Trib. Nola, sentenza 07/02/2024, n. 270

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nola, sentenza 07/02/2024, n. 270
Giurisdizione : Trib. Nola
Numero : 270
Data del deposito : 7 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza

Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa C M P, all'udienza del
31.01.2024, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter cpc, lette le note di udienza depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 5924/2020 R.G. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti A P e A P Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti F R, CP_2
A P, M P C
RESISTENTE
Avente ad oggetto: differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.10.2020 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha dedotto di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della , società Controparte_1
operante nel settore metalmeccanico, dal primo marzo al 31 maggio 2019;
di aver svolto mansioni e compiti di operaio addetto alla posa dei cavi delle linee telefoniche in virtù di contratto di appalto tra
1
la datrice di lavoro e la con mansioni riconducibili al II livello del CCNL Metalmeccanico CP_2
Industria;
di aver svolto le proprie mansioni in squadra con altri operai dipendenti della su CP_1
CP_ lavori di pertinenza della convenuta di essere stato sottoposto al controllo, verifica ed intervento di personale (c.d. assistenti tecnici) della predetta società committente;
di aver osservato per tutta la durata del rapporto di lavoro il seguente orario: dalle 8,00 alle 17,00, con un'ora di pausa;
di aver ricevuto come retribuzione per tutto il periodo di lavoro la sola somma di €. 1.700,00.
Dedotta in diritto la responsabilità solidale delle resistenti in virtù del disposto di cui all'art. 29 D.Lgs.
n. 276/2003 e/o dell'art. 1767 c.c., ha chiesto la condanna, previo accertamento dell'intercorso rapporto di committenza di lavorazioni tra le parti resistenti, della società Controparte_1
al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5419,40 a titolo di differenze
[...]
retributive in ragione delle mansioni effettivamente svolte, della quantità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato;
la condanna della , quale solidamente responsabile, al CP_2
pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.090,28 a titolo di differenze retributive in ragione delle mansioni effettivamente svolte, della quantità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato oltre rivalutazione ed interessi come per legge .
Nonostante la rituale vocatio in ius, la società resistente restava contumace. Controparte_1
Nel costituirsi ritualmente in giudizio la società resistente ha eccepito la propria carenza CP_2 di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto, con vittoria di spese.
Fallite le trattative di bonario componimento della lite, istruita la causa mediante escussione dei testi, all'udienza odierna, all'esito del deposito di note di udienza, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
La domanda è fondata e va accolta nei limiti della presente motivazione.
Poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni degli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione
a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso
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“alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr.
Cass. lav. 29.3.95, n. 3745;
Cass. lav. 11.8.94, n. 7374;
Cass. lav. 9.6.94, n. 5590;
Cass. lav. 7.2.94,
n. 1219;
Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile
l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711;

Cass., lav., 18.06.98, n. 6114;
Cass., lav., 04.03.98, 2370;
Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c..
E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il
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paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;

- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;

- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;

- assenza di rischio imprenditoriale;

- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;

- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa
a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;

- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;

- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;

- esclusività della prestazione;

- infungibilità soggettiva della prestazione;

- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni può essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti, sulla premessa che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie grava interamente su parte attrice.
Occorre, in primo luogo, riportare i tratti salienti delle deposizioni rese dai testimoni escussi e poi verificare le risultanze documentali agli atti.
Il primo teste di parte ricorrente sig. , escusso all'udienza del 12 aprile 2023, ha Testimone_1 dichiarato: “ADr: Ho conosciuto il ricorrente sul posto di lavoro, in quanto abbiamo lavorato insieme Cont alle dipendenze di e non ricordo il resto del nome. Abbiamo iniziato a lavorare lo stesso giorno.
Si trattava del 2019 mese di aprile maggio se ben ricordo.
ADr: Abbiamo lavorato lo stesso periodo fino a fine maggio se ben ricordo.
ADr: Ho raggiunto l'accordo di lavoro con . Testimone_2
ADr: Io e il ricorrente abbiamo lavorato insieme a Varese per tutto il periodo di lavoro e ci siamo occupati della posa di fibra ottica.
ADr: Quando lavoravamo io e il ricorrente eravamo soli non vi era nessuno che ci dava direttive di lavoro, in quanto presso l'ufficio di Nola ci consegnavano le planimetrie e sinottici dove veniva indicato il lavoro sa svolgere.
4 CP_ Cont ADr: Queto lavoro era stato subappaltato da a Conosco questa circostanza in quanto
CP_ alcune volte anche se non ricordo quante volte, gli operai della sono venuti a controllare il nostro lavoro.
CP_ CP_ ADr: So che erano operai perché il furgone recava la scritta
ADr: Durante questo periodo abbiamo osservato l'orario giornaliero di otto ore dal lunedì al venerdì
e qualche volta anche se non ricordo quante volte anche di sabato. Tornavamo a casa ogni quindici giorni, nel qual caso partivamo il venerdì alle ore 12.00 e facevamo mezza giornata di lavoro. Il lunedì partivamo la mattina e arrivavamo a Varese la sera e quindi non lavoravamo.
ADr: Non sono stato pagato per il lavoro prestato. Il mio rapporto è cessato per scadenza contrattuale.
Cont CP_ ADr: Non ho fatto causa né nei confronti di né di .
Alla stessa udienza veniva escusso il primo teste di parte resistente. il sig. , il quale Testimone_3
ha dichiarato:
CP_
“ADr: Sono dipendente con mansioni di specialista Compliance e sostanzialmente mi occupo oltre che di monitoraggio die fornitori, anche delle assicurazioni, anche se quest'ultima è un'attività che sto seguendo da poco. Fino a due mesi fa mi occupavo solo di verificare la documentazione inviata dai fornitori e dai subappaltatori , come F24 per il pagamento dei contributi, Org_1
nonché elenco del personale che ci inviano. Non verifichiamo il pagamento delle Pt_2
CP_ retribuzioni. Lavoro per la dal 2008.
ADr: Sulla piattaforma che io usavo fino al 2019 e che si chiamava io potevo vedere solo Org_2
la documentazione inviata dai fornitori di cui ho prima detto e le condizioni generali di contratto.
Ricordo che mi fu chiesto dall'ufficio risorse umane in occasione di questo contenzioso di fare una ricerca sulla mia piattaforma su questa società , ma io non ho trovato alcun Controparte_1
documento.
ADR: In base alle mie conoscenze tutti i fornitori e subappaltatori venivano inseriti su questa piattaforma, con la quale veniva loro attribuito un codice fornitore.
CP_ ADR: Non so se la tra marzo e maggio 2019 ha eseguito lavori di posa in opera di fibra ottica nella città di Varese.
ADr: Preciso che attualmente la piattaforma da me utilizzata non si chiama Vista Plus anche se ne posso consultare l'archivio storico.
Preciso, altresì, che all'epoca dei fatti il pagamento delle fatture era subordinato alla presenza del regolare e all'invio, da parte del subappaltatore, delle presenze del personale operante per Org_1
CP_ mensilmente”.
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Sempre alla medesima udienza veniva sentito il secondo teste di parte resistente, il sig.
[...]
, il quale ha riferito: Tes_4
CP_
“ADR: Sono dipendente dal settembre del 2016 con mansioni di responsabile della produzione da almeno tre anni anche se non ricordo di preciso il periodo.
CP_ ADr: Ricordo che nel 2019 vi erano dei cantieri aperti da per il posizionamento della Fibra ottica anche a Varese.
ADR: A Varese sono arrivato quando il cantiere era quasi finito e lo abbiamo chiuso e riconsegnato al cliente. Quando io sono subentrato non ricordo di alcuna società con denominazione
[...]
Ricordo che vi erano dei lavori subappaltati, ma non ricordo si questa Controparte_1
società. Preciso che si è trattato di lavori molto lunghi e che hanno interessato tutta la città”.

Alla udienza del 20 settembre 2023, veniva sentito il teste di parte ricorrente, sig , Testimone_5
il quale ha riferito:
ADr: Ho conosciuto il ricorrente in quanto abbiamo lavorato sullo stesso cantiere di Varese.
ADr: Io lavoravo per la e mi occupavo di giunzione di cavi di fibra ottica. CP_3
ADr: Si trattava del 2019. Personalmente ho lavorato da febbraio a giugno 2019, mentre il ricorrente se ben ricordo ha lavorato aprile, maggio e giugno.
ADr: Il ricorrente posava i cavi di fibra ottica che poi io dovevo giuntare. Per tale motivo avevo modo div ederlo tutti i giorni.
ADr: Se ben ricordo, il ricorrente lavorava per una società che si chiamava Controparte_1
ADR: Io a giugno ho cambiato cantiere quindi non so dire se il ricorrente abbia continuato a lavorare.
ADr: Lavoravamo dalle 8.o00 alle 17.00 con un'ora di pausa per il pranzo, io lavoravo fino al venerdì, mentre il ricorrente ritornava a casa quindi mi sembra che ogni quindici giorni lavorava fino a giovedì.
ADR: Noi lavoravamo in subappalto per la . Posso riferire questa circostanza perchè sul CP_2
CP_ cantiere vi erano i responsabili della quotidianamente che controllavano il nostro operato. Vi
CP_ era proprio un ufficio della a Varese dive io mi recavo per conto della mia azienda a prendere documenti come ad esempio planimetrie sulle quali dovevo lavorare.
CP_ ADr: Che io abbia visto i responsabili della si interfacciavano anche con il ricorrente.
ADR: Non ricordo i nomi di queste persone anche perchè si alternavano in quanto lavoravano in trasferta”.
Dalle deposizioni dei testi di parte ricorrente può ritenersi accertata, in primo luogo, l'intercorrenza tra il ricorrente e la resistente di un rapporto di lavoro subordinato. In Controparte_1
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particolare, il teste di parte ricorrente sig. , ha dichiarato di avere lavorato insieme al Testimone_1
ricorrente alle dipendenze della resistente. Il teste ha riferito di avere raggiunto il patto di lavoro con tale che, dalla visura camerale della resistente agli atti, risulta essere proprio il Testimone_2
legale rappresentante della resistente Dry. Lo stesso ha riferito dell'osservanza di un determinato orario di lavoro, dell'inserimento stabile del ricorrente nell'organizzazione aziendale, sia pure per il più breve periodo rispetto a quello dedotto in ricorso, riferito ai mesi di aprile e maggio 2019. Può, dunque, ritenersi accertata l'intercorrenza tra il ricorrente e la resistente Controparte_1
di un rapporto di natura subordinata dal primo aprile al 31 maggio 2019. Quanto al livello di inquadramento, sia il teste che il teste hanno riferito che lo stesso svolgeva mansioni Tes_1 Tes_5
di operaio addetto alla posa dei cavi di fibra ottica, per cui può considerarsi congruo l'inquadramento dello stesso nella II categoria del CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata
e all'installazione di impianti cui appartengono i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare tra cui, a titolo esemplificativo, i lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie, anche su linea.
Quanto alle differenze retributive per retribuzione ordinaria, deve dirsi che, in linea generale, costituisce principio generale, applicabile anche al caso in esame, quello in base al quale il creditore di una prestazione (nel caso di specie il lavoratore creditore del pagamento) deve allegare e provare il titolo del credito, lo svolgimento della propria controprestazione (nel caso di specie lo svolgimento dell'attività lavorativa) e limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore. Con particolare riferimento all'ipotesi, ricorrente nel caso in esame, in cui il lavoratore chieda le differenze retributive dovute sulla base della differenza tra gli importi percepiti e quelli derivanti dall'applicazione della retribuzione tabellare del CCNL di riferimento, occorre ribadire il risalente, quanto consolidato indirizzo, in base al quale "In forza del principio generale dell'art. 2697 cod.civ., per cui il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della propria pretesa, ove questi chieda la retribuzione contrattuale, fatto costitutivo è l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, nei parametri necessari
e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale, e cioè la durata ed il livello retributivo, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni, oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse, totale o parziale (ad es. perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale
è commisurata, per orario inferiore o per assenze, o perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo, etc).Spetta a quest'ultimo (nel caso di specie il datore di lavoro) dedurre e fornire la prova di avere esattamente adempiuto la prestazione richiesta”
( Cass., sent. n. 6332/2001).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto di avere ricevuto, per tutta la durata del rapporto
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di lavoro, unicamente la somma netta di euro 1700,00. Vanno, pertanto, riconosciute le differenze retributive nei limiti in cui risulta accertata l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato ( vale a dire primo aprile – 31 maggio 2019) sulla base dell'applicazione parametrica del CCNL di riferimento, trattandosi di rapporto privo di formalizzazione. Alla luce di tali principi ed espungendo dai conteggi le voci non spettanti, quali retribuzione del mese di marzo in relazione al quale non è stata fornita la prova del rapporto di lavoro, le voci di natura contrattuale, quali in particolare l'indennità di trasferta, e il rimborso spese e quanto ricevuto secondo le allegazioni della stessa parte ricorrente, ne deriva che parte ricorrente è creditore nei confronti della resistente della somma complessiva Controparte_1
di euro 1821,84, di cui euro 226,33 a titolo di TFr.
Per quanto concerne la responsabilità solidale della invocata, in primo luogo, ai sensi CP_2
dell'art. 29 D.Lgs n. 276/2003, va detto, in linea generale, che il testo originario dell'art. 29, comma 2 della I. 276/2003 così disponeva: "In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti". L'art. 1, comma 911, della legge 27.12.2006 n. 296 ha previsto che
l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: "2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti". Il d.l. n. 5 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 4.4.2012 n. 35 (in vigore dal 7.4.2012 al 17 luglio
2012), testualmente ha poi previsto che: «In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio
8
dell'appaltatore. L'eccezione può essere sollevata anche se l'appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare í beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare
l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali». L'art. 4, co. 31, lett. b) I. 92 del 2012 ha ulteriormente inciso nei seguenti termini: "All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli appalti;
b) i periodi dal secondo al quinto sono sostituiti dai seguenti : «Il committente imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore
o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali». Infine, il nuovo testo dell'art.
29, comma 2, d.lgs. 276/2003 così come modificato dal D. L. 25/2017, convertito dalla legge
20 aprile 2017 n.49, applicabile ratione temporis al caso in esame, prevede che "in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori í trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e í premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali". In tema di orientamenti giurisprudenziali, va sottolineato che la solidarietà tra l'appaltatore ed il committente sancita dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del
2003, che garantisce il lavoratore per il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione
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all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative, nonché il dato testuale della norma, che fa riferimento al periodo di esecuzione del relativo contratto, impongono di ritenere che la solidarietà sussiste solo per i crediti maturati con riguardo al periodo del rapporto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi, ed il termine biennale dalla cessazione dell'appalto previsto dalla suddetta disposizione ha natura di termine di decadenza (v. nei termini riportati Cass.
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