TAR Salerno, sez. I, sentenza 2024-10-22, n. 202401957

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2024-10-22, n. 202401957
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202401957
Data del deposito : 22 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/10/2024

N. 01957/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01614/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di RN (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1614 del 2023, proposto da
Steril S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG Z653861C5C, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Goria, Simona Elena Viscio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Azienda Sanitaria Locale RN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Casilli, Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Tecsud S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Esposito, Fabio Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- della determina dirigenziale 23-6-2023 n.27834 recante all'oggetto “D.S. 63 - RDO n. 3397362 per acquisto di indicatori di controllo per autoclave - CIG Z653861C5C”, di aggiudicazione della detta RDO alla Ditta Tecsud s.r.l.

- degli esiti, non conosciuti, del processo di valutazione prodromico all'aggiudicazione della fornitura;

- di tutti gli atti presupposti, antecedenti, conseguenziali, successivi e comunque connessi;

nonché per la declaratoria

- di inefficacia del contratto di appalto ex artt. 121 e segg. c.p.a., ove medio tempore stipulato con l'aggiudicataria, relativamente alla procedura CIG Z653861C5C, con conseguente aggiudicazione e subentro della ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale RN e di Tecsud S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori Goria Maurizio, Galietta Gennaro, Esposito Marco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con Richiesta d’Offerta n. 3397362 del 17 gennaio 2023 l’Azienda Sanitaria Locale di RN ha indetto procedura ex art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. 50/2016 diretta all’acquisto di indicatori di controllo per autoclave, stabilendo che l’individuazione del contraente sarebbe avvenuta in ambito MePA, mediante “Richiesta di preventivi” cui sarebbero stati invitati tutti gli operatori economici in possesso di abilitazione al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

1.1. Steril s.r.l., odierna ricorrente, ha presentato istanza di partecipazione in data 25 gennaio 2023. Il 13 luglio 2023 ha chiesto informazioni circa l’esito della RDO, formulando contestualmente istanza di accesso agli atti.

Stante l’assenza di riscontro, in data 28 agosto 2023 ha inoltrato sollecito, provvedendo poi con pec del 14 settembre 2023 a trasmettere nuovamente la richiesta di accesso.

Con pec del 20 settembre 2023 la ASL ha inviato a Steril la determina di aggiudicazione alla ditta Tecsud s.r.l. (prot. 27834 del 23 giugno 2023) unitamente al “dettaglio economico offerta” e alla “documentazione tecnica” dell’aggiudicataria.

2. Con ricorso notificato il 20 ottobre 2023 e depositato il successivo 30 ottobre Steril è insorta avverso la disposta aggiudicazione, formulando a sostegno del gravame due censure, così rubricate:

1) Violazione del Capitolato per RDO. Violazione delle UNI EN 867-5, UNI EN 285, UNI EN ISO 11140-1 e UNI EN ISO 11140-4. Difetto di istruttoria. Erroneità manifesta;

2) Violazione degli art.47-38 DPR 445/2000, nonché del p.to 13 della Richiesta di preventivi. Violazione degli artt. 68-86 D.Lgs. 50/2016. Difetto di istruttoria sotto diverso profilo .

3. Si sono costituite la ASL e la controinteressata, che hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso nonché la sua inammissibilità trattandosi di affidamento diretto. Hanno in ogni caso dedotto l’infondatezza del gravame.

4. Con ordinanza n. 434 del 10 novembre 2023 è stata respinta la domanda cautelare “ ritenuto prevalente…nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, quello dell’amministrazione ad ottenere la pronta disponibilità del materiale sanitario oggetto della gara ”. Contestualmente è stata disposta verificazione.

5. A seguito di proroghe e sostituzioni (cfr. ordinanze n. 507 del 23 febbraio 2024 e n. 1036 del 10 maggio 2024), il verificatore designato, prof. Alessandro Pepino, ha depositato la relazione di verificazione in data 25 luglio 2024, chiedendo altresì la liquidazione del compenso.

6. Previo deposito di ulteriori memorie e memorie di replica, all’udienza del 9 ottobre 2024 la causa è stata introitata in decisione.

7. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di irricevibilità del ricorso in quanto notificato in data 20 ottobre 2023, oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della determinazione di aggiudicazione sull’albo pretorio on line della A.S.L. nonché sulla piattaforma MEPA, entrambe avvenute il 23 giugno 2023.

7.1. L’eccezione va disattesa.

7.2. Giova premettere che:

- in forza del noto arresto di cui alla sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 12 del 2020, la questione della decorrenza del termine di impugnazione degli atti di una procedura di gara per l'affidamento di un contratto di appalto è stata risolta mediante la predisposizione di uno schema articolato in momenti diversi di possibile conoscenza degli atti di gara, ad ognuno dei quali corrispondono precise condizioni affinché possa aversi decorrenza del termine di impugnazione dell'aggiudicazione, in base alla considerazione, di carattere generale, per la quale l'individuazione della decorrenza del termine per ricorrere continua a dipendere dal rispetto delle disposizioni sulle formalità inerenti alla "informazione" e alla "pubblicizzazione" degli atti, nonché dalle iniziative dell'impresa che effettui l'accesso informale con una "richiesta scritta", per la quale sussiste il termine di quindici giorni previsto dall'art. 76, 2° comma, del D.Lgs. n. 50/2016. Alla stregua di tali rilievi, nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'individuazione della decorrenza del termine di impugnazione degli atti di una procedura di gara per l'affidamento di un contratto di appalto è così modulata: a) dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, comprensiva anche dei verbali ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016 sul profilo del committente; b) dall'acquisizione, per richiesta della parte o per invio officioso, delle informazioni di cui all'art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016; c) nel caso di proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara è prevista la dilazione temporale, fino al momento in cui è consentito l'accesso, se i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta (sempreché l'istanza di accesso sia proposta nei quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione); d) dalla comunicazione o dalla pubblicità nelle forme individuate negli atti di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. V, 5 aprile 2022, n. 2525; Consiglio di Stato, sez. V, 19 gennaio 2021, n. 575).

7.3. Nel caso di specie - incontestata l’assenza di comunicazioni individuali - l’eccezione è articolata, come anticipato, con riferimento alla pubblicazione della determina n. 27834 sia sull’albo pretorio on line della A.S.L. che sulla piattaforma MEPA.

7.4. Orbene, per quanto concerne l’albo pretorio si osserva che, prendendo a riferimento il 7 luglio (ultimo giorno di pubblicazione della determina sul citato albo), l’istanza di accesso formulata dalla ricorrente in data 13 luglio 2023 risulta tempestiva. Va fatta quindi applicazione dell’indirizzo tracciato dalla richiamata Adunanza Plenaria n. 12/2020, secondo cui la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la dilazione temporale quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza della documentazione tecnica ostesa in sede di accesso (come nel caso di specie); con la conseguenza che, posto che la richiesta ostensiva è stata riscontrata in data 20 settembre 2023, non può dubitarsi della tempestività del ricorso, notificato il successivo 20 ottobre.

Ad abundantiam si osserva che non possono essere condivise le argomentazioni della controinteressata secondo cui l’albo pretorio on line coincide con il “ profilo del committente ”. Le due

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