TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-01-17, n. 202400027

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-01-17, n. 202400027
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400027
Data del deposito : 17 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2024

N. 00027/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00671/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 671 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, U.T.G. - Prefettura di Mantova, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

del provvedimento, protocollato al n. -OMISSIS-, con il quale la Prefettura di Mantova – Sportello Unico dell’Immigrazione ha rigettato la domando di emersione dal lavoro irregolare presentata nell’interesse del ricorrente ai sensi dell’articolo 103, comma 1, D.L. n. 34/2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Mantova e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data -OMISSIS- è stata presentata, ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, domanda di emersione dal lavoro irregolare a favore del ricorrente, Sig.-OMISSIS-.

Con raccomandata del-OMISSIS- l’Amministrazione ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, rilevando che, in sede di convocazione, le parti non avevano prodotto idonea documentazione attestante la presenza in Italia del lavoratore in data antecedente l’8.03.2020.

In replica a tale comunicazione, il Sig.-OMISSIS- ha trasmesso alla Prefettura, anche tramite il proprio sindacato, documentazione volta ad attestare la sua presenza sul territorio nazionale in data antecedente l’8.03.2020, ed in particolare:

- biglietti navali di andata e ritorno Tunisi – Genova del -OMISSIS- e del-OMISSIS-;

- passaporto da cui risulta un timbro in uscita da Genova in data-OMISSIS- e di rientro in area Schengen in Francia (Orly) in data -OMISSIS-;

- tessera di iscrizione al sindacato Cobas – Lavoro privato di Mantova e modulo di adesione al predetto sindacato, sottoscritto e datato -OMISSIS-;

- dichiarazione, sottoscritta in data -OMISSIS-, di un ministro appartenente alla comunità dei padri Redentoristi del -OMISSIS- attestante la frequenza di un corso di lingua italiana da parte del ricorrente dal -OMISSIS-;

Con provvedimento del -OMISSIS-, la Prefettura di Mantova, ritenuta la documentazione prodotta inidonea a fornire la prova della presenza sul territorio nazionale richiesta dalla legge, ha respinto l’istanza di emersione.

Il ricorrente, tramite il proprio difensore, ha presentato all’Amministrazione istanza di autotutela, datata -OMISSIS-, allegando ulteriore documentazione rispetto a quella già prodotta nel procedimento amministrativo, ed in particolare:

- la dichiarazione, sottoscritta in data -OMISSIS-, con la quale il rappresentante sindacale attesta l’autenticità del modulo di adesione al sindacato e la circostanza che le sottoscrizioni del ricorrente ivi contenute sarebbero state apposte alla sua presenza;

- un documento intestato “Regione Sicilia – -OMISSIS-”, contenenti i dati anagrafici, di domicilio, e di assistenza del ricorrente, e una dichiarazione di indigenza per i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 35, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, in calce alla quale risulta apposto il timbro dell’ASP di-OMISSIS-.

In mancanza di riscontro a tale istanza di autotutela, il Sig.-OMISSIS- ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare.

Si è costituita in giudizio la Prefettura di Mantova, depositando la documentazione relativa al procedimento amministrativo e chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.

Con ordinanza n. 632/2022 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare sulla scorta della seguente motivazione: “… ritenuto a un sommario esame, proprio di questa fase del giudizio, che il ricorso non sia assistito da una prognosi favorevole di fondatezza, tenuto conto da un lato, che nessuno dei riscontri documentali prodotti nel corso del procedimento da parte dell’interessato pare prima face idoneo allo scopo, in particolare (a) non il biglietto del viaggio via nave da Tunisi a Genova del -OMISSIS-, perché per stessa ammissione del ricorrente egli dopo qualche giorno ha fatto ritorno in patria, (b) non il passaporto dal quale risulta il suo rientro in area Shengen via Francia in data -OMISSIS-, perché allo stato pare convincente la posizione della Prefettura per cui ai fini della regolarizzazione l’ingresso in Italia deve essere attestato dalle Autorità Italiane, (c) non il tesserino di iscrizione al sindacato COBAS per l’anno 2020 e la dichiarazione del signor-OMISSIS-, appartenente alla Comunità Pastorale dei preti -OMISSIS-, non trattandosi di documenti provenienti da organismi pubblici, e tenuto conto, dall’altro lato, che la certificazione della ASL di-OMISSIS- del -OMISSIS- è stata presentata a procedimento amministrativo concluso… ”.

Con ordinanza n. 273/2023 il Consiglio di Stato, in sede di appello, ha riformato la predetta ordinanza e accolto l’istanza cautelare sulla scorta della seguente motivazione: “ Considerato che le censure di parte appellante in merito alla prova della presenza in Italia anteriormente alla data dell’8 marzo 2020 (biglietto del viaggio via nave da Tunisi a Genova del -OMISSIS-, passaporto dal quale risulta il suo rientro in area Shengen via Francia in data -OMISSIS-, tesserino di iscrizione al sindacato COBAS per l’anno 2020, attestazione rilasciata dalla Comunità Pastorale dei-OMISSIS-, certificazione ASL-OMISSIS- del -OMISSIS-) meritano approfondimento nella sede di merito;
Ritenuta prevalente, nel bilanciamento tra contrapposti interessi e in assenza di accertata pericolosità per la sicurezza pubblica, la tutela della situazione soggettiva del cittadino straniero…
”.

All’udienza pubblica del 18 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Con unico motivo di ricorso il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, eccesso di potere e difetto di istruttoria, contestando la valutazione svolta dall’Amministrazione in ordine all’inidoneità della documentazione presentata ai fini della prova della presenza sul territorio nazionale in data antecedente l’8.03.2020.

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che l’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020 prevede che “ …i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;
in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020
”.

Pertanto, come è stato affermato da questo Tribunale, “ …i mezzi di prova della presenza in Italia anteriormente alla data dell'8 marzo 2020 sono stabiliti direttamente dall’art. 103 comma 1 del DL 34/2020 (rilievi fotodattiloscopici;
dichiarazione di presenza per soggiorni di breve durata, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007 n. 68;
attestazioni di data certa provenienti da organismi pubblici);
(b) questa elencazione è tassativa, e produce l’effetto di sottrarre la disponibilità della prova ai privati. Più precisamente, viene accettata solo la certificazione prodotta da documenti formati nel corso dello svolgimento di funzioni pubbliche o di pubblici servizi. Tale impostazione è coerente con l’altra disposizione contenuta nell’art. 103 comma 1 del DL 34/2020, che esclude dalla regolarizzazione quanti abbiano lasciato il territorio nazionale dopo l'8 marzo 2020. È evidente la volontà del legislatore di riservare la regolarizzazione ai soli cittadini extracomunitari che abbiano avuto un contatto non occasionale con il territorio nazionale…
” (Tar Lombardia – Brescia, sent. n. 4/2022).

Ciò premesso, nel caso di specie la documentazione prodotta non riveste le caratteristiche richieste dalla previsione normativa.

Con riguardo ai biglietti navali, si deve rilevare che, per stessa ammissione del ricorrente, quest’ultimo ha fatto ingresso in Italia in data -OMISSIS-, con un visto per turismo valido fino al -OMISSIS-, e ha fatto ritorno in Tunisia prima della predetta scadenza (come risulta, peraltro, dallo stesso biglietto di ritorno e dal timbro di uscita da Genova del-OMISSIS- presente sul passaporto). Tale documentazione, pertanto, dimostra solamente la permanenza del ricorrente sul territorio nazionale per qualche giorno nel 2019, ma non rileva ai fini della prova della presenza non occasionale sul territorio nazionale richiesta dall’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020.

Non rileva in contrario il precedente giurisprudenziale citato dalla difesa del ricorrente in sede di discussione (Cons. di Stato, sent. n. 7814/2022), atteso che in quel caso si trattava di una breve assenza dal territorio nazionale per giustificati motivi, peraltro relativa al periodo successivo alla presentazione dell’istanza di emersione.

Parimenti non può attribuirsi idoneità probatoria al timbro di ingresso in Stato appartenente all’area Schengen (nel caso di specie la Francia, Orly), presente sul passaporto del ricorrente, atteso che “ …ai fini della regolarizzazione assumono rilievo solo quelli apposti dalle autorità italiane, in quanto deve essere provato il collegamento con il territorio nazionale ” (Tar Lombardia – Brescia, sent. n. 4/2022).

Non possono inoltre qualificarsi quali “…attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici… ” la tessera di iscrizione al sindacato Cobas – Lavoro privato di Mantova e il modulo di adesione al predetto sindacato, sottoscritto e datato -OMISSIS-.

Al riguardo, il Consiglio di Stato – sebbene con riferimento alla previgente disciplina dell’emersione (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 109/2012) ma i cui principi possono ritenersi applicabili anche al caso di specie attesa la formulazione letterale della norma – ha affermato che “ Come, infatti, correttamente sostenuto dall’Amministrazione appellante, all’associazione Sindacale denominata “SeiUGL” non può essere riconosciuta la qualifica di “organismo pubblico”, che, alla stregua del disposto dell’art.5, comma 1, d.lgs. cit., legittima l’attestazione della presenza nel territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2011 dello straniero che intende ottenere l’emersione dal lavoro irregolare. Là dove, infatti, esige che la presenza in Italia dello straniero alla data suddetta debba essere “attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici”, la suddetta disposizione ha evidentemente inteso evitare regolarizzazioni fraudolente ed affidare la prova di uno dei requisiti della procedura ad enti provvisti di potestà pubbliche e, quindi, certificative, di guisa da fondare l’emersione dal lavoro irregolare su una dimostrazione documentale affidabile e qualificata, quale quella proveniente da organismi pubblici. Avuto, quindi, riguardo alla ratio della disposizione, deve intendersi preclusa ogni interpretazione della nozione di “organismo pubblico” che la estenda fino a ricomprendervi anche associazioni private (quale il sindacato in questione) che non svolgono alcuna funzione pubblicistica sulla base di convenzioni, contratti o accordi con una pubblica amministrazione. Se, infatti, appare ammissibile una lettura della disposizione in esame che, in via eccezionalmente estensiva, ascriva entro il suo ambito applicativo anche soggetti privati incaricati, tuttavia, formalmente dell’espletamento di compiti pubblicistici di assistenza o di accoglienza di stranieri, che vale ad assegnare un’attendibilità qualificata alle attestazioni da esse rilasciate, non può, invece, reputarsi predicabile la classificazione come “organismo pubblico”, ai fini che qui rilevano, di un ente privato che si occupa del sostegno dei lavoratori immigrati, ma non nello svolgimento di funzioni delegate da soggetti pubblici istituzionalmente preordinati a quel compito (che, sole, si ripete possono fondare l’equiparazione, per quanto qui rileva, di un ente privato a un organismo pubblico). Solo in questa seconda ipotesi, infatti, può intendersi soddisfatta quell’esigenza di affidabilità della certificazione richiesta ai fini della regolarizzazione dello straniero, che è stata sopra individuata come la ratio della previsione, mentre nel primo caso l’interesse pubblico a una documentazione attendibile resterebbe irrimediabilmente vanificata, siccome affidata a soggetti del tutto estranei a qualsiasi controllo pubblicistico della loro attività ” (Cons. di Stato, sent. n. 1614/2016, punto 3 della motivazione).

In adesione a tale orientamento, in un precedente recente questo Tribunale ha affermato che “ …la locuzione “organismi pubblici”, contenuta nell’art. 103 cit., va intesa in relazione alla ratio e allo scopo della disposizione – eccezionale, e dunque di stretta interpretazione - che è quella di sanare la posizione lavorativa di chi soggiornasse irregolarmente in Italia entro una certa data, e deve darne dimostrazione: sono quindi “organismi pubblici” coloro cui l'ordinamento affida istituzionalmente il compito di rilasciare atti e documenti, di cui attestano la data di emissione, a soggetti di cui hanno il diritto-dovere, conferitogli per legge, di accertare le generalità, assumendosi anche la responsabilità, financo penale, delle dichiarazioni rese all’atto del rilascio […] Ciò posto, sembra evidente che le operazioni inerenti al rilascio di un’iscrizione ad un’organizzazione sindacale non presentano quei profili di affidabilità cui si è fatto ora riferimento, almeno per il sindacato COBAS –Lavoro privato: non risulta infatti che qui il candidato all’iscrizione debba esibire un documento d’identità e che questo sia esaminato e poi registrato;
non consta nemmeno che la data d’iscrizione apposta su di un modulo (redatto dallo stesso candidato, tra l’altro) faccia fede in qualche modo, o che il modulo ricevuto venga protocollato, o che l’iscrizione venga deliberata da un organo associativo.

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