TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2022-01-24, n. 202200783

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2022-01-24, n. 202200783
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202200783
Data del deposito : 24 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/01/2022

N. 00783/2022 REG.PROV.COLL.

N. 06293/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6293 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Barboni, Annamaria Nardone, Giacoma Clara Lacalamita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Sottocommissione 6 del Corso Concorso per L'Accesso Ai Ruoli della Dirigenza Scolastica, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, non costituiti in giudizio;



nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) con il ricorso principale dell'elenco allegato al DDG N. 395 del 27.3.2019 dei candidati ammessi a sostenere la prova orale nell'ambito del corso-concorso per Dirigenti scolastici di cui al DDG del MIUR N. 1259 del 23.11.2017;

b) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali così come indicati nell'epigrafe del gravame de quo;

b) con il primo atto di motivi aggiunti della graduatoria generale contenente l'elenco dei vincitori del concorso de quo approvata con decreto n.1205 del 1° agosto 2019 come rettificato con decreto n.1229 del 7.8.2019;

c) con il secondo atto di motivi aggiunti della suddetta graduatoria come nuovamente rettificata dal decreto n.99-OMISSIS-del 14.8.2020;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 3/11/2021:

Impugnazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 (già approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1.8.2019) come rettificata con decreto prot. n. AOODPIT 1357 del 12.8.2021;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 3/11/2021:

Impugnazione di tutti gli atti endo-procedimentali, (elaborati; verbali; schede di valutazione) relativi alla prova scritta del concorso per dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali ex D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 riferiti ai candidati giudicati idonei all'esito della prova stessa, rilasciati su supporto pen-drive in data 4.8.2021 dal Ministero (come da nota prot. 23747 del 29.7.2021) - quali atti presupposti e/o connessi agli esiti del concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23.11.2017 n. 1259 già impugnati nel presente giudizio;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2021 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente, non ammessa a sostenere la prova orale del “Corso concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali”, bandito con D.D.G. 23.11.2017, n. 1259, chiedeva l’annullamento del Decreto del 27 marzo 2019 di approvazione dell’elenco degli ammessi agli orali, nonché degli atti meglio indicati in epigrafe.

Si costituiva il Ministero resistente, chiedendo il rigetto delle altrui pretese perché infondate

Con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente impugnava i decreti di approvazione della graduatoria e successive rettifiche come meglio indicati in epigrafe e nel corso del giudizio veniva disposta l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei candidati risultati vincitori.

All’udienza del 14 dicembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo la ricorrente deduce un vizio della commissione concorsuale, in particolare la violazione del “principio del collegio perfetto”, poiché un componente della Commissione, il dott. -OMISSIS-, nello stesso giorno della correzione dell’elaborato dell’istante (5 marzo 2019) sarebbe stato presente anche altrove come comprovato da alcuni comunicati stampa, contrariamente a quanto invece riportato testualmente nel verbale di correzione che peraltro non dava atto di alcun allontanamento dai locali in cui era riunita la Commissione.

In altri termini, la ricorrente sostiene che la valutazione dell’elaborato non sarebbe stata effettivamente compiuta collegialmente, ovvero dalla totalità dei suoi componenti come attestato dal verbale di correzione, poiché i comunicati stampa del Comune di -OMISSIS- e l’articolo pubblicato sul quotidiano “-OMISSIS-” versione online nonché una ripresa audio/video pubblicata sul profilo Facebook dell’Assessorato -OMISSIS-dimostrerebbero la contestuale partecipazione del dott. -OMISSIS-, nella sua qualità di Direttore territoriale dell’Ispettorato del Lavoro, ad alcuni eventi pubblici.

Ebbene, la censura non è suscettibile di positiva valutazione per l’assorbente ragione che eventuali contestazioni sulla veridicità di quanto affermato con il verbale devono essere dedotte mediante lo strumento all’uopo preposto della querela di falso.

La ricorrente, al riguardo, deduce che per i fatti esposti è stato presentato soltanto un esposto alla Procura della Repubblica, ma nei successivi atti difensivi nulla chiarisce né documenta sull’esito del procedimento penale ovvero sull’eventuale avvio di un giudizio di querela di falso.

Con precipuo riferimento alla natura di atto pubblico del verbale della Commissione esaminatrice, valga appena ricordare che la giurisprudenza ha evidenziato, a più riprese, che il verbale della Commissione esaminatrice di un concorso pubblico costituisce un atto pubblico, che è assistito da fede privilegiata, facendo prova sino a querela di falso di quanto in esso attestato (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 2-OMISSIS-febbraio 2013, n. 1222; Sez. III, 23 marzo 2012, n. 1690; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 22 ottobre 2013, n. 2338). Più precisamente, l'art. 2700 del cod. civ. dispone che l'atto pubblico fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Ne consegue che è riservata al giudizio di querela di falso la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 21/11/2019, n.13363).

Ne deriva che, nel caso di specie, i menzionati articoli di stampa e le riprese Facebook non appaiono mezzi idonei ad inficiare l’attitudine fidefaciente del verbale di correzione dell’elaborato puntualmente e debitamente sottoscritto dai componenti della Commissione, dalla cui lettura emerge che, nel giorno 5.3.2019, il voto veniva attribuito e validato da parte di tutti i componenti - dunque anche dal dott. -OMISSIS- - nel pieno rispetto del c.d. principio di “collegialità perfetta”.

Per tali ragioni la censura proposta va disattesa.

3.- Con il secondo motivo (rubricato “ sulla violazione del principio dell’anonimato; violazione dell’art. 97 cost.; violazione e/o falsa applicazione del d.p.r. n. 487/1994 e dell’art. 35 d.lgs. n. 165/2001. eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità, buon andamento; difetto di trasparenza; difetto di motivazione; arbitrarietà ”) la ricorrente prospetta due profili di censura.

3.1- Sotto un primo profilo, deduce la violazione del principio di anonimato desunta dal fatto che alla odierna istante, una volta pubblicati gli esiti degli scritti, venivano rilasciati nello stesso giorno copia del suo elaborato (codice -OMISSIS-), del verbale di correzione e, per quanto qui rileva, della scheda di valutazione corrispondente ad

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