Trib. Milano, sentenza 03/12/2024, n. 10420
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Testo completo
N. 38619/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Susanna Terni Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 03/11/2023, rimessa al Collegio alla udienza dell'08.10.2024, discussa nella
Camera di Consiglio del 09/10/2024 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. PESCARZOLI VALERIA SILVANA con studio in VIA A.
LAMARMORA, 21 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. FOGLIA SABRINA con studio in VIA SPARTACO, 24 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 10 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 16.11.2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
2. la coppia continuerà a viere nella casa di Milano via della Aviazione 3 insieme, fino a quando il revocherà l'assegnazione in concomitanza con il pensionamento del e CP_2 CP_1
pertanto la rinuncia alla domanda di assegnazione della casa, Pt_1
3. il padre continuerà a versare € 250 a titolo di contributo di mantenimento per Per_1
direttamente a , oltre rivalutazione istat;
le spese extra di le pagherà lo Per_1 Per_1
stesso con il provento del suo lavoro. Per_1
CONCLUSIONI DISGIUNTE
Per la ricorrente:
-Riconoscimento a suo favore di un assegno di mantenimento da parte del di euro 500,00 CP_1
mensili, con impegno della stessa a pagare la metà delle utenze e delle spese condominiali.
Per la resistente:
-rigetto della domanda di mantenimento della moglie
-impegno a pagare il canone di locazione, utenze e spese condominiali della casa familiare solo in caso di mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore della moglie
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 CP_1
MILANO il 13/12/1991 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 1991,
n.730, reg. 3 parte I, in regime di comunione dei beni,
pagina 2 di 10
dal matrimonio sono nati due figli: maggiorenne ed indipendente e nato il Per_2 Per_1
18.3.1999 maggiorenne ma non ancora autonomo, la chiedeva, con domande cumulate, la pronuncia della separazione con addebito al Pt_1
marito, quindi, trascorsi i termini di legge, il divorzio, l'assegnazione a sé della casa familiare sita in
Milano in via della Aviazione 3, immobile locato dalla Aeronautica Militare al maresciallo in CP_1 servizio dell'Aeronautica, un assegno per sé di € 500 e di € 300 per il figlio , e quando Per_1
l'assegnazione dell'alloggio per pensionamento del verrà meno chiedeva che l'assegno per sé CP_1 aumentasse ad € 1.200;
allegava di aver sempre subito maltrattamenti da parte del marito, pertanto aveva depositato un ricorso per separazione giudiziale in data 29.6.2009. Durante il giudizio le parti avevano raggiunto un accordo ed il giudizio era stato trasformato in consensuale. Il verbale ex art. 711 era stato sottoscritto in data 10.11.2010 ed omologato in data il 10.11.2011, e prevedeva, tra l'altro,
l'assegnazione a lei della casa familiare, ed il collocamento dei due figli, in allora minorenni, presso la madre. A causa delle forti pressioni del marito, nel 2012 aveva accettato che lo stesso rientrasse nella casa, visto anche che non era riuscito a trovare un nuovo alloggio e la coppia aveva vissuto insieme, senza riconciliazione, fino al luglio del 2023 quando ella aveva deciso di andarsene temporaneamente da casa. Il marito, infatti, che non aveva smesso di porre in essere maltrattamenti dei suoi confronti, nel luglio 2023 l'aveva violentemente spintonata causandole una frattura di radio ed ulna con una prognosi di 41 giorni, ed ella pertanto lo aveva denunciato, in data 30.12.2024 si costituiva il che respingeva ogni accusa di comportamenti vessatori CP_1
e di maltrattamenti, confermava che i coniugi erano separati e che non si erano mai riconciliati anche se avevano coabitato, pertanto la domanda di separazione era improcedibile così come la domanda di addebito, aderiva alla domanda di divorzio, chiedeva il rigetto della domanda di mantenimento della moglie in quanto lavorava ed era proprietaria di un immobile, la casa non poteva essere assegnata alla moglie perché impedito dal Regolamento ministeriale e comunque doveva essere restituita al momento del suo prossimo pensionamento, si dichiarava disponibile a versare al figlio direttamente la Per_1 somma di € 250 mensile fino alla sua indipendenza economica, all'udienza di prima comparizione fissata per il 29.1.2024 la ricorrente chiedeva un rinvio vista la eccezione di improcedibilità della domanda di separazione, alla successiva udienza del 9.4.2024 le parti personalmente dichiaravano: “dalla separazione consensuale non siamo mai tornati marito e moglie anche se siamo stati a vivere nella stessa casa”. Il
pagina 3 di 10
difensore della rinunciava alla domanda di separazione ed insisteva per la domanda di divorzio Pt_1
e per l'accoglimento delle domande economiche e di assegnazione della casa familiare, evidenziava di non aver svolto istanze istruttorie. Il difensore del ribadiva l'eccezione di improcedibilità della CP_1
domanda di separazione e si associava alla domanda di divorzio chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente ribadendo la volontà di versare al figlio € 250 a titolo di contributo di mantenimento, la causa era rimessa al Collegio per la decisione ed era decisa nella camera di consiglio del
5.6.2024, con sentenza non definitiva n. 5851/2024 del 05.06.2024, pubblicata il 07.06.2024 veniva dichiarata l'improcedibilità della domanda di separazione e con ordinanza emessa in pari data venivano dichiarate inammissibili le prove orali di parte resistente e rigettata l'istanza di concessione di termini per il deposito di memorie integrative difensive ed istruttorie di parte resistente, veniva disposto il deposito dei documenti ex art. 473 bis .12 e .48 c.p.c. e le Informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis. 18 c.p.c., e la causa veniva rimessa sul ruolo del Presidente relatore per la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Susanna Terni Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 03/11/2023, rimessa al Collegio alla udienza dell'08.10.2024, discussa nella
Camera di Consiglio del 09/10/2024 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. PESCARZOLI VALERIA SILVANA con studio in VIA A.
LAMARMORA, 21 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. FOGLIA SABRINA con studio in VIA SPARTACO, 24 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 10 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 16.11.2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
2. la coppia continuerà a viere nella casa di Milano via della Aviazione 3 insieme, fino a quando il revocherà l'assegnazione in concomitanza con il pensionamento del e CP_2 CP_1
pertanto la rinuncia alla domanda di assegnazione della casa, Pt_1
3. il padre continuerà a versare € 250 a titolo di contributo di mantenimento per Per_1
direttamente a , oltre rivalutazione istat;
le spese extra di le pagherà lo Per_1 Per_1
stesso con il provento del suo lavoro. Per_1
CONCLUSIONI DISGIUNTE
Per la ricorrente:
-Riconoscimento a suo favore di un assegno di mantenimento da parte del di euro 500,00 CP_1
mensili, con impegno della stessa a pagare la metà delle utenze e delle spese condominiali.
Per la resistente:
-rigetto della domanda di mantenimento della moglie
-impegno a pagare il canone di locazione, utenze e spese condominiali della casa familiare solo in caso di mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore della moglie
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 CP_1
MILANO il 13/12/1991 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 1991,
n.730, reg. 3 parte I, in regime di comunione dei beni,
pagina 2 di 10
dal matrimonio sono nati due figli: maggiorenne ed indipendente e nato il Per_2 Per_1
18.3.1999 maggiorenne ma non ancora autonomo, la chiedeva, con domande cumulate, la pronuncia della separazione con addebito al Pt_1
marito, quindi, trascorsi i termini di legge, il divorzio, l'assegnazione a sé della casa familiare sita in
Milano in via della Aviazione 3, immobile locato dalla Aeronautica Militare al maresciallo in CP_1 servizio dell'Aeronautica, un assegno per sé di € 500 e di € 300 per il figlio , e quando Per_1
l'assegnazione dell'alloggio per pensionamento del verrà meno chiedeva che l'assegno per sé CP_1 aumentasse ad € 1.200;
allegava di aver sempre subito maltrattamenti da parte del marito, pertanto aveva depositato un ricorso per separazione giudiziale in data 29.6.2009. Durante il giudizio le parti avevano raggiunto un accordo ed il giudizio era stato trasformato in consensuale. Il verbale ex art. 711 era stato sottoscritto in data 10.11.2010 ed omologato in data il 10.11.2011, e prevedeva, tra l'altro,
l'assegnazione a lei della casa familiare, ed il collocamento dei due figli, in allora minorenni, presso la madre. A causa delle forti pressioni del marito, nel 2012 aveva accettato che lo stesso rientrasse nella casa, visto anche che non era riuscito a trovare un nuovo alloggio e la coppia aveva vissuto insieme, senza riconciliazione, fino al luglio del 2023 quando ella aveva deciso di andarsene temporaneamente da casa. Il marito, infatti, che non aveva smesso di porre in essere maltrattamenti dei suoi confronti, nel luglio 2023 l'aveva violentemente spintonata causandole una frattura di radio ed ulna con una prognosi di 41 giorni, ed ella pertanto lo aveva denunciato, in data 30.12.2024 si costituiva il che respingeva ogni accusa di comportamenti vessatori CP_1
e di maltrattamenti, confermava che i coniugi erano separati e che non si erano mai riconciliati anche se avevano coabitato, pertanto la domanda di separazione era improcedibile così come la domanda di addebito, aderiva alla domanda di divorzio, chiedeva il rigetto della domanda di mantenimento della moglie in quanto lavorava ed era proprietaria di un immobile, la casa non poteva essere assegnata alla moglie perché impedito dal Regolamento ministeriale e comunque doveva essere restituita al momento del suo prossimo pensionamento, si dichiarava disponibile a versare al figlio direttamente la Per_1 somma di € 250 mensile fino alla sua indipendenza economica, all'udienza di prima comparizione fissata per il 29.1.2024 la ricorrente chiedeva un rinvio vista la eccezione di improcedibilità della domanda di separazione, alla successiva udienza del 9.4.2024 le parti personalmente dichiaravano: “dalla separazione consensuale non siamo mai tornati marito e moglie anche se siamo stati a vivere nella stessa casa”. Il
pagina 3 di 10
difensore della rinunciava alla domanda di separazione ed insisteva per la domanda di divorzio Pt_1
e per l'accoglimento delle domande economiche e di assegnazione della casa familiare, evidenziava di non aver svolto istanze istruttorie. Il difensore del ribadiva l'eccezione di improcedibilità della CP_1
domanda di separazione e si associava alla domanda di divorzio chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente ribadendo la volontà di versare al figlio € 250 a titolo di contributo di mantenimento, la causa era rimessa al Collegio per la decisione ed era decisa nella camera di consiglio del
5.6.2024, con sentenza non definitiva n. 5851/2024 del 05.06.2024, pubblicata il 07.06.2024 veniva dichiarata l'improcedibilità della domanda di separazione e con ordinanza emessa in pari data venivano dichiarate inammissibili le prove orali di parte resistente e rigettata l'istanza di concessione di termini per il deposito di memorie integrative difensive ed istruttorie di parte resistente, veniva disposto il deposito dei documenti ex art. 473 bis .12 e .48 c.p.c. e le Informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis. 18 c.p.c., e la causa veniva rimessa sul ruolo del Presidente relatore per la
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