TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-06-15, n. 202301394

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-06-15, n. 202301394
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202301394
Data del deposito : 15 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/06/2023

N. 01394/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01132/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1132 del 2020, proposto da G M, rappresentato e difeso dall'avvocato M R A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Sindaco del Comune di Agropoli, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

nei confronti

D S, rappresentata e difesa dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
R S, non costituita in giudizio;

per l'annullamento:

a.- dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente adottata, ex art. 54 del T.U.E.L., dal Sindaco p.t. del Comune di Agropoli, quale Ufficiale di Governo, in data 9.6.2020 (prot. n. 13763), successivamente notificata a mani in data 11.6.2020, con la quale è stato ordinato anche al ricorrente di svolgere, in solido con altri singoli proprietari, verifiche strutturali su talune opere nell'ambito di un complesso residenziale sito in loc. Porto, nonché, sempre in solido, di attuare gli interventi necessari richiesti dalle valutazioni tecniche emergenti ed al ripristino delle condizioni di sicurezza;

b.- del verbale di sopralluogo del Resp. Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio del Comune di Agropoli prot. n. 13401 del 5.6.2020, successivamente conosciuto;

c.- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Sindaco del Comune di Agropoli e di D S;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2023 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. È impugnata l’ordinanza contingibile e urgente prot. n. 13763 del 9 giugno 2020, con cui il Sindaco del Comune di Agropoli, quale Ufficiale di Governo, a seguito dell’accertamento di << una situazione generale di pericolo per la privata e pubblica incolumità data dalle condizioni di avanzato degrado dei muri di contenimento in calcestruzzo armato, che sostengono le “piazzole” da dove spiccano i n. 8 corpi di fabbrica presenti, nonché della scala di collegamento che serve e divide in due il complesso residenziale in questione >>, ha ordinato al ricorrente, in solido con altri proprietari del complesso residenziale alla località Porto, di “ svolgere ad horas le opportune verifiche strutturali, per tramite di un tecnico qualificato, con obbligo di trasmettere copia delle certificazioni all’Ufficio Tecnico Comunale ” e, “ nel caso di esito negativo della verifica suddetta, ad attuare gli interventi necessari urgenti richiesti dalle valutazioni tecniche espresse in fase di verifica e al successivo ripristino delle condizioni di sicurezza ”.

Il Comune di Agropoli, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Si è costituito il Ministero dell’Interno, a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, chiedendo l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.

Si è inoltre costituita la controinteressata Sodano Daniela, con atto di mero stile.

All’esito dell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2023, il Collegio ha riservato la decisione.

2. In via preliminare, deve essere disposta l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno, sia perché “ nelle ipotesi di impugnazione delle ordinanze adottate dal Sindaco ex art. 54 T.u.e.l., adottato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – come nel caso di specie – sussiste non solo la legittimazione passiva in capo al Comune, ma anche il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni statali eventualmente evocate in giudizio, atteso che l'imputazione giuridica allo Stato degli effetti dell'atto dell'organo del Comune ha una natura meramente formale, nel senso che non per questo il Sindaco diventa organo di un’amministrazione dello Stato, ma resta incardinato nel complesso organizzativo dell'ente locale, senza che il suo status sia modificato ” ( ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 30 luglio 2021, n. 5370) sia perché nel presente giudizio il ricorrente non ha formulato domanda risarcitoria.

3. Nel merito, è fondato, con portata assorbente, il primo motivo di ricorso.

Con lo stesso, si deduce l’illegittimità dell’ordinanza impugnata, dal momento che il ricorrente non avrebbe la disponibilità dei villini ubicati sulle piazzole sorrette dai muri di contenimento in stato di degrado.

La doglianza è corroborata da una relazione tecnica asseverata del 10 luglio 2020, a firma del geom. Francesco Marciano, allegata al ricorso, in cui si conclude che “ data l’ubicazione del fabbricato di proprietà la Committenza, non ha rapporti di proprietà con i muri di sostegno, in oggetto, né con le scale direttamente in aderenza con i muri di sostegno delle piazzole ”, nonché dalla perizia tecnica (del 10 gennaio 2023, a firma del geom. Rino Rizzo) commissionata dal ricorrente in ottemperanza al primo obbligo discendente dall’ordinanza impugnata, in cui, dopo la ricostruzione dei titoli dominicali e della struttura del complesso, si afferma che “ le strutture in oggetto non fanno parte di un complesso condominiale, non ricadono sulla proprietà Metastasio e non può essere neppure invocato l’art. 1069 del C.C. del fondo servente in quanto il fabbricato particella 33 trae accesso da via Porto da oltre quarant’anni, come chiaramente riconosciuto dal Comune e Fornitori di Servizi ”.

Con riferimento ai soggetti destinatari delle ordinanze contingibili e urgenti di rimozione di un pericolo, la giurisprudenza, dalla quale il Collegio non intende discostarsi, ha evidenziato che “ presupposto indispensabile è la disponibilità del bene in capo a tale soggetto, che costituisce condizione logica e materiale indispensabile per l’esecuzione dell’ordine impartito ” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 2 agosto 2022, n. 1446).

In altri termini, in siffatte ipotesi, “… oltre ai tipici presupposti oggettivi per l'esercizio del potere di ordinanza (rappresentati dal grave pericolo che minaccia l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana, dalla contingibilità e dall'urgenza), è necessario un ulteriore presupposto soggettivo, ossia la riferibilità del bene interessato ad un soggetto che ne abbia, altresì, la, che integra quella indispensabile condizione logica e materiale che consente di eseguire l'ordine impartito, evitando, tra l'altro, che il potere di ordinanza si tramuti in uno strumento giuridico per ottenere un’indebita anticipata locupletazione in danno del privato, al di fuori dei principi generali dell'ordinamento giuridico ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 3 febbraio 2022, n. 765).

Alla luce di quanto dimostrato in atti e della giurisprudenza sopra citata, ad avviso del Collegio l’ordinanza impugnata si appalesa illegittima nella parte in cui ingiunge anche al ricorrente, che non ha la disponibilità delle relative aree, la rimozione del pericolo accertato.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento delle ulteriori doglianze.

Il ricorso è pertanto accolto, con conseguente annullamento in parte qua (e cioè limitatamente alla sola posizione del ricorrente) dell’ordinanza impugnata.

3. In ragione dei motivi della decisione e della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, sussistono gravi motivi che giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.

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