TAR Bari, sez. II, sentenza 2020-08-10, n. 202001092
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Testo completo
Pubblicato il 10/08/2020
N. 01092/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01425/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1425 del 2019, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati P F ed E M, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , non costituito;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale del lavoro di Trani n. -OMISSIS- del 2 ottobre 2018;
e la condanna
al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020 l’avv. Donatella Testini.
L’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del decreto - legge n. 28 del 2020, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all’Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020.
Si dà atto a verbale della presenza dell'avv. P F, a seguito del deposito di note di udienza ai sensi dell'art. 4 del decreto - legge n. 28 del 2020.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- -OMISSIS-ha adito il Tribunale del lavoro di Trani deducendo di aver contratto -OMISSIS- “-OMISSIS-” a causa dell’emotrasfusione a cui venne sottoposto nel 1983 durante il ricovero presso il Policlinico di Bari nonché il mancato esito dell’istanza presentata al fine di ottenere i connessi benefici di cui alla legge n. 210 del 1992.
Con sentenza n. -OMISSIS- del 2 ottobre 2018 il Tribunale del lavoro di Foggia, accertato il diritto al chiesto beneficio, ha condannato il Ministero in epigrafe “a corrispondere al ricorrente l’indennità di cui alla 7a categoria della Tab. A allegata al d.P.R. n. 834/81 dal mese di agosto 2014 e fino al soddisfo, oltre accessori di legge (interessi legali e rivalutazione monetaria) sulle somme corrisposte”.
La sentenza di condanna è stata notificata in forma esecutiva al Ministero in data 29 maggio 2019 ed è passata in giudicato come da attestazione della competente Cancelleria.
A fronte del mancato adempimento al giudicato, come sopra formatosi, da parte dell’Amministrazione intimata, la parte ricorrente chiede la condanna del Ministero della Salute a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, con conseguente corresponsione di quanto ivi indicato, escluso il capo di condanna relativo alle spese di lite, in quanto distratte in favore del difensore in sede civile.
2. Quanto sopra preliminarmente posto, il Collegio,
- preso atto che, sulla base della documentazione in atti del presente giudizio, non risulta intervenuto alcun adempimento al giudicato da parte dell’Amministrazione intimata;
- constatato che ricorrono tutti i requisiti, anche in rito, per l’accoglimento del ricorso;
- rilevato come sia infruttuosamente decorso il termine, pari a 120 giorni, previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30);
dispone che il Ministero della Salute dia esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, con conseguente pagamento delle somme ivi riconosciute in favore dei ricorrenti, oltre che dei relativi interessi legali, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per il caso di ulteriore inadempimento del Ministero della salute, infine, il Collegio nomina sin d’ora, nella qualità di Commissario ad acta , il responsabile della Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (Uff.