TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2016-10-28, n. 201600789

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2016-10-28, n. 201600789
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201600789
Data del deposito : 28 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2016

N. 00789/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00600/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 600 del 2016, proposto da:
C G, in qualità di candidato alla carica di Consigliere comunale di Cagliari, rappresentato e difeso dall'avv. R C, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

contro

Comune di Cagliari, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

nei confronti di

S F, rappresentato e difeso dagli avv.ti B B e N M, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

e con l'intervento di

ad opponendum:
M N, rappresentato e difeso dagli avv.ti M M e C V, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

per l'annullamento

- del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale relativo al primo turno della consultazione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Cagliari svoltosi in data 5.6.2016, modello "300-AR", e dell'allegato integrativo-sostitutivo dei paragrafi da 22 a 25 di tale atto in data 23.6.2016, nonché dei prospetti sostitutivi del prospetto modello n. 304/I-AR allegati a quest'ultimo atto, riferiti al gruppo di liste a sostegno del candidato alla carica di Sindaco P M e alla lista "Movimento 5 Stelle", pubblicati nell'Albo Pretorio online del Comune di Cagliari con atto del Sindaco del predetto Comune in data 24.6.2016, nella parti in cui hanno escluso la proclamazione, quale eletto alla carica di Consigliere Comunale, del sig. Giorgio Cugusi, candidato per la lista "Anno Zero per Massidda Sindaco" a sostegno del candidato alla carica di Sindaco P M, e proclamato eletto, invece, a tale carica il candidato, individuato e/o individuabile in base alla graduatoria delle cifre individuali al quarto posto nella lista "Partito Sardo d'Azione" a sostegno del candidato alla carica di Sindaco M Z.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 130 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di S F;

Visto l’atto di intervento ad opponendum di M N;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2016 il dott. M L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Col ricorso in esame la parte ricorrente avanza le richieste indicate in epigrafe, rappresentando quanto segue.

Il ricorrente agisce nel presente giudizio in qualità di candidato alla carica di Consigliere comunale di Cagliari nella lista “Anno Zero per Massidda Sindaco”, nella consultazione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Cagliari svoltasi in data 5.6.2016.

Ritiene il ricorrente che illegittimamente l’Ufficio Centrale Elettorale ha quantificato il “premio di maggioranza” da assegnare al gruppo di liste collegato al Sindaco eletto M Z, pari a 20,4 seggi (60% di 34), in 21 seggi, arrotondando all’unità superiore la parte decimale del suddetto premio, anziché a quella inferiore di 20, con conseguente illegittima attribuzione di un seggio in meno alla coalizione che indicava il Sindaco P M.

Secondo il ricorrente l’Ufficio Centrale Elettorale avrebbe quindi erroneamente applicato l’articolo 73, comma 10, del TUEL, per avere arrotondato all’unità superiore, benché la cifra decimale fosse inferiore a 50 centesimi. Ritiene infatti il ricorrente che, anche nel caso di specie, debba trovare applicazione, in via analogica, il disposto di cui agli articoli 71, comma ottavo e 75, comma ottavo del TUEL, che espressamente dispone l’arrotondamento all’unità superiore solo qualora la cifra decimale sia superiore a 50 centesimi.

La parte ricorrente ha quindi proposto il ricorso in esame, col quale si chiede l'annullamento del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale relativo al primo turno della consultazione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Cagliari svoltosi in data 5.6.2016, modello "300-AR", e dell'allegato integrativo-sostitutivo dei paragrafi da 22 a 25 di tale atto in data 23.6.2016, nonché dei prospetti sostitutivi del prospetto modello n. 304/I-AR allegati a quest'ultimo atto, riferiti al gruppo di liste a sostegno del candidato alla carica di Sindaco P M e alla lista "Movimento 5 Stelle", pubblicati nell'Albo Pretorio online del Comune di Cagliari con atto del Sindaco del predetto Comune in data 24.6.2016, nella parti in cui hanno escluso la proclamazione, quale eletto alla carica di Consigliere Comunale, del sig. Giorgio Cugusi, candidato per la lista "Anno Zero per Massidda Sindaco" a sostegno del candidato alla carica di Sindaco P M, e proclamato eletto, invece, a tale carica il candidato, individuato e/o individuabile in base alla graduatoria delle cifre individuali al quarto posto nella lista "Partito Sardo d'Azione" a sostegno del candidato alla carica di Sindaco M Z.

A tal fine, la parte ricorrente avanza, in via principale, articolate censure di violazione di legge per falsa e scorretta applicazione dell’articolo 73, comma 10, del D.lgs. 267/2000, in relazione agli articoli 71, comma ottavo e 75 comma ottavo.

In via subordinata, il ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale dell’attuale formulazione dell’articolo 73, comma 10, del D.lgs. 267/2000, per possibile violazione degli articoli 3 e 48, comma primo, della Costituzione.

Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata.

Si è costituito in giudizio il controinteressato S F, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.

Ha esperito atto di intervento ad opponendum M N, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.

Con successiva memoria il ricorrente ha approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2016, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

Sostiene il ricorrente che l’Ufficio Centrale Elettorale avrebbe erroneamente applicato l’articolo 73, comma 10, del TUEL, per avere arrotondato all’unità superiore, benché la cifra decimale fosse inferiore a 50 centesimi. Ritiene infatti il ricorrente che, anche nel caso di specie, debba trovare applicazione, in via analogica, il disposto di cui agli articoli 71, comma ottavo e 75, comma ottavo del TUEL, che espressamente dispone l’arrotondamento all’unità superiore solo qualora la cifra decimale sia superiore a 50 centesimi.

L’assunto non può essere condiviso.

La fattispecie in esame è disciplinata esclusivamente dall’articolo 73, comma 10, del TUEL, che contiene in sé - come si vedrà appena di seguito - la completa disciplina della fattispecie medesima, con conseguente impossibilità dell’applicazione analogica di altre norme che disciplinano fattispecie differenti.

L’articolo 73, comma 10, del Decreto legislativo 18/08/2000 n.267, stabilisce espressamente che “Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8”.

Ritiene il collegio di dover aderire al consolidato indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato, di cui alle sentenze 30 giugno 2014, nn. 3268 e 3269;
30 gennaio 2013, n. 571;
12 febbraio 2013, n. 810;
16 aprile 2013, n. 2086;
18 aprile 2013, n. 2155;
7 maggio 2013, n. 2468;
14 maggio 2013, n. 2618;
15 luglio 2013, n. 3793;
20 agosto 2013, n. 4196;
4 settembre 2013, n. 4417;
23 settembre 2013, n. 4680;
26 settembre 2013, n. 4762;
3 ottobre 2013, n. 4885;
26 novembre 2013, n. 5608, indirizzo giurisprudenziale ribadito, da ultimo, con la sentenza n. 2299 del 30 maggio 2016.

In quest’ultima sentenza si ribadisce che “in caso di quoziente frazionario ottenuto rapportando il premio di maggioranza del 60% previsto dall'art. 73, comma 10, t.u.e.l. ai seggi disponibili, questo debba essere arrotondato all'unità superiore, fino a raggiungere comunque la percentuale normativamente prevista, che va dunque intesa come minima”, precisandosi altresì “che l'utilizzo del termine "almeno", per indicare la percentuale minima dei seggi spettanti alla coalizione vincente, è espressione della volontà legislativa di assicurare comunque la percentuale stabilita dalla norma… omissis …”

In tale sentenza si richiama altresì quanto evidenziato nella sentenza n. 2086/2013 secondo cui, “nel caso di arrotondamento del quoziente frazionario per difetto si sarebbe ottenuta una percentuale del 58,33%, con conseguente violazione del disposto normativo”, come appunto nel caso di specie, posto che se si arrotondasse per difetto il 20,4 a 20 seggi si attribuirebbe alla coalizione di maggioranza il 58,82% dei seggi e non il 60% come invece stabilito dalla norma in esame.

Riaffermate, anche avuto riguardo al caso in esame, tutte le ulteriori considerazioni espresse nella citata sentenza del Consiglio di Stato n. 2299 del 30 maggio 2016, deve essere altresì disattesa, in quanto manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, per le medesime considerazioni evidenziate in tale sentenza n. 2299/2016, alle quali si fa espresso rinvio.

Per le suesposte considerazioni, disattese le contrarie argomentazioni della parte ricorrente, stante l'infondatezza delle censure avanzate, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

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