TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-02-19, n. 202100314
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Pubblicato il 19/02/2021
N. 00314/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00137/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 137 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Eco.Dem. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore signor -O--O-, rappresentato e difeso dagli avvocati S P e F R, con studio in Bari alla via Cognetti n. 25 e con domicili digitali come da P.E.C. iscritte al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
contro
Comune di Gioia del Colle, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. N F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Franco T in Bari alla via Salandra n. 11 e con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
U.T.G. - Prefettura di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari alla via Melo n. 97;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 2435 del 30.1.2017, a firma del Comandante della Polizia locale, recante revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa all'aperto con custodia dei veicoli n. 8/P/98 Reg. Prot. 21144/2026 del 20.10.1988;
- della sottostante nota di avvio del procedimento prot. n. 26384 del 27.9.2016;
- di ogni atto connesso, ancorché ignoto, in quanto lesivo.
e, sui motivi aggiunti depositati in data 14.7.2017
- del provvedimento del Comune di Gioia del Colle prot. n. 15077 del 27.5.2017 di divieto di prosecuzione dell'attività di rimessa veicoli e rimozione di tutti i suoi effetti;
- del provvedimento del Prefetto della Provincia di Bari prot. n. 17047/Area III/2017 del 21.6.2017 recante sospensione cautelativa dell'efficacia dell'iscrizione della ditta ECO.DEM. s.r.l. dal Registro prefettizio prot. n. 48682 /V.P.V./2012 del 14.12.2012, fino all'esito del giudizio amministrativo;
- della sottostante nota del Comando della Polizia locale di Gioia del Colle prot. n. 5026 del 20.2.2017;
- di ogni atto connesso, ancorché ignoto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gioia del Colle e dell’U.T.G. - Prefettura di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2020 il dott. Lorenzo Ieva;
Dato atto che l’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 e dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, di cui all’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 maggio 2020 n. 134;
Dato atto a verbale d’udienza della presenza degli avvocati S P e l'avv. N F, a seguito del deposito di note d’udienza ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato come in rito, l’istante impugnava il provvedimento sfavorevole di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di rimessa all’aperto di veicoli con relativa custodia. In particolare, deduceva vizi di competenza dell’autorità emanante, nonché la violazione delle norme rilevanti nel caso di specie e l’eccesso di potere sotto svariati profili.
Accadeva infatti che la società ricorrente vedesse revocata l’autorizzazione, in quanto aveva omesso di comunicare il mutamento del legale rappresentante, intutitu personae titolare dell’autorizzazione di polizia amministrativa dell’attività di rimessaggio dei veicoli, poiché alla signora -O--O- succedeva il signor -O--O-.
2.- Si costituivano le intimate Autorità comunale e prefettizia, contestando i presupposti del ricorso notificato e ribadendo la legittimità dell’attività amministrativa svolta;inoltre, producevano copiosi documenti.
3.- In sede cautelare, dopo decreto monocratico di accoglimento, stante l’estrema gravità ed urgenza, l’istanza di concessione di misure idonee a salvaguardare la posizione dell’istante veniva respinta, dandosi atto che la produzione di un S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio di attività), ai sensi del d.P.R. 19.12.2001 n. 480 “Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse”, poteva risultare utile al superamento dei rilievi posti dall’amministrazione.
4.- Indi, presentata la S.C.I.A., sopraggiungeva però un nuovo atto di diniego e di intimazione alla cessazione dell’attività, per carenza dei requisiti, che veniva impugnato con motivi aggiunti e rinnovo della domanda di misure cautelari.
5.- Ancora in sede cautelare, dopo il decreto monocratico di accoglimento, stante l’estrema gravità ed urgenza, l’istanza di sospensiva veniva ugualmente respinta, sul rilievo assorbente della natura urbanistica agricola dei terreni oggetto di utilizzazione, ai fini del rimessaggio degli autoveicoli.
6.- Alla fissata udienza per la discussione del merito del ricorso, il proposto gravame veniva posto in decisione.
7.- Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono infondati.
7.1.- Le censure recate nell’atto introduttivo del giudizio sono da esaminare nel loro ordine logico. Innanzitutto, viene (motivo rubricato 9.a) contestata la violazione ed omessa applicazione del d.P.R. 19 dicembre 2001 n. 480, la violazione ed erronea applicazione dell’art. 86 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 e degli artt. 152 e 196 del r.d. 6 maggio 1940 n. 635, inoltre, l’eccesso di potere per erronea presupposizione e per difetto assoluta di istruttoria.
Segnatamente, viene sostenuto che il sopravvenuto d.P.R. 19 dicembre 2001 n. 480 ha abrogato o comunque espunto l’attività di rimessa di veicoli tra quelli sottoposti ad autorizzazione di polizia. Ergo , alcuna comunicazione circa il legale rappresentante andava prodotta.
Al contrario, va invece osservato che, fra le materie trasferite ai comuni, l’art. 19, comma 1, punto 8), d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 vi sia la competenza in ordine al rilascio delle licenze per gli esercizi di rimessa di autoveicoli o vetture e simili.
Il d.P.R. 19 dicembre 2001 n. 480 ha previsto che l’esercizio dell’attività di rimessa di veicoli sia subordinata a D.I.A. (oggi divenuta S.C.I.A.), ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, da presentarsi al Comune competente.
In ogni caso, l’art. 3, d.P.R. 480 cit., ha previsto che il comune trasmetta copia della D.I.A. al Prefetto, il quale può sospendere o vietare l’esercizio dell’attività, proprio nei casi previsti dall’art. 11, comma 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e, in ogni caso, può sospendere o vietarne l’esercizio dell’attività per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
Di conseguenza, è da ritenersi che la materia inerisca pur sempre all’ambito della polizia di pubblica sicurezza, sia pure oggi demandata in parte qua ai comuni– che non a caso la esercitano incaricando di norma un ufficio preposto alla polizia amministrativa, se non anche alla Polizia locale, come nel caso di specie – per cui permane l’ intuitu personae , ossia la personalità della valenza della licenza o dell’atto autorizzatorio, che inerisce, nel caso delle persone giuridiche, comunque alla persona fisica del legale rappresentante.
Pertanto, il motivo va respinto.
7.2.- Con altro motivo (rubricato 9.b), è dedotta la violazione ed erronea applicazione degli artt. 2 e 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in relazione all’art. 86 T.U.L.P.S., inoltre l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, carente motivazione ed erronea presupposizione.
Sostiene la società ricorrente che l’avviso di avvio del procedimento di revoca prot. n. 26384/2016 non recherebbe alcuna contestazione di omessa comunicazione del cambio di rappresentanza legale della Eco.Dem. s.r.l.
Al contrario, ritiene il Collegio che il rituale avviso di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241, contenesse gli elementi sufficienti per rendere edotto il destinatario, circa il provvedimento da assumersi e gli è stato notificato concedendo il termine utile per replicare.
Pur tuttavia, alcuna osservazione veniva formulata dalla Eco.Dem s.r.l., talché, in data 30 gennaio 2017, il Comune di Gioia, con le stesse motivazioni indicate nell’atto di avvio del procedimento, ha emesso la revoca espressa dell’autorizzazione.
Ergo , il motivo va rigettato.
7.3.- Con i residuali motivi (rubricati 9.c, 9.d, 9.e, 9.f. 10) vengono in breve contestati l’incompetenza dell’autorità emanante il provvedimento, la violazione ed omessa applicazione degli artt. 1, 3 e 4 del del d.P.R. 19 dicembre 2001 n. 480, in relazione all’art. 11 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773, inoltre la violazione e omessa applicazione dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, la violazione ed erronea applicazione dell’art. 86 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (e degli artt. 152 e 196 del r.d. 6 maggio 1940 n. 635) e dell’art. 17- bis del r.d. 18 giugno 1931 n. 773, la violazione dell’art. 21- quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241, la violazione del principio del ne bis in idem , la violazione dell’art. 41 Cost., nonché l’eccesso di potere per ingiustizia e illogicità manifesta, erronea presupposizione, difetto di istruttoria e di motivazione, erronea presupposizione, difetto di proporzionalità, sviamento di potere.
Viene, nella sostanza, ribadito che l’attività di rimessaggio dei veicoli è sottoposta alla semplice segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ai sensi dell’art. 19 legge 7 agosto 1990 n. 241, per cui non vi sarebbe alcun apprezzamento discrezionale da parte dell’autorità amministrativa.
Mentre, l’art. 3 del d.P.R. 19 dicembre 2001 n. 480 riserverebbe al Prefetto l’esercizio di poteri discrezionali di autotutela amministrativa, mediante sospensione o divieto di esercizio dell’attività di rimessa veicoli, solo per motivate esigenze di pubblica sicurezza, dal che v’è incompetenza del Comandante di Polizia locale a surrogarsi nelle prerogative del Prefetto.
Perciò non rientrava nella competenza del Comandante di Polizia locale del Comune di adottare il provvedimento di revoca, erroneamente motivato e privo di presupposti, derivandone comunque un’errata interpretazione e applicazione della richiamata normativa in materia di pubblica sicurezza e relative autorizzazioni.
Tuttavia – osserva il Collegio – come, dalla complessa ricostruzione dei fatti, emerge che la licenza per cui è causa, inizialmente intestata al signor -O- -O-, rappresentante legale della Eco.Dem s.r.l., è stata poi “volturata” in favore della signora -O--O-;ancora successivamente, nella legale rappresentanza della società, è subentrato il signor -O--O-, il quale non ha però chiesto la “voltura” in suo favore della licenza n. 8/P/98, né ha presentato alcuna S.C.I.A.
Per converso, -O--O- ha poi costituito la Frenk Multiservice s.r.l. e ha depositato autonoma e distinta S.C.I.A. del 25 settembre 2012 per l’esercizio dell’attività di rimessaggio dei veicoli, da svolgersi in Gioia del Colle alla strada provinciale Santeramo al n. 3490.
Quest’ultima è l’unica società a svolgere attualmente ogni attività qui rilevante, su tutti i suoli per cui è causa, in virtù della S.C.I.A.
L’autorizzazione n. 8/P/98 oggetto di revoca, infatti, essendo un’autorizzazione di polizia, concessa ex artt. 8 e 86 T.U.L.P.S (r.d. 18 giugno 1931 n. 773), riferita pertanto alla persona prima di -O- -O- e poi di -O--O-, non è mai stata rilasciata (o “trasmessa”) al signor -O--O-, che neanche ne ha mai richiesti la “voltura” o il rinnovo, né ha mai depositato alcuna S.C.I.A.
Quanto alla dedotta incompetenza del Comandante della Polizia locale, va rilevato che la licenza in questione è stata rilasciata proprio dallo stesso Comandante e prevedeva espressamente che fosse sempre revocabile “per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di abuso da parte del concessionario”.
Nel caso di specie, v’è stato l’abuso contestato dall’Amministrazione comunale, consistente nel fatto di aver utilizzato e pretendere di utilizzare una licenza di P.S. intestata al altri: la signora -O--O-.
Sussistono inoltre i “motivi di pubblico interesse” addotti dal Comune nel provvedimento impugnato, nel peculiare ramo d’attività svolto dal ricorrente, sia perché è intervenuto il mutamento di rappresentanza legale mai comunicato (passato da -O--O- a -O--O-), sia perché v’è stata una cessione di rami d’azienda dalla Eco.Dem. s.r.l in favore della Frenk Multiservice s.r.l. e della Ecolsider s.r.l.
Sta di fatto che Eco.Dem. s.r.l, spogliandosi formalmente di qualsiasi attività svolgentesi nell’intero compendio immobiliare sito in Gioia del Colle, alla via provinciale Santeramo n. 3490, rimanendo solo proprietaria degli immobili, alcun titolo attualmente possiede per svolgervi la pregressa attività.
Quanto al rilevato profilo della duplicazione con violazione del principio generale del ne bis in idem del provvedimento di revoca, con la già applicata sanzione amministrativa pecuniaria, va osservato che trattasi di misure amministrative affatto distinte, che obbediscono a diversi criteri e finalità, in nulla sovrapponibili.
Il provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria ha la funzione di reprimere la condotta antigiuridica consistita nell’omessa comunicazione del nuovo rappresentante legale della società. Mentre, la revoca della licenza s’impone per carenza del titolo di polizia.
Pertanto, le argomentazioni svolte non hanno pregio.
7.4.- Con riferimento ai motivi aggiunti proposti avverso sia il provvedimento del Comune di Gioia del Colle di divieto di prosecuzione dell’attività di rimessa veicoli e rimozione di tutti i suoi effetti sia del provvedimento del Prefetto di Bari recante la sospensione cautelativa dell’iscrizione della ditta Eco.Dem s.r.l. nel Registro prefettizio, la società ricorrente ne contesta la motivazione.
Invero, il provvedimento gravato è motivato sulla base della omessa delimitazione di una parte del suolo, ove si vorrebbe esercitare l’attività di rimessaggio, in quanto interessata dalla strada di accesso alle attività indicate in planimetria con la lettera “D”;inoltre vi sarebbe l’incompatibilità urbanistica dell’area, di natura agricola E2, ove insiste l’insediamento produttivo.
In ragione di tale motivazione del gravato provvedimento, la società ricorrente inferisce la violazione dei principi di buon andamento e di equità della pubblica amministrazione, l’eccesso di potere per contraddittorietà, per illogicità e ingiustizia manifesta, lo sviamento di potere e di procedura, la violazione dell’art. 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, la violazione del principio di proporzionalità, l’eccesso di potere per carente e illogica motivazione.
Con più diretto riferimento al vizio urbanistico-edilizio, invece, viene dedotta la violazione ed omessa applicazione dell’art. 3- bis del decreto-legge 31 agosto 1987 n. 361, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987 n. 441, nonché l’eccesso di potere per carente istruttoria, difetto di motivazione, erronea presupposizione, illogicità e ingiustizia manifesta.
Al contrario, va rilevato come appaia dirimente la circostanza per cui – richiesto di specificare il luogo di svolgimento dell’attività – la Eco.Dem s.r.l. non sia riuscita a comprovarne con esattezza il luogo nella sua totalità.
In disparte le valutazioni di stretta pregnanza urbanistico-edilizia, vero è che la Eco.Dem. s.r.l., così come evidenziato dal Comune, è stata titolare in passato soltanto di “permessi provvisori”, per lo svolgimento della sua attività, in Gioia del Colle, alla via provinciale di Santeramo km. 3490, sul suolo ricadente in zona agricola E2 (in catasto al foglio 42, particella 532) del vigente P.R.G.
Alcuna variazione dello strumento urbanistico è intervenuta nella specie, come acclarato da pregresso contenzioso e dalla sentenza del T.A.R. Puglia, sez. I, 9 marzo 2016 n. 299.
Ad ogni modo, il divieto di prosecuzione dell’attività oggetto di S.C.I.A. è stato disposto, in ragione dell’indeterminatezza dell’area ove svolgere l’attività, non superata neanche in sede di integrazione documentale, come richiesto dall’Amministrazione comunale. Né se ne è avuta ragione nel presente processo.
Quanto infine al provvedimento del Prefetto di Bari di sospensione, lo stesso sarebbe viziato in via diretta e in via derivata per eccesso di potere per erronea presupposizione, carente istruttoria, difetto di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta, in quanto sfornito di autonomia.
Tuttavia, va osservato che lo stesso si appalesa come conseguenziale agli atti adottati dal Comune di Gioia del Colle: esso è stato adottato per un termine ampio, nell’interesse della stessa parte, ovvero sino all’esito del presente giudizio, del che non può esservi interesse del ricorrente a dolersene.
Di conseguenza, anche i motivi aggiunti vanno respinti.
8.- In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti, per le motivazioni sopra esposte, vanno respinti.
9.- Le spese possono compensarsi per la peculiarità delle questioni.