non fosse inferiore al cinquanta per cento del costo di esercizio (art. 61 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507). In assenza di un'espressa deroga normativa al principio secondo cui le tariffe dei tributi locali devono essere approvate entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, di cui al più volte citato art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, deve ritenersi che non sia più consentito, una volta decorsi i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, agire retroattivamente con la leva tariffaria per conseguire l'integrale copertura dei costi dell'esercizio. Un'ulteriore conferma del fatto che l'obbligo della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti non legittimi l'approvazione tardiva delle tariffe deriva dalla circostanza che, al fine di sanare le delibere della TARI approvate oltre il 30 settembre 2014 (termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2014), il legislatore è dovuto intervenire con un'apposita disposizione, recata dall'art. 10, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11”.

Il termine ultimo di approvazione degli adeguamenti dei tributi locali è posto a tutela della certezza del debito fiscale dei cittadini. Esso presidia e salvaguarda un interesse di rilievo costituzionale.

Tale termine trova la sua ratio nella necessità di garantire ai contribuenti, in omaggio al principio di certezza del diritto, un riferimento temporale certo per l'individuazione delle aliquote e delle tariffe applicabili per ciascun anno di imposta.

Le anzidette considerazioni inducono quindi il Collegio a ribadire la fondatezza del ricorso e l’annullamento dell’impugnato deliberato consiliare.

In ragione della particolare natura della controversia sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

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