Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/02/2024, n. 235

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/02/2024, n. 235
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 235
Data del deposito : 21 febbraio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I^ SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2024, il giorno 21 del mese di febbraio, alle ore 11:15 all'udienza tenuta dal G.O.T., avv. Giuseppe Maria Orlando, viene chiamata la causa iscritta al N. 949/2019 R.G. promossa proposta da
PUNTORIERI SOLUZIONI DECORATIVE DI NO
AR & C. S.A.S., Partita IVA 02682090804, in persona del legale rappresentante ZO EL, elettivamente domiciliato in
Reggio Calabria alla via Pio XI trav. De Blasio n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pontari,
- Attrice
Contro
COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, Partita IVA 00285810800,
elettivamente domiciliato per la carica in Reggio Calabria, alla via
Battaglia n. 16, presso lo studio dell'avv. Edda Squillaci, he lo rappresenta e difende per mandato in atti
GIORGIO POLIMENI, n.q. di Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Comunale, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via
XXI agosto n. 42, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Colombini
- Convenuti
sono comparsi l'avv. Alessandro Torrente per delega dell'avv.
1
Giuseppe Pontari nell'interesse dell'attore, il quale conferma che la parte, direttamente e personalmente, ha raggiunto un accordo transattivo con l'Ente, del quale si dichiara soddisfatto;
si riporta ai precedenti atti e verbali di causa
l'avv. Edda Squillaci nell'interesse del Comune di Motta San
Giovanni, la quale dà atto che l'Ente non ha dato seguito alle richieste del difensore, come depositate in atti;
essendo peraltro l'adempimento intervenuto da parte di un soggetto diverso (OSL), allo stato non rinuncia alle domande spiegate nell'interesse del Comune di Motta
San Giovanni ed insiste nella propria comparsa di costituzione e risposta, depositata il 9 giugno 2019, nelle note conclusive depositate il 20 aprile 2023 e, da ultimo, le note di trattazione scritta depositate il
17 gennaio 2024 per l'udienza cartolare del 24 gennaio 2024;

l'avv. Paola Colombini nell'interesse del Sig. NI, si riporta alle note depositate ed insiste nella richiesta di riconoscimento delle spese di giudizio;

l'avv. Torrente evidenzia che vi è stato un accordo transattivo ed insiste nella dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
gli avvocati precisano le proprie conclusioni, riportandosi agli atti precedenti ed ai verbali di causa e chiede l'integrale accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni così come formulate negli stessi.
Il G.O.T. visto l'art. 281 sexies c.p.c., dispone che si proceda alla discussione orale.
I procuratori discutono oralmente la causa, richiamando integralmente
2
i propri scritti difensivi;
concludono ciascuno per l'integrale accoglimento delle proprie domande ed eccezioni ivi formulate, con rigetto delle domande di controparte e vittoria di spese e compensi di lite.
Il G.O.T. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, dato atto che alle ore 12:40 non sono più presenti i procuratori delle parti, emette la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e depositando la contestuale motivazione
IL G.O.T. (avv. Giuseppe Maria Orlando)

3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I^ SEZIONE CIVILE
La sentenza è motivata in modo conforme al principio della sinteticità degli
atti, con la trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione (artt. 132 c.p.c. 118 disp.att. c.p.c.).
L'esplicazione dell'iter logico giuridico seguito prescinderà dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti, ove non costituiscano premesse
logicamente e giuridicamente necessarie (tra le tante, Cassazione Civile, sentenze nn. 6759/19, 4931/14, 12123/13, 8667/11).
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Puntorieri Soluzioni
Decorative di ZO EL & C s.a.s. (di seguito anche solo
Puntorieri) ha convenuto in giudizio il Comune Motta San Giovanni rd il
Sig. Giorgio NI, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio
Tecnico, deducendo:
- che, in data 30/03/2016, aveva effettuato un sopralluogo presso il Centro
Sociale “P. Capua” di Lazzaro di Motta San Giovanni per prendere visione dei danni avuti nell'immobile dove ha sede detto Centro Sociale, in presenza del tecnico del Comune di Motta San Giovanni, in virtù di una determina (n. 57 del 28/03/2017) “riferita” dal Responsabile dell'Ufficio
Tecnico;

- di aver predisposto, quindi, un preventivo di spesa di importo complessivo pari ad € 6.220,00 oltre IVA, eseguendo successivamente i
4
lavori da essa stessa preventivati (ed ulteriori lavori per € 400,00);

- di aver emesso la relativa fattura di € 7.282,00 (IVA inclusa) - d'accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale di Motta San Giovanni - in data
29/03/2017.
La società attrice ha formulato, quindi, le seguenti domande: “1) accertati
i lavori eseguiti dalla ditta “Puntorieri Soluzioni Decorative di ZO
EL & C s.a.s” in favore del Comune di Motta San Giovanni, meglio identificati in narrativa, condannare l'Ente convenuto al pagamento in favore della stessa del compenso a lei spettante pari ad € 7.282,00, o della somma maggiore o minore da determinarsi a seguito di istruttoria, oltre interessi e maggior danno;
2) in via subordinata ed alternativa, accertata

l'utilità derivata al
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi