TAR Napoli, sez. III, sentenza 2019-10-16, n. 201904928

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2019-10-16, n. 201904928
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201904928
Data del deposito : 16 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/10/2019

N. 04928/2019 REG.PROV.COLL.

N. 06518/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6518 del 2014, proposto da:
Incremento Finanziario S.r.l., con sede in Napoli, alla Via Paolo Della Valle, n. 49, in persona del legale rappresentante, A A, rappresentata e difesa dagli Avv. ti A L ed E R, presso i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla Via De Blasiis, n. 5, con domicilio digitale, come da p.e.c.: antoniolucianelli@avvocatinapoli.legalmail.it ;

contro

- Comitato Regionale per le Comunicazioni della Campania, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
- Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Consoli, con domicilio eletto in Napoli, alla Via S. Lucia, n. 81 e domicilio digitale, come da p.e.c.: massimoconsoli@pec.regione.campania.it;

nei confronti

Napoli Canale 21 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione

a) della deliberazione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Campania, del 5 settembre 2014, n. 1, nella parte in cui è stato deliberato di non inserire in graduatoria la Incremento Finanziario S.r.l., in quanto in seguito delle verifiche in materia di regolarità contributiva, effettuate presso gli Enti previdenziali (I.n.p.s., I.n.a.i.l., D.u.r.c.), alla data di scadenza del Bando, era emersa una situazione di non regolarità contributiva per essa Incremento Finanziario S.r.l.;

b) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, sotteso e conseguente, per quanto di ragione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le produzioni delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi - Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2019 il dott. V C - i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso, notificato il 14.11.2014 e depositato il 17.12.2014, la Società Incremento Finanziario S,r.l., - nella dedotta qualità di proprietaria dell’emittente televisiva “TV Capital”, che, nel settembre 2013, aveva inoltrata richiesta, ai sensi del D.M. 5.11.2004, n. 292 (Regolamento), al Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Campania, per l’ottenimento dei contributi ex art. 45, co. 3, della legge 23.12.1998, n. l. 448/98, relativamente all’anno 2013 e di cui al Bando indetto con D.M. 24 giugno 2013 (G.U. n. 199 del 26.8.2013) - ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, la delibera n. 1 del 5 settembre 2014 in epigrafe, con cui il Co.Re.Com. ha approvato la graduatoria definitiva delle emittenti televisive locali richiedenti l’attribuzione dei contributi per l’anno 2013 ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 292 del 5 novembre 2004, sulla scorta, come stabilito dalle relative disposizioni, delle dichiarazioni di atto notorio e delle certificazioni presentate dalle singole Società, mancando di inserire la Società ricorrente in tale graduatoria in quanto, dalle verifiche in materia contributiva, effettuate presso gli Enti previdenziali (I.n.p.s./I.n.a.i.l./D.u.r.c.), è emersa nei suoi confronti una situazione di non regolarità contributiva.

L’intimata Regione si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, sì come inammissibile ed infondato.

Alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2019 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

In rito, con atto depositato in data 09.01.2019, reiterato in data 06.09.2019, la difesa della società ricorrente chiede la cancellazione della causa dal ruolo perché sarebbero in corso trattative per definire bonariamente la vertenza di cui è giudizio.

La richiesta va respinta, sul punto, essendo intendimento del Collegio ribadire che, a meno che non sussistano comprovate ragioni strettamente relative all’esercizio del diritto di difesa, il differimento di un giudizio portato in udienza all’esame del Collegio e maturo per la decisione è in contrasto i principi di speditezza e di economia del processo amministrativo, desumibili dall’art. 2 c.p.a.,

Sempre preliminarmente la resistente Regione eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata sua notifica al Ministero dello Sviluppo Economico, quale soggetto passivamente legittimato nella presente controversi, atteso che, nella fattispecie in esame (concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dalla legge n. 448/98 e dal decreto del Ministero delle Comunicazioni del 5 novembre 2004, n. 292) il Co.Re.Com. Campania opererebbe quale organo decentrato dell'Amministrazione dello Stato, in particolare del Ministero dello Sviluppo Economico. Inoltre il decreto recante l'avviso pubblico sarebbe stato adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico che sarebbe anche competente ad erogare e a revocare i contributi de quibus, mentre ai Comitati regionali per le comunicazioni sarebbero attribuiti soli compiti di natura istruttoria (acquisizione delle istanze di partecipazione, accertamento della sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo, predisposizione ed approvazione della relativa graduatoria, verifica delle autodichiarazioni).

L’eccezione va disattesa sol considerando che, nel caso di specie, la graduatoria impugnata in parte qua, quale provvedimento terminale della procedura selettiva cui aveva preso parte la società ricorrente, risulta emanato dal Co.Re.Com. che ha curato anche l’istruttoria amministrativa inerente alle varie istanze, mentre il Bando, di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 24 giugno 2013, pubblicato sulla G.U. n. 199 del 26/08/2013, “di attribuzione dei benefici alle emittenti televisive locali previsti dall'art. 45 della legge 448/98 - per l'anno 2013", lex specialis inerente anche alla predetta procedura in esame, pur risultando emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, non risulta essere stato impugnato.

Inoltre il Collegio dissente dalla tesi di parte resistente per la quale il Co.Re.Com. nella procedura de qua avrebbe operato (non quale organo della Regione Campania, ma) quale organo decentrato del Ministero dello Sviluppo Economico.

Invero una tale conclusione non appare suffragata da alcun elemento, mentre dalla medesima delibera di approvazione della graduatoria si apprende che, con decreto n, I del 9 gennaio 2014 del Presidente del Consiglio Regionale, preso atto dell'avvenuta scadenza dei componenti del Co. Re. Com., nonché dell'avvenuto compimento del periodo massimo di prorogatici, con successivo decreto n. 161 del 18/07/2014 il Presidente della Giunta Regionale nominava i componenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com).

Preso atto che tale Comitato, sia sotto il profilo strutturale che funzionale è, a tutti gli effetti, un organo della Regione Campania, l’eccezione va respinta.

Ciò posto, nel merito, il ricorso è infondato.

Con l’unico motivo viene dedotta la violazione di legge (art. 97 Cost. art. 45, co. 3, L. 23.12.1998 n. 448;
L.7.8.1990, n.241, in part. artt. 3 e ss. 7 e ss., come modificata dalle leggi 24.12.1993 n.537, 15.5.1997 n.127 e 16.6.1998 n.191), violazione dell'art. 2 del Regolamento adottato con D.M. 5.11.2004, n. 292;
del D.M. 26.5.2010 col quale è stato bandito il concorso per l'attribuzione dei contributi alle emittenti locali per l'anno 2010;
violazione delle norme e dei principi generali in materia di comunicazione di avvio del procedimento e di partecipazione del soggetto interessato al procedimento amministrativo nonché di obbligo di motivazione degli atti pubblici, oltre all’eccesso di potere (per difetto di istruttoria;
per omessa, erronea ed illegittima motivazione;
per erroneità ed illegittimità dei presupposti, per disparità di trattamento;
per errore in fatto ed in diritto). Incompetenza.

In proposito, preso atto che il Co.Re.Com. Campania, nell’approvare con delibera n. 1, del 5 settembre 2014, la graduatoria definitiva delle emittenti televisive locali richiedenti l'attribuzione dei contributi per l'anno 2013;
ai sensi dell'art. I del D.M. n. 292 del 5 novembre 2004, sulla scorta, come stabilito dalle relative disposizioni, delle dichiarazioni di atto notorio e delle certificazioni presentate dalle singole Società, non aveva inserito la Società ricorrente in tale graduatoria, in quanto “dalle verifiche in materia di regolarità contributiva, effettuate presso gli Enti previdenziali INPS/INAIL(DURC), alla data di scadenza del bando, sarebbe emersa una situazione di non regolarità contributiva per essa "Incremento Finanziario S.r.l.”, rileva parte ricorrente che, quanto innanzi contenuto nel provvedimento impugnato è, tuttavia, privo di fondamento in quanto la mancata regolarità contributiva non sarebbe motivo di esclusione dalla graduatoria in esame.

Ne conseguirebbe, sotto tale profilo, il diritto della Società ricorrente al reinserimento nella graduatoria in esame ed al riconoscimento di ogni punteggio ad essa Società spettante.

La tesi di parte ricorrente è destituita di fondamento, come già osservato da questa Sezione e confermato dal Consiglio di Stato, alla luce di un orientamento giurisprudenziale consolidatosi già da diversi anni (cfr. Cons. Stato, ad. plen., n.8/2012;
Cons. Stato, sez. VI, 18 marzo 2011, n. 1683;
Id., 12 gennaio 2011 n. 104;
Id., 5 luglio 2010, n. 4243;
Ta.r. Campania, n. 1772 del 25.3.2015).

Prendendo le mosse dalla normativa, generale e speciale, che regolamenta la procedura in esame, il Regolamento Ministeriale del 5 novembre 2004, n. 292, all’art. 2, comma 1, prevede che: <<

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi