TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2020-10-26, n. 202004802

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2020-10-26, n. 202004802
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202004802
Data del deposito : 26 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/10/2020

N. 04802/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02462/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2462 del 2018, proposto da
Z F e R A quali genitori di Z A, rappresentati e difesi dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via M.Da Caravaggio 45;

contro

Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale presso la PEC istituzionale e sede in Napoli, via Armando Diaz, 11;

nei confronti


per l'ottemperanza

della ordinanza n. 2066/2015 e della sentenza n. 4079/2016 del Tar Campania Napoli, sez. IV quanto, in particolare, alle spese legali;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero indicato;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2020 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


FATTO e DIRITTO

1 - Con ricorso n. r.g. 4759/2015, Z F e R A quali genitori di Z A adiva questo Tribunale, affinché venisse accertato il diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica del proprio figlio, minore diversamente abile. Con sentenza n. 4079 del 17.08.2016, il T.A.R. Campania, sezione IV, dichiarava la cessazione della materia del contendere e, in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, condannava l’amministrazione resistente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio che liquidava in complessivi €. 1.500,00 in favore della ricorrente, nonché alla refusione del contributo unificato, se dovuto e versato.

Precedentemente, il T.A.R. aveva accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 2066 del 20.11.2015 che recava, altresì, la condanna alle spese della fase cautelare in capo all’Amministrazione nella misura di euro 500,00.

2 - Tali decisioni, passavano in giudicato e munite di formula esecutiva come dimostrato in atti, venivano notificate al CSA di Napoli rispettivamente in data 13.05.2016 e 30.11.2016. Espone parte ricorrente che pur essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica dei titoli esecutivi previsto all’art. 14 co. 1 del D.L. 31-12-1996 n. 669 le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ») le Amministrazioni resistenti non hanno ancora provveduto al pagamento secondo gli importi quantificati dal Tribunale, in favore della odierna ricorrente.

3 - Con il proposto ricorso chiede, quindi, che:

-) sia accertata l’omessa ottemperanza da parte dell’amministrazione resistente alle decisioni sopra indicate quanto al pagamento delle spese legali;

-) che si ordini all’intimata amministrazione di dare esecuzione alle invocate pronunce mediante il pagamento secondo gli importi indicati in favore della ricorrente;

-) che si nomini un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento;

-) che si condannino i convenuti al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria maturati successivamente al passaggio in giudicato delle due decisioni, tenuto conto del tempo ormai intercorso dalla loro pubblicazione;

-) che si condannino le amministrazioni intimate al pagamento delle spese della presente fase di giudizio con attribuzione al difensore che si dichiara anticipatario;

-) che si fissi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, co. 4, lett. e) c.p.a., una somma di denaro a carico delle intimate amministrazioni, da corrispondere alla ricorrente per ogni ulteriore violazione o inosservanza successiva, ovvero, per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato, tenuto conto del tempo ormai intercorso dalla sua notifica.

L’Amministrazione dell’istruzione risulta costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 14.10.2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4 - Il ricorso va accolto in parte come di seguito precisato.

In via preliminare si evidenzia che, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale nella materia, il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l'esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio sia ove liquidate in favore della parte, sia nel caso in cui siano liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 22-05-2013, n. 2630).

Anzitutto la circostanza che venga chiamata in esecuzione, oltre la sentenza anche l’ordinanza cautelare per la parte relativa alle spese di giudizio, non fa venir meno, per la sua provvisorietà, il principio recato da un consolidato orientamento giurisprudenziale nella materia, secondo cui il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l'esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio sia ove liquidate in favore della parte, sia nel caso in cui siano liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 22-05-2013, n. 2630).

E tanto avuto riguardo alla natura di giudicato delle pronunce rese dal giudice amministrativo in sede cautelare, come noto suscettibili di esecuzione ai sensi dell’art. 59 c.p.a.. D’altra parte la circostanza che la sentenza di merito non abbia contrastato il contenuto dell’ordine impartito all’Amministrazione resistente, ma anzi lo abbia sostanzialmente confermato riconoscendo con una pronuncia di merito ex art. 34, comma 5 c.p.a., quale è la cessata materia del contendere, l’avvenuta esecuzione della pretesa sostanziale sull’assegnazione del numero di ore di sostegno imposto in sede cautelare impedisce di ritenere sussistente l’unico motivo, pure rinvenibile in una pronuncia di questa sezione, contrastante con la possibilità di dare esecuzione al giudicato cautelare quando sia sopraggiunta la sentenza che abbia statuito in maniera difforme dalla cautelare, circostanza questa che appunto non si verifica nel caso in esame (cfr. TAR Campania Napoli sezione IV, 2 gennaio 2019, n. 13) con la conseguenza che può darsi luogo alla esecuzione del dispositivo della cautelare n. 2066 del 20/11/2015 per la parte in cui è rimasto ineseguito.

L’ente intimato, peraltro, non ha dimostrato come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto adempimento (cfr. in tema di prova dell’adempimento per tutte Cass. S.U. sent. n. 12533/01);
pertanto, va dichiarato l’obbligo della stessa di conformarsi alla ordinanza ed alla sentenza di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte) della presente decisione:

-) degli importi liquidati a suo carico a titolo di spese giudiziali ed accessori con le pronunce di cui si chiede l’esecuzione;

-) degli interessi legali a far data dalla notifica dei titoli e sino al soddisfo;

-) del contributo unificato effettivamente versato.

La corresponsione degli interessi legali è dovuta, quando le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale.

5 - Va, invece, esclusa la ricorrenza dei presupposti per pervenire all’accoglimento della richiesta di liquidazione di una somma di danaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art.114 comma 4 lett. e) c.p.a. in ragione della natura ampiamente satisfattiva del tasso di interesse applicato per il ritardo con decorrenza fissata sino al soddisfo e quindi suscettibile di ricoprire anche l’ulteriore eventuale ritardo a maturarsi.

A ciò si aggiunga che il ricorso in esame appare proposto per la parziale esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe indicata, atteso che le ore di sostegno sono state assegnate in ottemperanza dell’ordinanza cautelare resa nel giudizio a quo.

Tale ultima circostanza consente di concludere nel senso che sussistano le ragioni ostative che impediscono il riconoscimento dell’ astreinte ex art. 114, comma 4 lett. e).

6 - In definitiva il ricorso merita accoglimento ivi inclusa la richiesta di nomina di un Commissario ad acta che, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, provvederà nei termini di cui al dispositivo.

L’eventuale compenso del commissario, da porsi a carico dell’Amministrazione soccombente e da calcolare ai sensi del D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovrà essere liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del Commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, nonché la precisazione se l’attività è stata svolta al di fuori dell’orario di servizio. La parcella andrà presentata dal Commissario nei termini di decadenza previsti dall’ art. 71 d.P.R. 115/2002 (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).

Le spese del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo tenendo conto della serialità della questione e della natura della controversia.

Va, inoltre, tenuto presente che il rimborso del contributo unificato alla parte vittoriosa che lo abbia anticipato costituisce obbligazione ex lege , al cui adempimento la parte soccombente non può sottrarsi, distinta rispetto a quella concernente le spese del giudizio liquidate in sentenza, nel cui computo esso non può ritenersi ricompreso;
(Cons. Stato, sez. 4ª, 10.2.2014, n. 625).

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