TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-07-04, n. 202311261

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-07-04, n. 202311261
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202311261
Data del deposito : 4 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/07/2023

N. 11261/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05589/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5589 del 2023, proposto da Francesca D'Elia, rappresentato e difeso dall'avvocato E D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Universita' e Ricerca, Commissione Esaminatrice Abilitazione Scientifica Sc 11/D2, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione, Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

A.N.V.U.R., C.U.N., non costituiti in giudizio;

PER L'OTTEMPERANZA

della sentenza n. 11122/2022 pubblicata in data 09.08.2022, emessa dal TAR Lazio – Roma - Sez. IV nel giudizio RG n. 3999/2021 - con la quale è stato annullato il giudizio negativo espresso dalla Commissione ASN per l'abilitazione in prima fascia nel SC 11/D2 dell'ASN per la tornata 2018 – 2020, V quadrimestre, nonché i sottostanti atti diretti all'acquisizione del parere pro veritate e alla nomina della Commissione ASN per il SC 11/D2.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe si evidenzia che la prof.ssa Francesca D’Elia è abilitata da dieci anni (2013) in II Fascia nel SC 11/D2 e, quale professore associato nel SSD M-EDF/01 "Metodi e didattiche delle attività motorie" presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Salerno.

2. La sua prima domanda di abilitazione in I fascia nel SC 11/D2 risale al 13.05.2019 – III quadrimestre tornata 2018;
su tale istanza, stante la carenza in commissione giudicatrice di membri appartenenti al SSD di afferenza della candidata, veniva acquisito in data 16.12.2019 parere pro veritate del prof. Lipoma totalmente favorevole all’abilitazione della ricorrente su tutti i parametri di valutazione, che così si concludeva: “…in base ai parametri per la valutazione dei titoli e ai criteri e parametri per la valutazione delle pubblicazioni, di cui al citato D.M., considerati la congruità dei titoli dichiarati e il giudizio espresso sulle pubblicazioni presentate, a parere dello scrivente, la candidata mostra un livello di maturità scientifica atto a sostenere l’istanza prodotta di Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di prima fascia nel S.C. 11/D2”.

Ciò malgrado, la Commissione, in immotivato dissenso dal parere dell’esperto revisore, esprimeva, in data 14.01.2020, giudizio negativo sulla maturità scientifica della ricorrente per il conseguimento dell’abilitazione in prima fascia.

3. Avverso tale esito, la prof. D’Elia proponeva ricorso al TAR Lazio – Roma, iscritto al R.G. n. 2042/2020, accolto con sentenza n. 1940/2021 pubblicata in data 17.02.2021, nella quale, si disponeva l’obbligo “di riesaminare la posizione della ricorrente tenendo in debita considerazione il parere pro veritate favorevole già acquisito”.

Il M.U.R., tuttavia, rimaneva inerte, e la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a iscritto al RG n. 5819/2021, che veniva accolto con sentenza n. 10356/2021, pubblicata il 08.10.2021, con la quale questo TAR intimava alla P.A. di procedere ad effettuare la rivalutazione – con le stringenti modalità disposte nella sentenza 1940/2021 - nel termine di 30 giorni.

3.1. La Commissione provvedeva a riesaminare la domanda della ricorrente ma senza valutazione del parere pro veritate dell’esperto revisore.

La prof.ssa D’Elia adiva ulteriormente questo TAR, con ricorso iscritto al R.G. n. 928/2022, che veniva accolto con sentenza n. 6731/2022 pubblicata in data 25.05.2022.

Con tale sentenza, il TAR, ordinava il riesame, intimando alla competente Autorità ministeriale di nominare una nuova Commissione entro il termine di giorni 30 ed all’organismo valutativo di provvedere, entro il termine ulteriore di giorni 60, ad esprimere un “conclusivo giudizio, nel quadro della valenza conformativa indotta dalla presente decisione” con espressa riserva di “nomina di organo commissariale che a tanto potrà provvedere, in presenza di perdurante contegno omissivo, quanto all’attuazione del dictum giudiziale”.

Malgrado ciò, il M.U.R. rimaneva inerte, costringendo la ricorrente ad adire nuovamente il TAR con ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a iscritto al RG n. 1991/2023, di prossima definizione.

4. Intanto, la ricorrente, sussistendo i presupposti, presentava in data 11.07.2020, a valere sul quinto quadrimestre della tornata abilitativa 2018 - 2020, nuova domanda di conseguimento dell’Abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima fascia, all’uopo avvalendosi dell’incremento di titoli e pubblicazioni nelle more conseguito onde acclarare la sua piena maturità scientifica già peraltro rilevata dall’esperto revisore in occasione della precedente candidatura.

5. Anche per il V quadrimestre, la Commissione del SC 11/D2, in presunta illegittima composizione con soli appartenenti a due soli SSD (M-PED/03 e M-PED/04), richiedeva parere pro veritate sui candidati appartenenti al SSD M-EDF/01, tra cui la ricorrente.

6. Senonché, dopo che il parere pro veritate sulla candidatura della ricorrente era già stato reso (26.10.2020), la Commissione decideva di nominare un altro esperto (prof. Attilio C) ed all’esito la Commissione esprimeva valutazione negativa sulla candidatura della ricorrente alle funzioni di professore di I fascia.

7. Avverso tale esito, la prof. D’Elia proponeva, ancora una volta, ricorso al TAR Lazio – Roma, iscritto al R.G. n. 3999/2021, assegnato alla IV Sezione, che, introitato all’udienza del 13.07.2022, veniva accolto con sentenza n. 11122/2022 pubblicata in data 09.08.2022, in adesione alle seguenti doglianze:

a) illegittimità del procedimento di acquisizione del parere pro veritate dell’esperto revisore (prof. C), laddove la decisione della Commissione di sostituire il precedente esperto è avvenuta “quando l’esperto originariamente incaricato aveva già reso e caricato sul sistema informatico CINECA il proprio parere” e, nel contempo, “in nessun atto del procedimento vi è traccia della scelta di rimpiazzare l’esperto revisore al quale la Commissione si era rivolta nel corso dei precedenti quadrimestri, né –conseguentemente – è rinvenibile qualsivoglia motivazione che indichi le ragioni della suddetta sostituzione”;
fermo restando che “la Commissione ha tenuto conto esclusivamente del secondo parere (reso dal prof. Attilio C), senza nulla dire circa il primigenio parere reso dal prof. Lipoma”;

b) illegittima nomina dell’esperto revisore per la mancanza dell’attestazione concernente la positiva valutazione effettuata dall’ateneo di appartenenza (acquisita solo “in sanatoria” e non in via preventiva);

c) illegittimità del procedimento di nomina della Commissione, laddove, pur essendo presenti nella lista per il sorteggio professori ordinari appartenenti a tre settori scientifico-disciplinari ricompresi nel settore concorsuale 11/D2, la Commissione è stata formata con professori ordinari appartenenti a due soli settori scientifico disciplinari, in violazione del criterio di composizione delle commissioni relativo alla rappresentanza proporzionale dei settori scientifico disciplinari riconducibili al settore concorsuale.

La sentenza ha disposto, in conseguenza, l’obbligo della P.A. “di rinnovare il già espresso giudizio abilitativo nei confronti dell’odierno ricorrente, a mezzo di organo avente composizione diversa rispetto a quella che ha rassegnato la valutazione censurata e previa acquisizione di un nuovo parere pro veritate sul curriculum scientifico della ricorrente”, statuendo altresì la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori.

8. Senonché, da allora ad oggi, malgrado il passaggio in giudicato della sentenza, nulla risulta posto in essere dal Ministero resistente e conseguenzialmente la ricorrente si vede pregiudicata nella possibilità di conseguire l’abilitazione di prima fascia oltre che di prendere parte alle procedure selettive per Ordinario che sono indette nel Settore di appartenenza in vari Atenei;
lo stesso Dipartimento dell’Università di appartenenza ha programmato la copertura di un posto di Ordinario nel SSD M-EDF/01, sicché la ricorrente potrebbe beneficiarne.

9. A fronte delle vicende descritte si chiede a questo Tribunale di: a) disporre l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio - Roma, Sez. IV, n. 11122/2022, disponendo, all’uopo, la nomina di un Commissario ad Acta, che, sostituendosi all’Amministrazione inerte, vi provveda in un termine breve;

b) fissarsi, a titolo di astreinte, ai sensi dell’art. 114 co. IV lett. e) c.p.a., la somma di danaro dovuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca per ogni giorno di ulteriore ritardo nell’esecuzione della sentenza, con condanna al pagamento delle relative somme, oltre interessi e rivalutazione, come per legge.

Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio oltre al rimborso del contributo unificato ex art. 13 comma VI bis DPR 115/2002 e ss.mm.ii..”.

10. All’udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.

10.1. Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato, nei limiti e termini di cui infra.

11. Preliminarmente, occorre rilevare che il ricorso in ottemperanza in epigrafe appare radicato per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 11122/2022 di questo Tribunale, come risulta dal ricorso notificato e dalla sentenza depositata in atti.

Tuttavia l’atto introduttivo del giudizio depositato in atti attiene all’azione diretta ad ottenere l’esecuzione della diversa sentenza n. 14300/2022 di questo Tribunale.

Il ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 11122/2022 di questo Tribunale è stato comunque depositato in atti tempestivamente seppure alla stregua di “ricorso notificato”.

In definitiva, quindi, ad avviso del Collegio, in assenza peraltro di eccezione della parte resistente, il ricorso è ammissibile, nonostante il deposito in giudizio quale atto introduttivo di diverso ricorso, giacché è stato comunque depositato tempestivamente in giudizio anche il “ricorso notificato”, poi depositato anche quale atto introduttivo del giudizio a rettifica del precedente.

12. Venendo al merito del ricorso, deve anzitutto notarsi come l’amministrazione, ritualmente intimata, pur costituendosi, nulla ha eccepito rispetto alle deduzioni della ricorrente, vale pertanto il principio di non contestazione di cui all’art. 64 c.p.a..

13. In secondo luogo, gli accertamenti di cui alla sentenza della quale si chiede l’ottemperanza appaiono inequivocabili, in particolare nella parte in cui si fa riferimento alla “sussistenza di vizi relativi alla composizione della Commissione e al procedimento di acquisizione del parere pro veritate comporta, stante la loro pregiudizialità logico-giuridica, alla luce dei principi enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 27 aprile 2015, n. 5, l’assorbimento delle ulteriori censure proposte.

All’accoglimento del ricorso accede, nel quadro dei vincoli conformativi parimenti promananti dal dictum giudiziale, l’obbligo, in capo alla soccombente Amministrazione, di rinnovare il già espresso giudizio abilitativo nei confronti dell’odierno ricorrente, a mezzo di organo avente composizione diversa rispetto a quella che ha rassegnato la valutazione censurata e previa acquisizione di un nuovo parere pro veritate sul curriculum scientifico della ricorrente.”

14. Alla luce delle circostanze che precedono, ed a mente della sentenza della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 25 maggio 2021, n. 8, in cui si precisa che l’Amministrazione mai perde il potere di provvedere all’ottemperanza di una sentenza del giudice amministrativo, sussistono i presupposti per:

a) ordinare l’ottemperanza della sentenza in epigrafe, e, per l’effetto, dichiarare l’obbligo del Ministero dell’Università e della Ricerca di rinnovare il già espresso giudizio abilitativo nei confronti dell’odierno ricorrente, a mezzo di organo avente composizione diversa rispetto a quella che ha rassegnato la valutazione censurata e previa acquisizione di un nuovo parere pro veritate sul curriculum scientifico della ricorrente, entro trenta giorni dalla notificazione, a cura della ricorrente, della presente sentenza;

b) nominare sin da ora un Commissario ad Acta, in persona del Dirigente Generale della suddetta Amministrazione preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, che, in caso di ulteriore dilazione, nel termine di ulteriori trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui sopra, sostituendosi all’Amministrazione inerte, provveda all’ottemperanza della prefata sentenza;

c) non sussistendo giustificazione al comportamento dilatorio dell’amministrazione, fissare, a titolo di astreinte, ai sensi dell’art. 114 co. IV lett. e) c.p.a., la somma di euro € 300,00/die che sarà dovuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca in favore della ricorrente per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della presente sentenza, a far data dalla scadenza del predetto termine per l’ottemperanza di cui sopra sub a), con condanna al pagamento delle relative somme, oltre interessi e rivalutazione, come per legge.

15. Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore della ricorrente.

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