TAR Genova, sez. I, sentenza 2012-05-18, n. 201200707

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2012-05-18, n. 201200707
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201200707
Data del deposito : 18 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00659/2011 REG.RIC.

N. 00707/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00659/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 659 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G C, A B, I P, A B, P C e C M, tutti rappresentati e difesi dall'avv. D G, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;

contro

- Comune di Santa Margherita Ligure, rappresentato e difeso dall'avv. M B, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica, 21/18;
- Ministero per i beni e le attivita' culturali, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

per l'annullamento

della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 30 novembre 2010, avente ad oggetto vendita compendio immobiliare sito in Via Marinai d’Italia – Loc. Nozarego;
della determinazione del Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria prot. 6680 del 9.9.2010 avente ad oggetto parere negativo in ordine alla verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs n. 42/2004 dell’immobile sito in località Nozarego.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santa Margherita Ligure e del Ministero per i beni e le attivita' culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2012 il dott. A V e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con atto di trasposizione in sede giurisdizionale di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 20.5.2011 e depositato il 3.6.2011 i signori Costa Giovanni, Bottino Angelo, Pastine Iolanda, Balsi Alberto, Chiarelli Pietro e Marsano Claudio, tutti consiglieri comunali di minoranza del comune di Santa Margherita Ligure, hanno impugnato la deliberazione C.C. 30.11.2010, n. 73, di vendita del compendio immobiliare sito in via Marinai d’Italia, località Nozarego, nonché il provvedimento del direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria 9.9.2010 n. 6680, che nega la sussistenza dei requisiti di interesse ex art. 12 D. Lgs. n. 42/2004 dell’immobile in questione.

A sostegno del gravame hanno dedotto quattro motivi di ricorso, rubricati come segue.

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 del D. Lgs. 22.1.2004, n. 42 in relazione alla violazione dell’art. 58 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito in legge 6.8.2008 n. 133. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto, di istruttoria, di motivazione e per illogicità manifesta. Sviamento.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del D. Lgs. 25.6.2008 n. 112 convertito in legge 6.8.2008 n. 133 e degli artt. 10 e 12 del D. Lgs. 22.1.2004, n. 42. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto, di istruttoria, di motivazione e per illogicità, irrazionalità e contraddittorietà intrinseca ed estrinseca manifeste. Sviamento.

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del D. Lgs. 25.6.2008 n. 112 convertito in legge 6.8.2008 n. 133 e degli artt. 10 e 12 del D. Lgs. 22.1.2004, n. 42 in relazione alla violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Sviamento.

4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del D. Lgs. 25.6.2008 n. 112 convertito in legge 6.8.2008 n. 133 e degli artt. 10 e 12 del D. Lgs. 22.1.2004, n. 42. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Sviamento.

Si sono costituiti in giudizio il comune di Santa Margherita Ligure ed il Ministero per i beni e le attività culturali, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e concludendo, nel merito, per il suo rigetto.

Con un primo atto per motivi aggiunti notificato in data 13.10.2011 i ricorrenti hanno esteso l’impugnazione alla deliberazione C.C. 20.6.2011, n. 39, di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2011 e del piano delle alienazioni immobiliari.

A sostegno dell’atto hanno dedotto tre motivi di gravame, rubricati come segue.

1. Illegittimità propria e derivata dall’illegittimità degli atti impugnati con ricorso R.G. n. 659/2011 depositato in data 3.6.2011.

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 151 e 162 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 7.8.1990, n. 241. Violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.. Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifeste. Sviamento.

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del R.D. n. 454/1909 in relazione alla violazione dell’art. 1 della legge 7.8.1990, n. 241. Violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.. Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifeste. Sviamento. Perplessità.

Con un secondo atto per motivi aggiunti notificato in data 27.12.2011 i ricorrenti hanno esteso l’impugnazione alla deliberazione G.C. 26.10.2011, n. 303, di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di riqualificazione del marciapiede lato mare e pertinenze a corte – 2° lotto.

A sostegno dell’atto hanno dedotto tre motivi di gravame, rubricati come segue.

1. Illegittimità propria e derivata dall’illegittimità degli atti impugnati con ricorso R.G. n. 659/2011 depositato in data 3.6.2011 e con successivi motivi aggiunti depositati in data 26.10.2011.

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 151, 191 e 193 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 7.8.1990, n. 241. Violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed irrazionalità manifeste. Sviamento.

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. Violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed irrazionalità manifeste.

Alla pubblica udienza del 3 maggio 2012 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Il ricorso ed i motivi aggiunti, nella parte in cui sono rivolti avverso i provvedimenti del comune di Santa Margherita Ligure (segnatamente: deliberazioni C.C. 30.11.2000, n. 73 e 20.6.2011, n. 39;
deliberazione G.C. 26.10.2011, n. 303) sono inammissibili.

Secondo una consolidata giurisprudenza, dalla quale il collegio non ravvisa motivi per discostarsi, “i consiglieri comunali dissenzienti, in quanto tali, non hanno un interesse protetto e differenziato all'impugnazione delle deliberazioni dell'organismo collegiale del quale fanno parte. E ciò, in quanto i consiglieri, quali componenti del Consiglio Comunale, non possono agire contro l'ente cui appartengono, non essendo di regola il giudizio amministrativo diretto alla composizione di controversie tra organi o componenti di organi, bensì di controversie intersoggettive. In deroga a detto principio, è ravvisata la legittimazione dei consiglieri comunali soltanto ove la deliberazione consiliare investa direttamente la sfera giuridica del ricorrente, negandogli l'esercizio delle prerogative correlate all'ufficio pubblico di cui sia titolare ovvero pregiudicando un diritto spettante alla persona investita della carica elettiva” (così, tra le tante, T.A.R. Lazio, II, 18.1.2011, n. 403;
nello stesso senso cfr. Cons. di St., VI, 19.5.2010, n. 3130;
T.A.R. Piemonte, I, 12.2.2011, n. 163).

Nel caso di specie, tutti i motivi del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti attengono al merito delle scelte volta a volta effettuate dal comune di Santa Margherita Ligure, e non denunciano sotto alcun profilo la violazione delle prerogative proprie dei consiglieri comunali.

Donde la loro inammissibilità.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche rispetto all’impugnazione del provvedimento del direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria 9.9.2010 n. 6680 (pure impugnato con il ricorso introduttivo), che, all’esito del procedimento ex art. 12 D. Lgs. n. 42/2004, ha escluso che l’immobile in questione presenti i requisiti di interesse culturale, in quanto privo di elementi architettonici significativi per pregio o unicità.

Difatti, legittimati a dolersi dei provvedimenti che, all’esito dello speciale procedimento ex art. 12 D. Lgs. n. 42/2004, affermano o negano l’interesse culturale di un bene, debbono ritenersi soltanto i proprietari dei beni stessi, o comunque coloro che si trovino rispetto agli stessi in una posizione di stabile, concreto e diretto collegamento.

Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno dedotto qual è lo stabile rapporto che qualifica e differenzia il loro interesse sostanziale alla verifica dinanzi al giudice amministrativo della legittimità dei provvedimenti incidenti sul bene immobile in questione, non essendo a tal fine sufficiente la mera posizione di consigliere comunale.

Stante l’inammissibilità del ricorso e degli atti per motivi aggiunti, occorre interrogarsi sulla possibilità – invocata dalla difesa dei ricorrenti in sede di discussione orale – di rimettere il ricorso alla sede amministrativa ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, a mente del quale “il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in sede straordinaria dispone la rimessione degli atti al Ministero competente per l'istruzione dell'affare” .

Ritiene il collegio che non ricorrano, nel caso di specie, gli estremi per la rimessione del ricorso, non potendo esso venire deciso neppure nella sede amministrativa.

Difatti, ai sensi dell’art. 8 del citato D.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammesso contro gli atti amministrativi definitivi “per motivi di legittimità” e “da parte di chi vi abbia interesse” , e non è ammesso quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale.

La circostanza che, a differenza di quanto accade nel ricorso gerarchico, il ricorrente in sede straordinaria possa far valere soltanto vizi di legittimità dell’atto (purché vi abbia interesse), nonché il rigido principio di alternatività dei ricorsi, inducono a ritenere che le posizioni sostanziali e le condizioni dell’azione (cioè la posizione sostanziale di interesse legittimo, la legitimatio ad causam e l’interesse a ricorrere) debbano necessariamente avere la medesima ampiezza nell’ambito del rimedio giustiziale e di quello giurisdizionale.

Ne consegue che un ricorso privo di uno di tali elementi è ontologicamente inammissibile, e ciò sia con riguardo alla sede giurisdizionale che a quella amministrativa, non potendo ammettersi – per quanto qui interessa - che nella seconda possano trovare tutela anche interessi di mero fatto.

Diversamente opinando (cioè ritenendo che gli interessi di fatto siano azionabili in sede giustiziale, per di più esclusiva), si porrebbe un serio problema di costituzionalità della disposizione, in quanto la rinuncia alle garanzie della tutela giurisdizionale non sarebbe il frutto di una libera scelta, ma risulterebbe sostanzialmente imposta ai controinteressati ed all'amministrazione (cfr., in tal senso, già C. Cost., 29.7.1982, n. 148).

Del resto, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la riattivazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato a norma dell’art. 10, comma 2 D.P.R. 1199/1971, mediante la rimessione degli atti al Ministro competente per l’ulteriore prosecuzione dell’affare in sede straordinaria, ha luogo solo allorché la inammissibilità del ricorso in sede giurisdizionale derivi dalla irritualità dell’atto di opposizione del controinteressato (ad es. per tardività o per difetto di elementi essenziali, o di notifica, o di giurisdizione del giudice amministrativo), con esclusione di ogni altra causa (Cons. di St., IV, 19.12.2003, n. 8354;
id., VI, 18.3.1994, n. 374).

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

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