Trib. Nola, sentenza 07/02/2024, n. 270
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa C M P, all'udienza del
31.01.2024, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter cpc, lette le note di udienza depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 5924/2020 R.G. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti A P e A P Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti F R, CP_2
A P, M P C
RESISTENTE
Avente ad oggetto: differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.10.2020 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha dedotto di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della , società Controparte_1
operante nel settore metalmeccanico, dal primo marzo al 31 maggio 2019;
di aver svolto mansioni e compiti di operaio addetto alla posa dei cavi delle linee telefoniche in virtù di contratto di appalto tra
1
la datrice di lavoro e la con mansioni riconducibili al II livello del CCNL Metalmeccanico CP_2
Industria;
di aver svolto le proprie mansioni in squadra con altri operai dipendenti della su CP_1
CP_ lavori di pertinenza della convenuta di essere stato sottoposto al controllo, verifica ed intervento di personale (c.d. assistenti tecnici) della predetta società committente;
di aver osservato per tutta la durata del rapporto di lavoro il seguente orario: dalle 8,00 alle 17,00, con un'ora di pausa;
di aver ricevuto come retribuzione per tutto il periodo di lavoro la sola somma di €. 1.700,00.
Dedotta in diritto la responsabilità solidale delle resistenti in virtù del disposto di cui all'art. 29 D.Lgs.
n. 276/2003 e/o dell'art. 1767 c.c., ha chiesto la condanna, previo accertamento dell'intercorso rapporto di committenza di lavorazioni tra le parti resistenti, della società Controparte_1
al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5419,40 a titolo di differenze
[...]
retributive in ragione delle mansioni effettivamente svolte, della quantità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato;
la condanna della , quale solidamente responsabile, al CP_2
pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.090,28 a titolo di differenze retributive in ragione delle mansioni effettivamente svolte, della quantità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato oltre rivalutazione ed interessi come per legge .
Nonostante la rituale vocatio in ius, la società resistente restava contumace. Controparte_1
Nel costituirsi ritualmente in giudizio la società resistente ha eccepito la propria carenza CP_2 di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto, con vittoria di spese.
Fallite le trattative di bonario componimento della lite, istruita la causa mediante escussione dei testi, all'udienza odierna, all'esito del deposito di note di udienza, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
La domanda è fondata e va accolta nei limiti della presente motivazione.
Poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni degli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione
a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso
2
“alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr.
Cass. lav. 29.3.95, n. 3745;
Cass. lav. 11.8.94, n. 7374;
Cass. lav. 9.6.94, n. 5590;
Cass. lav. 7.2.94,
n. 1219;
Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile
l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711;
Cass., lav., 18.06.98, n. 6114;
Cass., lav., 04.03.98, 2370;
Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c..
E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il
3
paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa
a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni può essere esaminato il materiale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa C M P, all'udienza del
31.01.2024, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter cpc, lette le note di udienza depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 5924/2020 R.G. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti A P e A P Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti F R, CP_2
A P, M P C
RESISTENTE
Avente ad oggetto: differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.10.2020 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha dedotto di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della , società Controparte_1
operante nel settore metalmeccanico, dal primo marzo al 31 maggio 2019;
di aver svolto mansioni e compiti di operaio addetto alla posa dei cavi delle linee telefoniche in virtù di contratto di appalto tra
1
la datrice di lavoro e la con mansioni riconducibili al II livello del CCNL Metalmeccanico CP_2
Industria;
di aver svolto le proprie mansioni in squadra con altri operai dipendenti della su CP_1
CP_ lavori di pertinenza della convenuta di essere stato sottoposto al controllo, verifica ed intervento di personale (c.d. assistenti tecnici) della predetta società committente;
di aver osservato per tutta la durata del rapporto di lavoro il seguente orario: dalle 8,00 alle 17,00, con un'ora di pausa;
di aver ricevuto come retribuzione per tutto il periodo di lavoro la sola somma di €. 1.700,00.
Dedotta in diritto la responsabilità solidale delle resistenti in virtù del disposto di cui all'art. 29 D.Lgs.
n. 276/2003 e/o dell'art. 1767 c.c., ha chiesto la condanna, previo accertamento dell'intercorso rapporto di committenza di lavorazioni tra le parti resistenti, della società Controparte_1
al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5419,40 a titolo di differenze
[...]
retributive in ragione delle mansioni effettivamente svolte, della quantità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato;
la condanna della , quale solidamente responsabile, al CP_2
pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.090,28 a titolo di differenze retributive in ragione delle mansioni effettivamente svolte, della quantità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato oltre rivalutazione ed interessi come per legge .
Nonostante la rituale vocatio in ius, la società resistente restava contumace. Controparte_1
Nel costituirsi ritualmente in giudizio la società resistente ha eccepito la propria carenza CP_2 di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto, con vittoria di spese.
Fallite le trattative di bonario componimento della lite, istruita la causa mediante escussione dei testi, all'udienza odierna, all'esito del deposito di note di udienza, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
La domanda è fondata e va accolta nei limiti della presente motivazione.
Poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni degli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione
a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso
2
“alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr.
Cass. lav. 29.3.95, n. 3745;
Cass. lav. 11.8.94, n. 7374;
Cass. lav. 9.6.94, n. 5590;
Cass. lav. 7.2.94,
n. 1219;
Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile
l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711;
Cass., lav., 18.06.98, n. 6114;
Cass., lav., 04.03.98, 2370;
Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c..
E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il
3
paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa
a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
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