Trib. Cagliari, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor EA Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 - ter c.p.c., ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5147/2018 R.G.
Promossa dalla
DU Italia S.p.A., con sede in Fiano Romano, via Antonio Cavallini
n. 2 (c.f. e partita I.V.A. n. 12647740153), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'avvocato Paolo Rivetta, presso il quale è
elettivamente domiciliata
Ricorrente
Contro
RI AN RA, nato a [...] il [...], residente in
Selargius (c.f. [...]), rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione, dall'avvocato
Cristian Boninu, presso il quale è elettivamente domiciliato
Convenuto
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La causa è stata tenta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro,
contrariis rejectis, così Giudicare
In via principale nel merito:
pagina 1 - Per i motivi di cui agli atti difensivi della ricorrente, accertato e
dichiarato il diritto di DU Italia Spa alla restituzione degli anticipi
provvigionali versati al Sig. AN RA RI per un importo
di € 6.352,56 oltre Iva, come documentato dalla stessa ricorrente e
confermato anche dal CTU Dott. Giampaolo Berté, condannare il Sig.
AN RA RI al versamento del suddetto importo in favore
di DU Italia Spa, oltre interessi decorrenti dal ricorso introduttivo al
saldo effettivo ed integrale, oppure al versamento dell'importo maggiore
o minore che sarà ritenuto dovuto all'esito del giudizio.
- Per i motivi di cui agli atti difensivi della ricorrente, respingere ogni
domanda riconvenzionale del Sig. AN RA RI, in quanto
infondata in fatto ed in diritto.
- Per i motivi di cui agli atti difensivi della ricorrente, respingere
definitivamente la domanda del resistente di ordinanza ex art. 423,
comma 1, c.p.c., in quanto priva di ogni fondamento.
In via meramente subordinata, per i motivi di cui in narrativa,
condannare il Sig. AN RA RI al versamento, in favore
di DU Italia Spa, dell'importo di € 2.329,63 oltre Iva, così come
indicato dal CTU Dott. Giampaolo Berté a parziale compensazione del
suddetto credito accertato e confermato della ricorrente con il minore e
presunto credito del resistente, oltre interessi decorrenti dal ricorso
introduttivo al saldo effettivo ed integrale. In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori ed oneri
di legge, ed ulteriore somma da determinarsi ex art. 96, comma 1, c.p.c.,
ritenuti sussistenti i presupposti.
- Porre definitivamente le spese di CTU a carico del Sig. AN
RA RI e condannare lo stesso resistente al rimborso delle spese di CTP sostenute e documentate dalla ricorrente, pari a € 1.248,00
(Iva esclusa)”.
Nell'interesse del convenuto: “In via principale:
1. Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni
pagina 2 contraria istanza, eccezione e deduzione rigettare il ricorso in quanto
improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato;
In via riconvenzionale:
2. Condannare la CIODUE ITALIA S.p.a. al pagamento in favore del
signor RI AN RA delle provvigioni maturate in ragione
della conclusione dei contratti conclusi dalla CIODUE ITALIA S.p.a. da
ricondursi prevalentemente, all'esito dell'espletata attività istruttoria,
all'attività dell'odierno Resistente pari a euro 3.584,24 ovvero alla
somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa;
3. Condannare la CIODUE ITALIA S.p.a. al pagamento in favore del
signor RI AN RA del contributo FIRR (Fondo
Indennità Risoluzione Rapporto) per l'anno 2017, della somma di euro
475,00, oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero di quella maggiore o
minore che emergerà in corso di causa.
In ogni caso:
4. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento
maggiorati degli accessori, dei contributi fiscali e previdenziali come per
legge nonché dell'ulteriore somma da determinarsi ex art. 96, I comma,
c.p.c. qualora ne risultassero sussistenti i requisiti e rimborso dei
compensi liquidati al CTU, provvisoriamente posti a carico del signor
AN RA RI con decreto di liquidazione del 10/07/2024”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.12.20218 la DU Italia S.p.A.
ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro, il signor AN RA RI, per sentirlo
condannare al pagamento della somma di euro 6.352,56 oltre I.V.A., calcolata al netto delle provvigioni maturate dall'agente ed a lui pagate,
asseritamente dovuta a titolo di restituzione degli acconti provigionali
che il convenuto aveva indebitamente trattenuto.
1.1. A fondamento del ricorso ha esposto quanto segue.
pagina 3
Ha allegato di essere un'impresa operante, inter alia, nel campo dello
studio, della progettazione, della costruzione, della commercializzazione,
dell'assistenza e della manutenzione di impianti antincendio.
Ha quindi allegato che, dapprima, in data 15.11.2013, aveva stipulato
con il signor AN RA RI un contratto di procacciatore
d'affari presso la zona di Cagliari, della durata di sei mesi e senza
possibilità di tacito rinnovo (contratto che, infatti, era cessato in data
15.5.2014), e che, successivamente, in data 27.6.2014, aveva stipulato
con il medesimo un contratto di agenzia a tempo indeterminato.
L'ammontare delle provvigioni dovute, degli incentivi mensili, dei premi annuali e dell'indennità per il rispetto del patto di non concorrenza
era stato determinato dalle parti di anno in anno, attraverso la
sottoscrizione di specifici allegati al mandato di agenzia.
Parte ricorrente ha precisato che le parti avevano previsto un'indennità
relativa al rispetto del patto di non concorrenza, pari ad un incremento di
¼ sulla percentuale della provvigione (art. 15 contratto di agenzia e
allegato A sub punto n. 8 doc. n. 3), che era restata invariata nel corso del
rapporto.
Il rapporto di agenzia era ininterrottamente proseguito sino a quando il
RI, in data 22.9.2017, aveva consegnato presso la filiale di Cagliari
la dichiarazione di recesso dal contratto di agenzia, e, contestualmente,
aveva riconsegnato i cataloghi, i listini e le copie commissioni.
La ricorrente ha quindi allegato che nel corso del rapporto di agenzia,
ed in particolare nel periodo intercorso tra novembre 2014 ed agosto
2017, aveva corrisposto all'agente cospicui anticipi provvigionali, per un
importo complessivo di euro 7.800,00 oltre I.V.A., come risultava dalle
fatture quietanzate emesse dall'agente, dai pagamenti a mezzo bonifico bancario ordinati dalla preponente, nonché dall'estratto conto fornitore.
Per contro, l'agente aveva maturato provvigioni, a fronte di ordini
effettivamente conclusi ed accettati dalla mandante, per la minor somma
di euro 1.447,44.
pagina 4
Senonché il RI, dopo la cessazione del rapporto contrattuale,
aveva illegittimamente trattenuto gli acconti provvigionali erogati dalla
preponente e non maturati, per un importo complessivo, al netto delle
provvigioni maturate, di euro 6.352,56 oltre I.V.A. (euro 7.800,00 – euro
1.447,44).
In data 10.11.2017 la ricorrente, tramite il proprio legale, aveva
diffidato, senza esito, il RI alla restituzione degli anticipi
provvigionali.
Successivamente, in data 15.5.2018 la ricorrente, sempre tramite il
proprio legale, aveva invitato il RI a stipulare la convenzione di
negoziazione assistita ex artt. 2 e 3 del D.L. n. 132/2014, cui il RI
aveva aderito. Le parti, dopo la sottoscrizione della convenzione di
negoziazione assistita, non erano tuttavia addivenute ad un accordo.
1.2. Tanto premesso, parte ricorrente ha fondato la propria domanda
restitutoria sulle clausole di cui ai punti 7 e 9 del contratto di agenzia.
In particolare, la clausola di cui al punto 7) prevede che l'agente
maturi il diritto alla retribuzione “esclusivamente con provvigioni, sugli
ordini ricevuti ed accettati, maturate solo al momento in cui il terzo avrà
pagato la Preponente […]”, mentre con quella di cui al punto 9) le parti avevano stabilito che “nessuna provvigione Le spetterà nel caso in cui la
Preponente non accetterà le richieste o gli ordini ricevuti”.
Tali clausole erano in sintonia con la previsione normativa di cui
all'art. 1748 c.c. in materia di contratto di agenzia, il quale prevede che:
“Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento”.
Secondo la società preponente, l'obbligazione restitutoria sorgeva dall'inadempimento dell'agente al vincolo contrattuale, poiché quest'ultimo, non avendo promosso la conclusione di ordini di vendita
per un ammontare tale da conguagliare gli anticipi provvigionali ricevuti,
doveva restituire la controprestazione della preponente (ovverosia il
pagina 5
versamento di anticipate provvigioni) ricevuta in eccedenza e non
dovuta.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente ha quindi
richiamato l'orientamento secondo il quale, in seno al contratto di
agenzia, laddove siano stati erogati anticipi provvigionali al promotore
finanziario e sia venuto meno anticipatamente il rapporto contrattuale per
recesso dell'agente, senza che questi abbia effettivamente maturato il
diritto alle corrispondenti provvigioni ricevute, deve ritenersi che gli
acconti erogati in forza del vincolo obbligatorio siano divenuti, per
effetto del recesso, oggettivamente privi di causa e quindi ripetibili ex art.
2033 c.c. (Corte App. L'Aquila, Sez. Lavoro, 15.4.2013;
Cass. civ., Sez.
Lavoro, 20.3.2015 n. 5715;
Trib. Monza, Sez. lavoro, 7.7.2015;
si cita
anche Cass. civ. Sez. Lavoro, n. 18266 dell'11.7.2018).
2. Il convenuto si è costituto in giudizio, contestando integralmente, in fatto e in diritto,
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