TAR Parma, sez. I, sentenza 2020-09-02, n. 202000160

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2020-09-02, n. 202000160
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202000160
Data del deposito : 2 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/09/2020

N. 00160/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00003/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3 del 2016, proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliata ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

contro

Comune di Alseno, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l’annullamento:

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Alseno n. 30 del 28 agosto 2015, recante modifica del regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) e di determinazione delle relative tariffe per l’anno 2015, inserita nel portale del federalismo fiscale ( ex art. 13, comma 15, D.L. n. 201/11) in data 21 ottobre 2015;

- di tutti gli atti presupposti successivi e connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020 il dott. Massimo Baraldi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Comune di Alseno ha adottato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28 agosto 2015, nuove tariffe per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani del medesimo Comune con decorrenza 1° gennaio 2015;
tale determinazione è stata, poi, inserita nel portale del federalismo fiscale in data 21 ottobre 2015.

Avverso tale deliberazione, ritenuta tardiva, ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 4 gennaio 2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendone l’annullamento e deducendo il seguente articolato motivo:

- Violazione di legge e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006;
dell’art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’art. 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in quanto adottate oltre il termine fissato per il 2015 per l’approvazione del bilancio di previsione.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Alseno.

All’esito dell’Udienza Pubblica del 20 novembre 2019, è stata emessa l’ordinanza istruttoria n. 280 del 28 novembre 2019, con cui questo Tribunale, “ritenuto che risulta necessario acquisire dal Comune di Alseno una relazione sui fatti esposti in ricorso dall’amministrazione ricorrente” , ha ordinato al predetto Comune di depositare una relazione in merito “unitamente alla documentazione rilevante e connessa, entro quaranta giorni dalla comunicazione nelle forme di legge della presente ordinanza” .

La sopra menzionata Ordinanza è rimasta inevasa da parte del Comune di Alseno.

Alla pubblica udienza del 10 giugno 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - Il ricorso è parzialmente fondato nel merito e va accolto nei sensi e nei termini di cui in appresso.

2. - Il Collegio rileva che, da quanto esposto nel ricorso (e confermato da parte ricorrente con apposita produzione documentale), risulta incontestata la circostanza che il Comune di Alseno ha adottato la delibera di modifica della Tassa Rifiuti in data 28 agosto 2015, ossia oltre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione che, per l’anno 2015, era stato fissato, con decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015, al 30 luglio 2015.

Precisato quanto sopra in punto di fatto, va ricordato che la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 17 luglio 2014, n. 3808) ha condivisibilmente affermato il carattere perentorio del termine previsto dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, per come desumibile dal dato testuale della medesima disposizione, secondo la quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno” .

La sopra menzionata conclusione circa la natura perentoria del termine di adozione delle tariffe comunali, da cui il Collegio non ravvisa motivi per cui discostarsi, risulta pienamente condivisa in giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 7 ottobre 2016, n. 4434;
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenze 19 marzo 2015, n. 1495, 28 agosto 2014, n. 4409, 17 luglio 2014, n. 3817, T.A.R. Sardegna - Cagliari, Sez. II, sentenza n. 459/2019) e si basa, come detto sopra, sulla circostanza, dirimente, che la stessa norma prevede, nel caso di mancato rispetto del termine per l’adozione della tariffa, la vigenza delle tariffe già approvate.

Ciò precisato, il Collegio deve soffermarsi sull’effetto prodotto dalla tardiva deliberazione delle tariffe relative alla TARI nel caso de quo , al fine di decidere circa la richiesta di annullamento della delibera del Consiglio Comunale di cui in epigrafe, e, a tal riguardo, osserva che non sussistono ragioni per discostarsi da quanto compiutamente espresso da condivisibile giurisprudenza (fra cui la propria precedente Sentenza n. 158/2019) secondo cui “Ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge finanziaria per il 2007, invero, la violazione del termine non determina di per sé ed automaticamente l’illegittimità dei regolamenti e degli atti comunali, ma incide solo sul regine di efficacia temporale, nel senso che il rispetto del termine di approvazione di cui all’art. 1, comma 169, cit. è condizione per applicare le nuove tariffe o le nuove aliquote retroattivamente (a partire cioè dal 1° gennaio dell’esercizio di riferimento). Ne consegue che le tariffe e le aliquote approvate in data successiva alla scadenza del termine non sono per ciò solo invalide. Ciò che risulta preclusa è soltanto l’applicazione (retroattiva) all’esercizio in corso (a partire dal 1° gennaio).” (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 17 gennaio 2018, n. 267).

Per tutto quanto sopra rappresentato, dunque, ne consegue che, nel caso di specie, l’approvazione delle delibera del Consiglio Comunale del Comune di Alseno relativa alla modifica delle tariffe TARI in data 28 agosto 2015, ossia oltre il termine del 30 luglio 2015 previsto per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015, non determina in radice la sua illegittimità, ma ne preclude l’applicazione (che sarebbe stata consentita, invece, dall’approvazione tempestiva) a partire dal 1° gennaio 2015. Ed è solo in questi termini (nella misura in cui è diretto a contestare l’efficacia intertemporale delle deliberazioni comunali) che il ricorso del Ministero merita accoglimento, con annullamento parziale della delibera impugnata nella parte in cui fa discendere l’applicazione delle nuove tariffe approvate dal 1° gennaio 2015 (cfr. in questi termini Consiglio di Stato, Sez. V, sentenze 29 agosto 2017, n. 4104 e 17 gennaio 2018, n. 267).

3. - Per tutto quanto innanzi illustrato, il ricorso è parzialmente fondato nel merito e va accolto nei sensi e nei limiti sopra illustrati.

4. - Nulla per le spese in ragione della peculiarità della questione e della mancata costituzione in giudizio del Comune di Alseno.

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