TAR Catania, sez. III, sentenza 2019-05-07, n. 201901058
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Pubblicato il 07/05/2019
N. 01058/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00789/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 789 del 2012, proposto da
Enel Distribuzione S.p.A, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati V L G e A S Martino, con domicilio eletto presso lo studio V L G in Catania, via G. Leopardi, angolo Via Condelli, 23 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Regionale di Ragusa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato S M, con domicilio eletto presso lo studio Antonino Carbone in Catania, via Asilo Sant'Agata, 19;
per l'annullamento
della delibera della Giunta Provinciale di Ragusa n. 183 in data 30 giugno 2011 avente ad oggetto “aggiornamento tariffe dei canoni di concessione e autorizzazioni nelle sedi stradali di competenza provinciale”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Regionale di Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2019 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame la società ricorrente ha impugnato la delibera della Giunta Provinciale di Ragusa n. 183 in data 30 giugno 2011 avente ad oggetto “aggiornamento tariffe dei canoni di concessione e autorizzazioni nelle sedi stradali di competenza provinciale”.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) il provvedimento impugnato è affetto dal vizio di incompetenza, poiché spettava del Consiglio deliberare ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 267/2000, il quale stabilisce la competenza di tale organo per la “disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi”);b) la Provincia di Ragusa ha fatto riferimento agli importi per la TOSAP, rilevando che essi dall’anno 2001 non erano mai stati oggetto di aumento;c) l’art. 1, comma 123, della legge n. 220/2010 sospende, sino all’attuazione del federalismo fiscale, il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;d) il provvedimento è privo di adeguata motivazione (poiché l’Amministrazione neppure ha provveduto ad indicare le ragione della sua decisione “per relationem”);e) inoltre, la rivalutazione delle tariffe supera di gran lunga gli indici Istat e la Provincia non ha tenuto conto delle diverse aree in relazione alle quali le singole concessioni o autorizzazione sarebbero state o erano state rilasciate;f) ne consegue che è stato violato l’art. 42, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. n. 507/1993 (il quale prevede una graduazione della tassa secondo l’importanza dell’area e l’estensione dell’occupazione, mentre l’Amministrazione ha semplicemente operato una fittizia distinzione tra strade di prima e di seconda categoria, dovendo tra l’altro aggiungersi che le tariffe risultano identiche per le due categorie);g) è stato violato l’art. 27, comma 8, del decreto legislativo n. n. 285/1992, il quale impone all’Amministrazione di tenere conto delle soggezioni che derivano alla strada e del vantaggio ricavato dall’occupante;h) per le ragioni indicate, il provvedimento viola anche i principi di proporzionalità e ragionevolezza;i) è, infine, intervenuta la violazione dell’art. 18, secondo comma, della legge n. 488/1999, secondo cui, per i soggetti erogatori di servizi pubblici, l’Amministrazione è tenuta a detrarre i canoni previsti da altre disposizioni di legge.
La Provincia di Ragusa, costituitasi in giudizio, ha eccepito la tardività del ricorso, sollecitando in subordine il suo rigetto nel merito e osservando che: a) il ricorso appare tardivo in quanto è stata impugnata la delibera di Giunta n. 183 del 30 giugno 2011, cioè un atto regolamentare che è stato pubblicato nelle forme di legge dal 17 luglio 2011 all’1 agosto 2011, mentre il ricorso è stato notificato soltanto in data 19 marzo 2012);b) la ricorrente ha conosciuto la delibera sin dal 18 agosto 2011 (come risulta dalla documentazione versata in atti e relativi ai titoli autorizzatori e concessori rilasciati alla società);c) la ricorrente, ad ogni buon conto, avrebbe dovuto richiedere l’annullamento del provvedimento “in parte qua”, posto che la delibera riguarda anche passi carrabili e pedonali, nonché mezzi pubblicitari;d) trattandosi di un mero aggiornamento delle tariffe, la competenza a provvedere spettava alla Giunta;e) l’art. 1, comma 123, della legge n. 220/2010 riguarda la potestà tributaria degli enti locali e non le entrate di natura patrimoniale;f) la motivazione dell’atto appare adeguata;g) l’art. 42, terzo e quarto comma del decreto legislativo n. 507/1993 si riferisce alla TOSAP e parimenti si riferisce alla TOSAP l’art. 28, comma 8, del decreto legislativo n. 285/1992;h) conseguentemente, non sussiste il denunciato difetto di proporzionalità e ragionevolezza;i) anche l’art. 18, secondo comma, della legge n. 488/1999 riguarda la TOSAP.
Con memoria depositata in data 22 febbraio 2019 (versata in atti, peraltro, a firma dell’Avvocato Marcello Cardi, il quale non risulta contemplato in procura), la ricorrente ha ribadito le proprie difese, osservando, in particolare, che: a) il regolamento impugnato risulta privo di immediata lesività ed è stato conosciuto dalla società soltanto in data 19 gennaio 2019, dopo che è intervenuta la richiesta di pagamento del canone dal parte dell’Amministrazione;b) l’art. 1, comma 4, della legge n. 239/2004 vieta “oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono”;c) nessuna effettiva soggezione deriva al bene pubblico dalla realizzazione degli impianti della ricorrente.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
L’eccezione di tardività sollevata dall’Amministrazione resistente appare infondata, in quanto, per le ragioni ampiamente illustrate nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5071/2017 (alle quali si rinvia per esigenze di sinteticità), sino al momento di adozione dell’atto applicativo (con il quale, cioè, viene richiesto il canone) non decorre il termine per l’impugnazione delle previsioni regolamentari (se le stesse non determinino ovviamente, come appunto nel caso di specie, una lesione immediata, effettiva e concreta della sfera giuridica del soggetto interessato).
Ciò precisato, a giudizio del Collegio il ricorso è fondato per le assorbenti e risolutive ragioni di seguito indicate.
L’art. 27, ottavo comma, del decreto legislativo n. 285/1992, dispone che l’Amministrazione, nel determinare la misura della somma dovuta deve aver riguardo “alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l’oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l’utente ne ricava”.
Come affermato dalla citata pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. V, n. 5071/2017), non sussiste un divieto di cumulo con la TOSAP, ma solo una diversità di titolo giuridico, avendo la prima un fondamento di carattere tributario connesso con l’occupazione permanente di uno spazio pubblico in analogia con l’indennizzo dovuto per le servitù prediali senza un nesso di collegamento con impedimenti all’uso generale, mentre il canone non ricognitorio rappresenta un corrispettivo correlato ad una limitazione o modulazione della possibilità dell’utilizzo pubblico tipico del bene che ne precluda l’ordinaria generale fruizione.
Ne consegue che il canone non ricognitorio è dovuto nel solo caso in cui la concessione o l’autorizzazione determini una limitazione o modulazione della possibilità di utilizzo pubblico del bene con preclusione di una sua generale fruizione.
Ciò non è quanto sembra accadere in relazione agli spazi stradali occupati da Enel Distribuzione s.p.a. (posto che tale tipo di occupazione non impedisce in linea di principio l’uso generale della strada), ma, in ogni caso, anche prescindendo da tale rilievo, la Provincia è incorsa nella denunciata violazione dell’art. 27, comma 8, del decreto legislativo n. 285/1992, in quanto non ha previsto, nella determinazione delle tariffe, una loro modulazione riferita alle soggezioni che effettivamente derivino alla singola strada a seguito del rilascio del singolo titolo.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con assorbimento di ogni altra questione e conseguente annullamento della delibera impugnata nella parte in cui essa disciplina le concessioni indicate ai numeri 1, 2, 3, 5 e 6.
E’ chiaro, infatti, che il presente ricorso va interpretato avuto riguardo al complessivo tenore dell’atto e a tutte le circostanze ivi indicate, incluso il fatto che parte ricorrente è la società per azioni Enel Distribuzioni, la quale, pertanto, ha evidentemente proposto il gravame al fine di ottenere l’annullamento di previsioni che possono riguardarla, non essendo tali quelle relative alle concessioni indicate al numero 2 (occupazioni con conduttore di acqua potabile) e alle autorizzazioni per mezzi pubblicitari.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.