Trib. Avellino, sentenza 11/09/2024, n. 1572

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Avellino, sentenza 11/09/2024, n. 1572
Giurisdizione : Trib. Avellino
Numero : 1572
Data del deposito : 11 settembre 2024

Testo completo


TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 2320/2016 Giudice dott. Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 11 settembre 2024 Sono presenti l'avv. Franco Fusco, per delega dell'avv. NA, per l'attore, nonché l'avv. Palma per il convenuto, i quali si riportano alle conclusioni rassegnate nelle rispettive memorie conclusionali e chiedono che la causa sua decisa. Dopo che ciascun difensore ha concluso, successivamente questo giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 11 settembre 2024, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2320/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Somministrazione “e vertente TRA
CONSORZIO UNICO DI BACINO delle PROVINCE di NAPOLI e CASERTA in liquidazione, con sede legale in Marcianise S. P. 335 Km 27,800 (c.f. e p. iva: 03532640616) in persona del Soggetto Liquidatore nonché suo legale rappresentante p. t. dott. Francescopaolo
Ventriglia, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine all'atto di citazione, dall'avv. Mena NA (c. f. [...]) e con questi elettivamente domiciliati come in atti;

-
ATTORE –
E COMUNE DI AVELLA, p. i. 00248800641, in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Palma (c.f. [...]), giusta mandato in calce alla Comparsa di costituzione e risposta, elett.te domiciliati come in atti;

- CONVENUTO -

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione
e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268;
Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
Con atto di citazione in riassunzione, il Consorzio Unico Bacino delle Province di
Napoli e Caserta citava in giudizio il Comune di Avella, esponendo, in sintesi: che tra il comune di Avella e Consorzio Napoli 3, confluito obbligatoriamente, in virtù dell'art. 11 del D. L.n.
90/2008 convertito in legge n. 123/2008, nel Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta, oggi in liquidazione, venivano sottoscritti i contratti repertorio nn. 6290 del
04/07/2002 e n. 4349 del 31/07/2006, inerenti il servizio di nettezza urbana;
che il Comune di
Avella era debitore, nei confronti del C.U.B. in liquidazione, della somma complessiva di €
458.194,85 s.&o., in virtù delle allegate fatture;
che tale inadempienza del Comune aveva contribuito ad aggravare la situazione economica del C.U.B. in liquidazione, giustificando una ulteriore richiesta di risarcimento danni dal valore indeterminabile. Parte attrice concludeva chiedendo “A) Condannarsi il Comune di AVELLA, in persona del l.r.p.t., al versamento della somma di €458.194,85 s.&o.;
B) Condannarsi il Comune di AVELLA al pagamento degli interessi maturati per ogni singola fattura fino al soddisfo ai sensi del D.L. 9 novembre 2012 n. 192 e del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27;
C) Condannarsi, altresì, con riferimento a quanto esposto in narrativa, il Comune di AVELLA al risarcimento dei danni causati direttamente ed indirettamente al C.U.B. in liquidazione nella misura che sarà quantificata in corso di causa anche a seguito di CTU della quale si chiede sin d' ora l'ammissione. Con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborsi del presente giudizio con attribuzione.”.
In data 26/09/2016 si costituiva in giudizio la parte convenuta Comune di Avella, deducendo ed eccependo: che il Consorzio, in forza dell'OPCM 3686/08, aveva chiesto ed ottenuto in data 1/12/08 la nomina di un commissario ad acta per la liquidazione del suo preteso credito, procedura che, acquisita la documentazione necessaria, si era conclusa senza alcun provvedimento;
che i contratti oggetto del giudizio prevedevano una serie di prestazioni a carico del consorzio retribuiti dal Comune con la somma di € 400,00 al giorno;
che a tale corrispettivo, al Comune dovevano essere addossati i compensi per eventuale lavoro straordinario dei dipendenti, preventivamente richiesto e autorizzato dal responsabile del servizio del Comune di Avella, d'intesa con il coordinatore del consorzio, nonché carburante e manutenzione ordinaria degli automezzi e materiale di facile consumo;
che non erano mai stati resi al Comune di Avella una serie di servizi, tra i quali il nolo a caldo di un autocompattatore per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, la disinfezione della piattaforma ecologica prevista due volte a settimana, lo svuotamento e il trasporto con proprio automezzo delle campane della raccolta del vetro
presso la piattaforma Ambiente di San Vitaliano, l'innaffiamento delle strade del Comune e l'uso del relativo disinfettante, la sostituzione del personale in caso di ferie e di malattia, tutti servizi ai quali esso Comune aveva dovuto far fronte in proprio, accollandosi i costi;
di avere registrato un aggravio di spese per gli interventi di manutenzione straordinaria sui gasoloni e sul porter e per carburante;
infine, a causa delle diverse assenze ingiustificate dei dipendenti del consorzio, esso si era dovuto avvalere di altre ditte, accollandosi ulteriori spese, ammontanti ad oltre €148.688,21;
che la gran parte della somma pretesa era relativa a lavoro straordinario asseritamente prestato dai dipendenti del consorzio, indebita per assenza di qualsiasi autorizzazione del responsabile dell'area necessaria per l'effettuazione di ore di lavoro in eccedenza;
contestando altresì l'avversa richiesta di risarcimento dei danni. La parte convenuta concludeva “per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio con attribuzione”. Ammessi i mezzi istruttori articolati, il giudizio veniva più volte rinviato, successivamente il G.i. subentrato nella trattazione, revocando ogni precedente determinazione istruttoria, disponeva l'espletamento di C.t.u. Infine, il fascicolo veniva assegnato alla scrivente che fissava la discussione. All'esito della odierna udienza di discussione, la causa viene decisa. Così brevemente riassunti i fatti di causa, si osserva quanto segue. In punto di diritto, va anzitutto rammentato il noto principio secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.” (cfr. Cass. civile sez. un.,
30/10/2001, n.13533). Non appare poi superfluo ricordare che qualsiasi contratto di cui sia parte un ente pubblico richiede la forma scritta ad substantiam (v. in tema ex multis Cass. civile sez. I, 04/09/2009, n.19209Ai sensi del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) tutti i contratti stipulati dalla p.a., anche quando questa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta
"ad substantiam", pur se consistano in appalti di
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