TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2021-05-31, n. 202103650

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2021-05-31, n. 202103650
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202103650
Data del deposito : 31 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2021

N. 03650/2021 REG.PROV.COLL.

N. 03295/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3295 del 2017, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato M I, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio Giuseppe Macchiarelli in Napoli, via Camillo De Nardis n. 63;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
Ministero della Giustizia - Commissione degli Esami di Avvocato Sessione Anno 2016, presso la Corte di Appello di Napoli non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del verbale del 27/02/2017 della X^ Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d'Appello di Roma del concorso per esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2016 - nella parte in cui alla ricorrente è stato attribuito il punteggio di 28 per la prova di diritto civile e procedura civile – atto giudiziario


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 maggio 2021 - tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020, e del D.P.C.S. del 28 dicembre 2020 - la dott.ssa V L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

VISTA la dichiarazione versata in atti il 14/5/21 con la quale la ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse alla definizione della controversia;

RITENUTO che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, con la conseguenza che, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, il giudice amministrativo – in ossequio al principio dispositivo – è tenuto alla declaratoria dell’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848, TAR Napoli, Sez. VIII, 5 febbraio 2020, n. 554 e 26 giugno 2017, n. 3464);

RITENUTO che l’esito in rito consenta la compensazione delle spese di lite;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi