TAR Roma, sez. III, sentenza 2014-01-02, n. 201400031

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2014-01-02, n. 201400031
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201400031
Data del deposito : 2 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03252/2012 REG.RIC.

N. 00031/2014 REG.PROV.COLL.

N. 03252/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3252 del 2012, proposto da:
R A, rappresentato e difeso dagli avv. A P, L A, M V S, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Angelisanti - Polini in Roma, via Etruria, 65;

contro

CRI - Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

- dell’obbligo della CRI alla corresponsione delle somme a titolo di adeguamento annuale della retribuzione del personale dirigente in misura percentuale pari a quella fissata nei dPCM 13 aprile 2005, 2 novembre 2006, 27 aprile 2007, 7 maggio 2008 e 29 aprile 2009.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di CRI - Croce Rossa Italiana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, l’istante ha chiesto l'accertamento dell’obbligo della CRI a corrispondergli le somme a titolo di adeguamento annuale della retribuzione del personale dirigente per gli anni dal 2005 al 2009, in misura percentuale pari a quella fissata nei dPCM 13.04.05, 2.11.06, 27.04.07, 07.05.08 e 29.04.09 per gli appartenenti alle Forze armate e di polizia.

Al riguardo, lo stesso ricorrente, nel produrre la nota n. 19191 dell’8 marzo 2011 con cui la CRI, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 1244/2011, quantificava in euro 18.762,55 la somma dovuta a titolo di adeguamento stipendiale per gli anni dal 2005 al 2009, ne chiedeva la condanna alla corresponsione in proprio favore.

Con ordinanza n. 3668/2013, sono stati disposti incombenti istruttori, adempiuti dalla CRI in data 24 ottobre 2013.

Il ricorrente, con memoria depositata in vista della trattazione del merito, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2013, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è infondato.

2.1 Al riguardo, va anzitutto precisato che la nota n. 19191 dell’8 marzo 2011 con cui la CRI, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 1244/2011, quantificava la somma di euro 18.762,55 non riconosce al ricorrente alcun diritto alla corresponsione in suo favore né la sentenza del TAR Lazio n. 1244/2011 opera altrettanto riconoscimento in quanto la predetta pronuncia (resa nell’ambito del rito del silenzio di cui all’art. 117 del CPA) si limita a diffidare la Croce Rossa Italiana a rispondere alla richiesta del ricorrente volta a conoscere l’importo dell’adeguamento stipendiale per gli anni dal 2005 al 2009 (senza cioè prendere posizione sull’effettiva debenza);

- ed invero, la sentenza citata non ha esaminato il profilo del riconoscimento al personale della CRI degli adeguamenti stipendiali, riconosciuti invece ai militari delle Forze Armate con i decreti sopra citati bensì si è limitata ad adottare, ai sensi del citato art. 117 del CPA, un obbligo generico di provvedere dopo aver accertato l’inerzia manifestata dalla Croce Rossa sull’istanza del ricorrente volta ad ottenere il predetto adeguamento stipendiale.

2.2 Ciò premesso, al ricorrente non può essere riconosciuto l’invocato adeguamento stipendiale per gli anni dal 2005 al 2009 (si precisa invero che, dal 1° gennaio 2010, l’adeguamento è stato invece riconosciuto con ordinanza commissariale n. 258 del 26 maggio 2010) in ragione dell’adozione dei dPCM 13.04.05, 2.11.06, 27.04.07, 07.05.08 e 29.04.09 (aventi ad oggetto l’adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato – forze armate e forze di polizia).

La normativa applicabile al personale della Croce Rossa Italiana, invero, non consente di ritenere che vi sia un adeguamento automatico del trattamento stipendiale ogni qualvolta tale adeguamento sia riconosciuto in favore del predetto personale non contrattualizzato (forze armate e forze di polizia).

La CRI, come noto, non è un corpo militare appartenente alle Forze Armate (cfr Corte Costituzionale n. 273/1999) bensì è un corpo ausiliario delle FF.AA., disciplinato da una normativa speciale anche in materia di trattamento stipendiale.

L’allora vigente art. 116 del R.D. n. 484 del 1936 (ora trasfuso nell’art. 1757 del D.lgs n. 66 del 2010) prevede invero che, in tempo di pace, il personale della C.R.I. “ riceve le competenze stabilite per ciascun grado dal presente decreto, salvo provvedimenti da adottarsi dalla Presidenza generale, in analogia a quanto venga praticato per i personali militari e delle amministrazioni statali ”.

La stessa norma, al secondo comma, dispone poi che, solo in tempo di guerra, il personale della C.R.I. riceve lo stesso trattamento economico dei pari grado delle Forze Armate.

Da ciò emerge che, in tempo di pace, in applicazione degli artt. 2, 29 e 116 del R.D. 10 febbraio 1936 n. 484, ai dipendenti della CRI non è esteso in via automatica il trattamento economico del personale militare delle forze armate che può essere invece attribuito in forza di appositi provvedimenti adottati dagli organi dell’ente.

Del resto, ciò è stato chiarito dalla citata ordinanza n. 273/1999 della Corte Costituzionale secondo cui l’adeguamento economico in favore del personale della CRI “ non é assolutamente automatico, in quanto solo in tempo di guerra é imposta una parificazione di trattamento economico con i pari grado dell’esercito - come sottolineato anche dalla giurisprudenza amministrativa - (art. 116, secondo comma, del r.d. n. 484 cit.), ma é rimesso a provvedimenti degli organi dell’ente, che devono tenere conto delle indicazioni normative e dei principi propri dell'azione amministrativa ed in ogni caso sono tenuti a ponderate valutazioni delle particolarità organizzative e funzionali del Corpo militare della CRI e delle disponibilità di bilancio, anche in relazione alle sovvenzioni statali, essendo la regola della copertura finanziaria della maggiore spesa, un principio cui sono tenuti tutti gli enti ed organismi pubblici ”.

Ora, la CRI ha esteso il trattamento economico dei militari delle FF.AA. al personale dipendente con l’O.C. n. 258 del 26 maggio 2010 ma solo a partire dal 1° gennaio 2010, ciò in ragione delle disponibilità finanziarie a disposizione dell’ente.

Al punto 3. della predetta ordinanza, è stato invero precisato che “ nell’ipotesi in cui si creassero nell’arco dell’anno le necessarie disponibilità di bilancio, si provvederà ad erogare anche le competenze arretrate, relative agli adeguamenti economici di cui trattasi, con riferimento all’anno 2009 ”.

Dal punto di vista normativo, l’organo di vertice dell’ente ha agito correttamente ed il ricorrente, in ordine al contenuto di tale ordinanza, nulla ha dedotto in ordine alla sussistenza di eventuali profili di illegittimità nella condotta della CRI ovvero di disponibilità finanziarie in grado di consentire l’adeguamento stipendiale anche per gli anni precedenti al 2010.

2.3 Da ciò deriva l’infondatezza delle censure dedotte con conseguente rigetto del ricorso.

3. Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

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