TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2023-09-20, n. 202302026

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2023-09-20, n. 202302026
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202302026
Data del deposito : 20 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/09/2023

N. 02026/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01039/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2023, proposto da:
Fratelli P S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31;

contro

Comune di Bellizzi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Societa' R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana Spa, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

a – della delibera di C.C. n. 3 del 28.03.2023, con la quale il Comune di Bellizzi:

- ha dichiarato che “non sussiste un interesse pubblico prevalente all'acquisizione” sanante, ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, dell'area di proprietà della società ricorrente, irreversibilmente trasformata ai fini della realizzazione di un intervento di sistemazione di un sovrappasso ferroviario;

- ha disposto di procedere alla restituzione dell'area di proprietà della società ricorrente, distinta in catasto al foglio n. 2, p.lla n. 748;

b – della nota prot. n. 7833 del 17.04.2023, con la quale il Comune di Bellizzi ha comunicato l'avvio del procedimento per la restituzione dell'area di proprietà della società ricorrente;

c – ove e per quanto occorra, della delibera di G.C. n. 147 dell'11.11.2022, richiamata nella delibera sub a);

d – della relazione del Responsabile dell'Area Tecnica Igiene e Servizi al Territorio prot. n. 19432 dell'11.11.2022;

e – della determina n. 958 del 30.11.2022, con la quale la P.A. ha quantificato le somme da corrispondere alla società ricorrente per l'occupazione illegittima delle opere di sua proprietà;

f - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali ivi compreso, ove adottato, qualsivoglia altro provvedimento di presunta esecuzione della delibera sub a);


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bellizzi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2023 la dott.ssa G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


FATTO e DIRITTO

Premesso che

la società ricorrente è proprietaria di un’area di complessivi 1720 mq., sita nel Comune di Bellizzi, distinta in catasto al foglio n. 2, p.lla n. 748;

fino al 2007, la Società Rete Ferroviaria Italiana – R.F.I. – S.p.A. occupava e trasformava irreversibilmente detta consistenza, ai fini della realizzazione di un cavalcavia/sovrappasso ferroviario;

trattasi di un’opera pubblica, che si colloca nell’ambito di un complessivo accordo di programma ex art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 sottoscritto tra Regione Campania, Provincia di Salerno, R.F.I. ed i Comuni, ai fini dell’esecuzione dei lavori denominati “opere sostitutive necessarie per la soppressione del P.L. al Km 68 + 570 della linea Napoli – Potenza mediante la costruzione di una strada di collegamento tra i P.L. al Km 68 + 567 e per la soppressione del P.L. al Km 69 + 490 della stessa linea mediante la costruzione di un cavalcavia carrabile al Km 69 + 812 e di un sottopasso pedonale al Km 69 + 478 in Comune di Bellizzi”;

in ragione dell’omessa definizione della procedura ablatoria, la società ricorrente proponeva ricorso dinanzi a questo TAR, definito con sentenza n. 1829 del 24.06.2022, recante l’accertamento dell’illegittima occupazione delle aree utilizzate per la realizzazione della succitata opera pubblica;
la declaratoria dell’obbligo del Comune di Bellizzi di porre fine a tale situazione di illiceità, mediante il ricorso all’acquisizione sanante ex art 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 oppure mediante la relativa restituzione, previo ripristino dello status quo ante e pagamento del risarcimento del danno da occupazione illegittima;

con delibera di Giunta Comunale dell’11.11.2022, il Comune deliberava di “dichiarare che non sussiste un interesse pubblico prevalente alla acquisizione delle opere realizzate sull’area di causa…. e di ottemperare alla sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 1829 del 24.06.2022 procedendo a liberare la stessa area, distinta in catasto al foglio n. 2, p.lla n.748 e riconoscendo la corresponsione per il periodo di occupazione della somma pari al cinque per cento annuo sul valore venale del bene”;

avverso tale determinazione, era proposto un secondo ricorso dinanzi a questo T.A.R., definito con sentenza n. 388 del 17.02.2023, di accoglimento per incompetenza della Giunta Comunale;

con successiva delibera di C.C., n. 3 del 28.03.2023, il Comune di Bellizzi dichiarava che “non sussiste un interesse pubblico prevalente all’acquisizione” sanante, ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, dell’area di proprietà della società ricorrente, irreversibilmente trasformata ai fini della realizzazione di un intervento di sistemazione di un sovrappasso ferroviario;
e disponeva di procedere alla restituzione dell’area di proprietà della società ricorrente, distinta in catasto al foglio n. 2, p.lla n. 748;

avverso l’atto deliberativo de quo insorge la società in epigrafe, mediante gravame di annullamento, notificato il 16.06.2023 e depositato il 21.06.2023, assistito da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso;

resiste in giudizio il Comune intimato, depositando documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del gravame;

nell’udienza camerale del 19 settembre 2023, la causa è introitata per la decisione;

Considerato che sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa;

il gravame è manifestamente infondato e, come tale, va rigettato;

vanno disattese tutte le censure di illegittimità, profilate dalla parte ricorrente, nei diversi motivi di ricorso, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate;

la materia del contendere verte sulla legittimità o meno della nuova delibera comunale recante la decisione di insussistenza dell’interesse pubblico prevalente all’acquisizione sanante, ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001:

è d’obbligo una premessa ricostruttiva;

in linea di principio, la giurisprudenza è chiara nel ritenere che la scelta valutativa, ex art. 42 bis DPR 327/2001, sia sorretta da logiche comparative e ponderative dei diversi interessi in gioco;

la discrezionalità amministrativa in relazione alla decisione se acquisire coattivamente l'immobile non va, senza dubbio, confusa con l'obbligo di far cessare il comportamento illecito ascrivibile alla stessa Amministrazione, adeguando lo stato di fatto a quello di diritto;
obbligo, quest'ultimo, in relazione al quale l'Amministrazione non gode di alcuna discrezionalità (T.A.R. Milano, sez. III, 03/06/2021, n.1371);

nella fattispecie sottoposta allo scrutinio del Collegio, è incontestabile che la scelta del Comune in contestazione si appalesa al Collegio ragionevole;

e ciò trova inequivoco conforto nella complessiva produzione documentale versata in atti;

dalle risultanze prodotte emerge chiaramente che“l’area non è mai stata oggetto di acquisizione per la realizzazione di un cavalcavia/sovrappasso ferroviario”;
che sull’area è stata apposta esclusivamente la “segnaletica e cordoli stradali per una diversa disciplina del traffico delle traverse insistenti sull’attuale via Copernico” e “l’area oggetto di causa non interferisce con le opere realizzate da Rete Ferroviaria Italiana SpA per la costruzione del sovrappasso carrabile al Km 69 +812 della linea ferroviaria Napoli-Potenza”;

il Comune, nella sua memoria difensiva, rimarca, peraltro, che il piano particellare di esproprio grafico descrittivo e il decreto n. 18 del 18.03.2002 di accesso alle aree per indagini e rilievi metrici e topografici contengono un dettagliato elenco delle ditte coinvolte nell’iter espropriativo, tra le quali non figura la particella n. 748 del foglio n. 2, la quale non è parte delle aree utilizzate per la realizzazione del cavalcavia/sovrappasso ferroviario;
bensì è stata interessata dalla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a servizio dei lotti artigianali ricadenti nell’area;

ergo, trattandosi di opere irrilevanti, non necessarie ai fini dell’interesse pubblico generale, la decisione del Comune, di restituire l’area anziché procedere all’acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, si appalesa ragionevole;

la delibera impugnata è legittima ed il ricorso va rigettato;

stante la peculiarità della fattispecie, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti;

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