TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-02-18, n. 202200330

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-02-18, n. 202200330
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202200330
Data del deposito : 18 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/02/2022

N. 00330/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00781/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 781 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno e-OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;

per l'annullamento

della misura di prevenzione del -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della-OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Filippo Dallari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con nota del -OMISSIS-proponeva alla-OMISSIS- l’adozione della misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio, ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159 del 2011, nei confronti del signor -OMISSIS-, residente nel -OMISSIS-, esercente l’attività di pastore.

Tale proposta traeva origine dal deferimento del signor -OMISSIS-:

- in data -OMISSIS-, per il reato di cui all’art. 660 cod. pen. (molestia o disturbo alle persone) in quanto “ in data -OMISSIS-, lasciava liberi e incustoditi, all’interno di un’area verde prospiciente le sponde del fiume -OMISSIS- i propri cani da pastore, i quali, si mostravano aggressivi con chiunque tentasse di avvicinarsi ”;

- in data -OMISSIS-, per i reati di cui agli art. 633 cod. pen. (invasione di terreni) e 636 cod. pen. (introduzione dio abbandono di animali in fondo altrui e pascolo abusivo) in quanto “ dal giorno -OMISSIS-, lasciava il proprio gregge libero di pascolare in due appezzamenti di terra siti tra il -OMISSIS-nonostante fosse stato più volte invitato dai proprietari dei predetti terreni ad abbandonare i suddetti luoghi per non rovinare le coltivazioni ivi presenti ”.

Inoltre la proposta richiamava un corposo elenco di precedenti del signor -OMISSIS- per fatti analoghi tra cui, in particolare, cinque sentenze di condanna per i medesimi reati, un avviso orale e un Foglio di via riferito al territorio del-OMISSIS-.

1.2. Sulla base di tale segnalazione, delle “ condanne esecutive e dei numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio nonché degli avvisi orali del -OMISSIS-” , con provvedimento -OMISSIS-la-OMISSIS- vietava al signor -OMISSIS- di far ritorno nel territorio del -OMISSIS- per tre anni (cd. foglio di via obbligatorio), valutato che il comportamento antigiuridico del ricorrente, “ il quale, in palese spregio al rifiuto di concessione di terreni da parte dei legittimi proprietari, arbitrariamente ne prende comunque possesso, è di preoccupante attualità e che è stato attuato, oltre che nel -OMISSIS-, nel recente passato anche nei -OMISSIS- limitrofi, causando nella popolazione locale una diffusa e sentita sensazione di allarme sociale, determinata dal timore per la prepotenza e sfrontatezza evidenziate dal suddetto, con negative ripercussioni non solo sulla tranquillità collettiva, ma anche sulla sicurezza pubblica in generale ”.

2. Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato tale misura di prevenzione sulla base dei seguenti motivi.

I - Violazione di legge per mancanza dei presupposti, carenza di istruttoria, illogicità e difetto della motivazione (artt. 1 e 2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
art. 21-octies della legge n. 241 del 1990)
.

Il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in assenza dei presupposti previsti dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159 del 2011 in quanto:

- a fondamento dello stesso sarebbe stato richiamato un solo episodio specifico, cioè la detenzione dei cani e la loro mancata custodia. Tali cani sarebbero essenziali per protegge il gregge dai predatori, tant’è che sarebbe stata la stessa Regione a fornirli, già addestrati, al ricorrente;

- non verrebbero indicati gli elementi necessari a identificare i privati interessati dalle segnalate occupazioni abusive di terreni, con compromissione delle facoltà di difesa del ricorrente e carenza di istruttoria e di motivazione;

- mancherebbero elementi di prova concreti;

- i precedenti penali richiamati sarebbero risalenti e riguarderebbero altri -OMISSIS-;

- non corrisponderebbe al vero che il ricorrente non svolga alcuna attività lavorativa nel -OMISSIS-, in quanto il signor -OMISSIS- svolgerebbe l’attività di pastore;

- l’Amministrazione non avrebbe considerato che il ricorrente ha chiesto e ottenuto il nulla osta per il pascolo nei-OMISSIS-;

- l’Amministrazione non avrebbe considerato che per raggiungere i pascoli di cui dispone e per recarsi nell’Istituto dove lavora come collaboratore scolastico avrebbe la necessità di transitare attraverso il territorio del -OMISSIS-.

II - Eccesso di potere e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

L’applicazione della misura nella durata massima prevista risulterebbe eccessiva e sproporzionata rispetto alle concrete esigenze di prevenzione e all’entità dell’unico specifico fatto contestato nel -OMISSIS-. Non vi sarebbe neppure certezza in merito alla effettiva responsabilità del ricorrente.

3. Il Ministero dell'Interno e la-OMISSIS- si sono costituiti in giudizio depositando gli atti del procedimento e una relazione in cui è stato dato atto dei numerosi precedenti del ricorrente ed è stata richiamata la-OMISSIS-con cui questo Tribunale ha respinto l’impugnazione proposta dal ricorrente avverso analogo provvedimento adottato dalla-OMISSIS- con riferimento al territorio del-OMISSIS-.

4. Con -OMISSIS-questa Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente, ritenuto “ che gli atti di causa ed, in particolare, la ‘Proposta di irrogazione della misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio’ della -OMISSIS-(doc. 1 Amministrazione resistente), il certificato dei carichi pendenti (doc. 2), gli avvisi orali del-OMISSIS-(doc. 11) e del -OMISSIS- (doc. 12) – atti tutti richiamati nella motivazione del provvedimento impugnato e regolarmente depositati in giudizio – siano sufficienti ad evidenziare la sussistenza dei presupposti per l’adozione della contestata misura di prevenzione”.

4.1. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello avverso tale ordinanza per difetto del presupposto del periculum in mora, pur ritenendo la controversia bisognosa di approfondimento nel merito (Cons. Stato, -OMISSIS-) .

5. Con -OMISSIS-, questa Sezione ha ritenuto acquisire:

a) dal -OMISSIS- una sintetica relazione in merito:

- alla disciplina locale relativa all’esercizio dell’attività di pascolo;

- all’eventuale esistenza all’interno del territorio comunale di aree oggetto di diritti collettivi di pascolo;

- alla natura dei terreni temporaneamente occupati dal ricorrente tra il mese di -OMISSIS-;

b) dal ricorrente una sintetica relazione di chiarimenti in merito:

- alla localizzazione delle aree nelle quali questi avrebbe titolo per esercitare la propria attività;

- al percorso seguito all’interno del -OMISSIS- per raggiungere le aree medesime;

- al periodo di attraversamento del territorio del -OMISSIS- ”.

5.1. In adempimento di tale ordinanza:

a) il-OMISSIS-:

- ha prodotto il regolamento di Polizia rurale che all’art. 8, comma 2, prevede che “ il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere previamente autorizzato dall’Ente proprietario o gestore dei medesimi” ;

- ha precisato che in base al r.d. n. 523 del 25 luglio 1904, l’attività di transumanza delle greggi che comportano occupazione di aree del demanio idrico richiede il rilascio di apposita concessione del -OMISSIS-

- ha evidenziato che all’interno del territorio comunale non sono note aree oggetto di diritti collettivi di pascolo;

- ha precisato che-OMISSIS-ha autorizzato il signor -OMISSIS- al pascolo vacante del gregge per i periodi -OMISSIS-al -OMISSIS- e -OMISSIS-;

b) il ricorrente:

- ha rilevato di esercitare il pascolo prevalentemente su terreni di privati previo consenso verbale degli stessi “ (consenso che chiede più per ragioni etico morali, che legali, poiché in realtà, essendo il diritto di pascolo un uso civico potrebbe essere esercitato liberamente) ”;

- di avere conseguito il nulla osta dalla -OMISSIS-per il pascolo, per svariati-OMISSIS-, compreso lo stesso -OMISSIS-;

- ha indicato in modo approssimativo il percorso seguito all’interno del -OMISSIS-, precisandone il carattere variabile in relazione alle condizioni atmosferiche, evidenziando anche il cd. “ Corridoi della Transumanza ”;

- ha chiarito che il periodo di attraversamento del territorio del -OMISSIS- è variabile.

6. All’udienza pubblica del 12 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Le censure proposte con il ricorso non possono essere condivise.

7.1. Per costante giurisprudenza il provvedimento impugnato costituisce una misura di polizia diretta a prevenire reati piuttosto che a reprimerli e, come tale, presuppone “ un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica, il quale - pur non richiedendo prove compiute della commissione di reati - deve necessariamente essere fondato, e congruamente motivato, su concreti comportamenti attuali dell'interessato, ossia su episodi di vita che, secondo il prudente apprezzamento dell'Autorità di Polizia, rivelino oggettivamente un'apprezzabile probabilità che il soggetto possa commettere reati ” (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 1 marzo 2021, n. 364).

Inoltre, “ tale prognosi di pericolosità, che giustifica l'irrogazione della misura di prevenzione de qua, è una valutazione ampiamente discrezionale, che sfugge al sindacato di legittimità del g.a., se non sotto i profili dell'abnormità dell'iter logico, dell'incongruenza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale ” (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 12 maggio 2016, n. 421;
cfr. anche T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 2 marzo 2021, n. 562;
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 16 settembre 2019, n. 368;
T.A.R. Veneto, sez. I, 4 dicembre 2018, n. 1111;
T.A.R. Liguria, sez. I, 24 febbraio 2016, n. 202).

Affinché possa essere adottato tale provvedimento è necessaria la sussistenza di tre requisiti cumulativi e segnatamente che:

a) il soggetto nei cui confronti l’atto viene emesso rientri in una delle categorie di persone di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159 del 2011, concernenti in particolare:

- coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;

- coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

- coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica;

b) tale soggetto sia pericoloso per la sicurezza pubblica;

c) lo stesso si trovi fuori dal luogo di residenza.

La giurisprudenza più recente ha inoltre chiarito che: “ assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla “dedizione” del soggetto alla commissione di reati, e quello oggettivo, inerente alla attitudine offensiva dei medesimi reati nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore e cioè, per quanto di interesse, quelli della sicurezza e della tranquillità pubblica. La misura preventiva in questione si presenta, sul piano della sua tipizzazione normativa, fortemente caratterizzata in termini penalistici, nel senso che entrambi i predetti profili, soggettivo e oggettivo, devono essere ricostruiti, da un lato, attingendo al vissuto criminale del soggetto interessato (nei suoi risvolti pregressi ed in quelli prognostici) e, dall’altro lato, analizzando il potenziale offensivo insito nelle condotte criminose alle quali il medesimo risulti essere dedito, con una precisa direzionalità lesiva, quanto ai beni esposti a pregiudizio (Cons. Stato, sez. III, 20 giugno 2018, n. 3782). Queste considerazioni valgono, a maggior ragione, dopo la recente sentenza n. 24 del 27 febbraio 2019 della Corte costituzionale che, in seguito alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 23 febbraio 2017, D T c. Italia, e seppure con riferimento alle ipotesi di cui alle lett. a) e b) dell’art. 1, comma 1, del d. lgs. n. 159 del 2011, ha sottolineato l’esigenza generale di rispettare, anche per il diritto della prevenzione, essenziali garanzie di tassatività sostanziale, inerente alla precisione, alla determinatezza e alla prevedibilità degli elementi costitutivi della fattispecie legale, che costituisce oggetto di prova, ed altrettanto essenziali garanzie di tassatività processuale, attinente invece alle modalità di accertamento probatorio in giudizio. Ciò impone una interpretazione rigorosa e tassativizzante delle misure di prevenzione emesse dal -OMISSIS- ” (Cons. Stato, Sez. III, 6 novembre 2019, n. 7575).

7.2. Nella fattispecie in esame il provvedimento impugnato ha congruamente motivato in relazione a tutti i presupposti in questione.

E alla luce dei copiosi precedenti specifici, analiticamente richiamati nella proposta di adozione della misura di prevenzione della-OMISSIS-, le valutazioni compiute dalla -OMISSIS- non presentano i vizi lamentati dal ricorrente.

Invero la ripetitività delle condotte contestate – peraltro oggetto di accertamento in sede penale con sentenze esecutive e stigmatizzate dall’adozione di plurime misure di prevenzione - evidenzia un vero modus procedendi del ricorrente nell’esercitare la propria attività lavorativa in contrasto con le basilari regole di convivenza civile.

In definitiva, il provvedimento gravato è fondato su numerosi elementi di fatto atti a rivelare, nel loro complesso, una oggettiva pericolosità del ricorrente per la sicurezza pubblica e il rischio che lo stesso possa commettere reati.

La questione, come rilevato dalla difesa dell’Amministrazione, è stata peraltro già compiutamente affrontata dalla -OMISSIS-, con cui questo Tribunale ha respinto il ricorso del Signor -OMISSIS- contro analoga misura assunta dalla-OMISSIS- con riferimento al territorio di altro-OMISSIS- della zona.

7.3. Diversamente da quanto affermato dal ricorrente il provvedimento in esame non è fondato su un unico episodio accaduto nel -OMISSIS- e riferito ai cani da pastore, bensì su una pluralità di condotte tra cui tra cui quella che ha portato al deferimento del signor -OMISSIS- in data -OMISSIS-, per i reati di cui agli art. 633 cod. pen. (invasione di terreni) e 636 cod. pen. (introduzione dio abbandono di animali in fondo altrui e pascolo abusivo), in quanto “ dal giorno -OMISSIS-, lasciava il proprio gregge libero di pascolare in due appezzamenti di terra siti tra -OMISSIS- nonostante fosse stato più volte invitato dai proprietari dei predetti terreni ad abbandonare i suddetti luoghi per non rovinare le coltivazioni ivi presenti ”.

7.4. Il fatto che la maggior parte delle condotte contestate sia stata posta in essere in altri -OMISSIS- della zona non è rilevante, confermando invece l’abitualità dei comportamenti del ricorrente e quindi la condizione soggettiva della “ dedizione alla commissione di reati” .

7.5. Anche la circostanza che il ricorrente sia un lavoratore non risulta significativa, essendo contestato al signor -OMISSIS- di esercitare l’attività di pastore senza rispettare le altrui proprietà.

7.6. Anche la durata della misura applicata risulta giustificata dalla reiterazione delle condotte contestate, che si protraggono ormai da moltissimi anni in tutta la zona.

7.7. Va infine considerato che a seguito dell’ordinanza istruttoria del -OMISSIS-, il ricorrente non ha fornito nemmeno un principio di prova in ordine alla disponibilità di terreni ad uso pascolo nel -OMISSIS- né ha individuato in modo sufficientemente preciso le aree e i periodi di attraversamento del territorio di tale-OMISSIS-.

7.8. Fermo quanto sopra, in ragione della tutela riconosciuta anche a livello costituzionale all’attività lavorativa-agricola svolta dal signor -OMISSIS-, va in ogni caso evidenziata la possibilità del ricorrente di richiedere alla-OMISSIS- l’autorizzazione ad attraversare il territorio del -OMISSIS- per raggiungere i terreni siti in altri comuni ove ha titolo per esercitare il diritto di pascolo, eventualmente individuando in modo puntuale il percorso seguito e i tempi necessari per lo spostamento.

8. Il ricorso deve pertanto essere respinto.

9. In ragione della peculiarità della fattispecie, sussistono le condizioni per compensare le spese.

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