TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-01-17, n. 202400027
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Testo completo
Pubblicato il 17/01/2024
N. 00027/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00671/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 671 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, U.T.G. - Prefettura di Mantova, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento, protocollato al n. -OMISSIS-, con il quale la Prefettura di Mantova – Sportello Unico dell’Immigrazione ha rigettato la domando di emersione dal lavoro irregolare presentata nell’interesse del ricorrente ai sensi dell’articolo 103, comma 1, D.L. n. 34/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Mantova e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data -OMISSIS- è stata presentata, ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, domanda di emersione dal lavoro irregolare a favore del ricorrente, Sig.-OMISSIS-.
Con raccomandata del-OMISSIS- l’Amministrazione ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, rilevando che, in sede di convocazione, le parti non avevano prodotto idonea documentazione attestante la presenza in Italia del lavoratore in data antecedente l’8.03.2020.
In replica a tale comunicazione, il Sig.-OMISSIS- ha trasmesso alla Prefettura, anche tramite il proprio sindacato, documentazione volta ad attestare la sua presenza sul territorio nazionale in data antecedente l’8.03.2020, ed in particolare:
- biglietti navali di andata e ritorno Tunisi – Genova del -OMISSIS- e del-OMISSIS-;
- passaporto da cui risulta un timbro in uscita da Genova in data-OMISSIS- e di rientro in area Schengen in Francia (Orly) in data -OMISSIS-;
- tessera di iscrizione al sindacato Cobas – Lavoro privato di Mantova e modulo di adesione al predetto sindacato, sottoscritto e datato -OMISSIS-;
- dichiarazione, sottoscritta in data -OMISSIS-, di un ministro appartenente alla comunità dei padri Redentoristi del -OMISSIS- attestante la frequenza di un corso di lingua italiana da parte del ricorrente dal -OMISSIS-;
Con provvedimento del -OMISSIS-, la Prefettura di Mantova, ritenuta la documentazione prodotta inidonea a fornire la prova della presenza sul territorio nazionale richiesta dalla legge, ha respinto l’istanza di emersione.
Il ricorrente, tramite il proprio difensore, ha presentato all’Amministrazione istanza di autotutela, datata -OMISSIS-, allegando ulteriore documentazione rispetto a quella già prodotta nel procedimento amministrativo, ed in particolare:
- la dichiarazione, sottoscritta in data -OMISSIS-, con la quale il rappresentante sindacale attesta l’autenticità del modulo di adesione al sindacato e la circostanza che le sottoscrizioni del ricorrente ivi contenute sarebbero state apposte alla sua presenza;
- un documento intestato “Regione Sicilia – -OMISSIS-”, contenenti i dati anagrafici, di domicilio, e di assistenza del ricorrente, e una dichiarazione di indigenza per i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 35, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, in calce alla quale risulta apposto il timbro dell’ASP di-OMISSIS-.
In mancanza di riscontro a tale istanza di autotutela, il Sig.-OMISSIS- ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare.
Si è costituita in giudizio la Prefettura di Mantova, depositando la documentazione relativa al procedimento amministrativo e chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.
Con ordinanza n. 632/2022 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare sulla scorta della seguente motivazione: “… ritenuto a un sommario esame, proprio di questa fase del giudizio, che il ricorso non sia assistito da una prognosi favorevole di fondatezza, tenuto conto da un lato, che nessuno dei riscontri documentali prodotti nel corso del procedimento da parte dell’interessato pare prima face idoneo allo scopo, in particolare (a) non il biglietto del viaggio via nave da Tunisi a Genova del -OMISSIS-, perché per stessa ammissione del ricorrente egli dopo qualche giorno ha fatto ritorno in patria, (b) non il passaporto dal quale risulta il suo rientro in area Shengen via Francia in data -OMISSIS-, perché allo stato pare convincente la posizione della Prefettura per cui ai fini della regolarizzazione l’ingresso in Italia deve essere attestato dalle Autorità Italiane, (c) non il tesserino di iscrizione al sindacato COBAS per l’anno 2020 e la dichiarazione del signor-OMISSIS-, appartenente alla Comunità Pastorale dei preti -OMISSIS-, non trattandosi di documenti provenienti da organismi pubblici, e tenuto conto, dall’altro lato, che la certificazione della ASL di-OMISSIS- del -OMISSIS- è stata presentata a procedimento amministrativo concluso… ”.
Con ordinanza n. 273/2023 il Consiglio di Stato, in sede di appello, ha riformato la predetta ordinanza e accolto l’istanza cautelare sulla scorta della seguente motivazione: “ Considerato che le censure di parte appellante in merito alla prova della presenza in Italia anteriormente alla data dell’8 marzo 2020 (biglietto del viaggio via nave da Tunisi a Genova del -OMISSIS-, passaporto dal quale risulta il suo rientro in area Shengen via Francia in data -OMISSIS-, tesserino di iscrizione al sindacato COBAS per l’anno 2020, attestazione rilasciata dalla Comunità Pastorale dei-OMISSIS-, certificazione ASL-OMISSIS- del -OMISSIS-) meritano approfondimento nella sede di merito; Ritenuta prevalente, nel bilanciamento tra contrapposti interessi e in assenza di accertata pericolosità per la sicurezza pubblica, la tutela della situazione soggettiva del cittadino straniero… ”.