TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-07-08, n. 202413681
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Testo completo
Pubblicato il 08/07/2024
N. 13681/2024 REG.PROV.COLL.
N. 11327/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11327 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A F T, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore in Roma, Viale delle Medaglie d’Oro, 266;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza del TAR Lazio, Sez. I Bis, 9 gennaio 2023, n. 290;
e, in subordine, per l’annullamento del decreto del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – II Reparto prot. n. -OMISSIS- in data 8 giugno 2023, nella parte in cui dispone la decorrenza giuridica dal 30 luglio 2020 e la decorrenza amministrativa dall’assunzione in forza presso il Reparto del volontario, anziché far retroagire la decorrenza sia giuridica che amministrativa alla data del 30 luglio 2020, e per la conseguente condanna dell’Amministrazione a corrispondere, in favore del ricorrente, gli stipendi non percepiti dal 30 luglio 2021 (giorno successivo al congedo quale VFP4) al 7 giugno 2023, tredicesime comprese, nonché per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’articolo 114 cod. proc. amm.;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- agisce in questa sede al fine di ottenere la corretta ricostruzione della carriera, a seguito della sentenza di questa Sezione n. 290 del 9 gennaio 2023.
Con la predetta decisione, non appellata, sono stati annullati, in accoglimento del ricorso iscritto al ruolo generale n. 10450 del 2021, gli atti con i quali il ricorrente è stato escluso dalla procedura di immissione in servizio permanente per il 2020 e dalla precedente procedura di immissione in servizio permanente per il 2019, nonché – sciolta negativamente la riserva alla quale era subordinata la seconda rafferma – collocato in congedo illimitato, a decorrere dal 30 luglio 2019.
2. Secondo quanto risulta dalla sentenza azionata e dalla documentazione agli atti del giudizio, il sig. -OMISSIS-, in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) dell’Esercito, in prima rafferma, con il grado di primo caporal maggiore, ha domandato il 26 febbraio 2019 e successivamente ottenuto l’ammissione alla seconda rafferma biennale. La predetta ammissione alla seconda rafferma è stata disposta con riserva, ai sensi dell’articolo 954, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in funzione della posizione che il graduato avrebbe assunto all’esito della procedura di valutazione per l’immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente (VSP) per l’anno 2019.
Con domanda presentata il 20 maggio 2020, il ricorrente ha poi effettivamente partecipato alla selezione per l’immissione nei ruoli dei VSP dell’Esercito, per l’anno 2019.
È stato successivamente indetto, con circolare del 16 settembre 2020, un concorso straordinario per l’immissione nel ruolo dei VSP dell’Esercito, per il 2020, riservato ai VFP4 in rafferma biennale, reclutati ai sensi del Codice dell’ordinamento militare. Il ricorrente ha partecipato anche a questa procedura, con domanda presentata in data 11 marzo 2021.
All’esito di quest’ultima selezione concorsuale, con decreto dirigenziale del 7 giugno 2021 è stata approvata la graduatoria di merito, nella quale l’interessato si è classificato in posizione utile ai fini dell’immissione in servizio permanente.
Dalle successive verifiche effettuate dall’Amministrazione è emerso, tuttavia, che il militare era stato attinto da un decreto penale di condanna, emesso il 5 ottobre 2020 dal G.I.P. del Tribunale dell’Aquila, in quanto imputato per il reato di cui all’articolo 483, primo comma, cod. pen. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), in relazione alla sottoscrizione di un atto sostitutivo di atto notorio.
Con foglio del 2 luglio 2021, l’Amministrazione ha quindi comunicato al ricorrente la non ammissione alla procedura di immissione in servizio permanente per il 2020, con conseguente estromissione del medesimo dalla relativa graduatoria nel frattempo approvata, per carenza del requisito previsto dal paragrafo 3, sottoparagrafo a), settimo alinea, della circolare disciplinante la procedura, la quale prevedeva, tra i vari requisiti di partecipazione, quello di “ non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi ”.
Da tale determinazione sono scaturiti i seguenti ulteriori provvedimenti del Ministero della difesa:
- con foglio del 13 settembre 2021 l’interessato è stato escluso dalla precedente procedura per l’immissione in servizio permanente relativa all’anno del 2019, per mancanza del medesimo requisito;
- con foglio del 17 settembre 2021 è stata sciolta negativamente la riserva afferente alla seconda rafferma biennale, con conseguente collocamento del militare in congedo illimitato, a decorrere dal 30 luglio 2019.