TAR Bari, sez. III, sentenza 2015-02-11, n. 201500219

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2015-02-11, n. 201500219
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201500219
Data del deposito : 11 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01346/2014 REG.RIC.

N. 00219/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01346/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1346 del 2014, proposto da:
M V N, vedova C, rappresentata e difesa dagli avv. M P e A L, con domicilio eletto presso A L in Bari, Via Nicolai, n.29;

contro

Comune di Gioia del Colle;

nei confronti di

Costruzioni Scarabaggio S.r.l.;

per l'ottemperanza

alle sentenze del Tar Puglia nn. 1369/2007 e 3269/2010

e la conseguente declaratoria di nullità

-del provvedimento del Dirigente UTC del Comune di Gioia del Colle, prot. n. 2026/20361 del 17 luglio 2014, relativo alla pratica edilizia n. 357/2010, con cui è stato disposto il rilascio del permesso di costruire condizionato alla produzione di taluni documenti;

- del presupposto parere favorevole al rilascio del permesso di costruire del dirigente UTC del Comune di Gioia del Colle del 16.7.2014;

- del presupposto provvedimento del Dirigente UTC del Comune di Gioia del Colle, prot. n. 2790/23782 del 14 settembre 2012, relativo alla pratica edilizia n. 357/2010;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 la dott.ssa D Z e uditi per le parti i difensori A L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l’odierno ricorso per l’ottemperanza, la ricorrente deduce la nullità degli atti in epigrafe indicati, adottati in relazione alla pratica edilizia n. 357/2010, sorta da un’istanza di rilascio di permesso di costruire presentata dalla odierna controinteressata.

All’udienza camerale odierna (29.1.2015) il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Va dato atto della cessazione della materia del contendere, attesi gli ulteriori sviluppi della vicenda, di cui hanno dato conto le parti in causa.

Emerge, infatti, dalla produzione della difesa della stessa ricorrente (deposito del 26.1.2015), che la società istante ha comunicato, con istanza depositata al protocollo comunale (datato 23.12.2014), di rinunziare alla domanda per il rilascio del permesso di costruire di cui alla pratica n.357/2010, con conseguente richiesta di archiviazione della stessa.

Alla luce di tale circostanza, risultano superati tutti gli atti impugnati (che, è bene chiarire, nella sequenza procedimentale, si sono arrestati prima del rilascio del titolo).

Non può pertanto, accedersi alla richiesta della difesa di parte ricorrente di decidere nel merito la controversia, al fine di fornire al Comune le eventuali indicazioni conformative, necessarie per garantire il corretto operato dell’ente.

Infatti, l’oggetto della domanda giudiziale si caratterizza per la richiesta di caducare (con azione di nullità) atti comunali che, alla luce delle sopravvenienze, devono intendersi venuti meno, sicchè non residuano margini, sotto il profilo del requisito dell’interesse (la cui integrale soddisfazione determina la cessazione della materia del contendere), alla decisione nel merito, il cui oggetto risulta rigorosamente vincolato dall’originario petitum di parte.

Le spese processuali seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate in dispositivo.

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