TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-07-04, n. 202311261

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-07-04, n. 202311261
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202311261
Data del deposito : 4 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/07/2023

N. 11261/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05589/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5589 del 2023, proposto da RA D'LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero Universita' e Ricerca, Commissione Esaminatrice Abilitazione Scientifica Sc 11/D2, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione, Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

A.N.V.U.R., C.U.N., non costituiti in giudizio;



PER L'OTTEMPERANZA

della sentenza n. 11122/2022 pubblicata in data 09.08.2022, emessa dal TAR Lazio – Roma - Sez. IV nel giudizio RG n. 3999/2021 - con la quale è stato annullato il giudizio negativo espresso dalla Commissione ASN per l'abilitazione in prima fascia nel SC 11/D2 dell'ASN per la tornata 2018 – 2020, V quadrimestre, nonché i sottostanti atti diretti all'acquisizione del parere pro veritate e alla nomina della Commissione ASN per il SC 11/D2.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe si evidenzia che la prof.ssa RA D’LI è abilitata da dieci anni (2013) in II Fascia nel SC 11/D2 e, quale professore associato nel SSD M-EDF/01 "Metodi e didattiche delle attività motorie" presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Salerno.

2. La sua prima domanda di abilitazione in I fascia nel SC 11/D2 risale al 13.05.2019 – III quadrimestre tornata 2018; su tale istanza, stante la carenza in commissione giudicatrice di membri appartenenti al SSD di afferenza della candidata, veniva acquisito in data 16.12.2019 parere pro veritate del prof. OM totalmente favorevole all’abilitazione della ricorrente su tutti i parametri di valutazione, che così si concludeva: “…in base ai parametri per la valutazione dei titoli e ai criteri e parametri per la valutazione delle pubblicazioni, di cui al citato D.M., considerati la congruità dei titoli dichiarati e il giudizio espresso sulle pubblicazioni presentate, a parere dello scrivente, la candidata mostra un livello di maturità scientifica atto a sostenere l’istanza prodotta di Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di prima fascia nel S.C. 11/D2”.

Ciò malgrado, la Commissione, in immotivato dissenso dal parere dell’esperto revisore, esprimeva, in data 14.01.2020, giudizio negativo sulla maturità scientifica della ricorrente per il conseguimento dell’abilitazione in prima fascia.

3. Avverso tale esito, la prof. D’LI proponeva ricorso al TAR Lazio – Roma, iscritto al R.G. n. 2042/2020, accolto con sentenza n. 1940/2021 pubblicata in data 17.02.2021, nella quale, si disponeva l’obbligo “di riesaminare la posizione della ricorrente tenendo in debita considerazione il parere pro veritate favorevole già acquisito”.

Il M.U.R., tuttavia, rimaneva inerte, e la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a iscritto al RG n. 5819/2021, che veniva accolto con sentenza n. 10356/2021, pubblicata il 08.10.2021, con la quale questo TAR intimava alla P.A. di procedere ad effettuare la rivalutazione – con le stringenti modalità disposte nella sentenza 1940/2021 - nel termine di 30 giorni.

3.1. La Commissione provvedeva a riesaminare la domanda della ricorrente ma senza valutazione del parere pro veritate dell’esperto revisore.

La prof.ssa D’LI adiva ulteriormente questo TAR, con ricorso iscritto al R.G. n. 928/2022, che veniva accolto con sentenza n. 6731/2022 pubblicata in data 25.05.2022.

Con tale sentenza, il TAR, ordinava il riesame, intimando alla competente Autorità ministeriale di nominare una nuova Commissione entro il termine di giorni 30 ed all’organismo valutativo di provvedere, entro il termine ulteriore di giorni 60, ad esprimere un “conclusivo giudizio, nel quadro della valenza conformativa indotta dalla presente decisione” con espressa riserva di “nomina di organo commissariale che a tanto potrà provvedere, in presenza di perdurante contegno omissivo, quanto all’attuazione del dictum giudiziale”.

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