Trib. Roma, sentenza 07/02/2024, n. 1476
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 7.2.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°23523/2023
VERTENTE TRA
PIASAPIA ROSA c.f. [...], elettivamente domiciliata in Roma, Viale
Angelico n. 38 presso lo studio dell'Avv. Andrea Circi che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Laura Circi, la rappresenta e difende in forza di mandato allegato al ricorso depositato telematicamente;
- RICORRENTE –
NEI CONFRONTI DI
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n°21;
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: ricostruzione contributi per regime part time misto ciclico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente a tempo indeterminato di Roma Multiservizi S.p.a. a far data dal 7 aprile 2010 con contratto a tempo indeterminato, inquadramento al II livello del CCNL Multiservizi, mansioni di supporto alle attività scolastiche e prestazione lavorativa in regime di part-time misto di 15 ore settimanali con sospensione della prestazione lavorativa per i mesi di luglio ed agosto di ciascun anno, esposto che da novembre 2020 l'orario lavorativo della ricorrente era stato aumentato a 20 ore settimanali (part-time al 50%), sempre con
sospensione della prestazione lavorativa nei mesi di luglio ed agosto di ciascun anno, lamentato che a seguito di controllo della propria posizione contributiva aveva rilevato un'errata quantificazione dell'anzianità previdenziale atteso che dal 2010 non risultavano computate le 52 settimane annue utili ai fini pensionistici, nonostante la persistenza del rapporto lavorativo anche nei mesi estivi, argomentato in merito al suo diritto a ricalcolo onde non veder lesa la sua anzianità previdenziale, concludeva chiedendo: “a) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra SA PI al riconoscimento dell'anzianità contributiva di n. 52 settimane per tutte le annualità dal 2010 in poi indicate nel ricorso nelle quali ha prestato attività lavorativa a tempo indeterminato in regime di part-time misto;
b) per
l'effetto dichiarare l'INPS, anche in relazione alla sopravvenuta normativa in materia, tenuto all'adozione dei conseguenti adempimenti nonché condannarlo alla ricostruzione in favore della ricorrente dell'esatta posizione contributiva e dunque a calcolare la sua anzianità contributiva tenendo conto anche di tutti i periodi di “sospensione” lavorativa
(in conseguenza del part-time misto ciclico) ai fini della maturazione del diritto a pensione.”
Non si costituiva in giudizio l'INPS che veniva dichiarato contumace.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fattispecie all'esame
Comprovato dalla documentazione agli atti che la ricorrente è dipendente di Roma
Multiservizi s.p.a. a far data dal 7.4.2010 e che il rapporto lavorativo è stato formalizzato con contratto a tempo indeterminato, inquadramento al II livello del CCNL Multiservizi, con affidamento di mansioni di supporto alle attività scolastiche ed una prestazione lavorativa in regime di part-time misto di 15 ore settimanali con sospensione della prestazione lavorativa per i mesi di luglio ed agosto di ciascun anno (doc.1 contratto di assunzione). Ha dedotto l'istante che dal novembre 2020 ha visto il proprio orario di lavorativo aumentato a 20 ore settimanali, part-time al 50%, sempre con sospensione della prestazione lavorativa nei mesi di luglio ed agosto di ciascun anno. Ebbene di tale implementazione di orario non vi è prova in atti salvo quanto attestato da busta paga del maggio 2023, ragione per cui solo da tale data può ritenersi provato al fascicolo l'aumento settimanale dell'orario di lavoro (doc.2).
La stessa ricorrente, in data 11.9.2019 risulta aver inoltrato all'INPS, tramite il proprio difensore istanza volta all'aggiornamento del conto assicurativo per i periodi di part time misto alle dipendenze della Roma Multiservizi S.p.a. per il periodo a far data dal 7.4.2010
(doc.4), istanza a cui l'INPS non dava risposta, da cui ricorso amministrativo inoltrato a sistema in data 29.7.2020 (doc.5).
Ricorda l'Ufficio come il 30.12.2020 è stata approvata la Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2021 la quale testualmente prevede all'articolo 1, comma 350: “Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione.
A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo – 65 – 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.”
Alla luce della nuova disposizione legislativa, la ricorrente risulta aver vanamente inoltrato istanza di riesame chiedendo l'accredito di 52 settimane di anzianità ogni anno con pec del
24.2.2022 (doc.6) a cui l'INPS non ha dato riscontro né formale né sostanziale (l'estratto contributivo aggiornato doc.7 al fascicolo è immutato rispetto a quello precedente doc.3).
2. Soluzione in diritto
Tenuto conto di quanto sopra, ritiene l'Ufficio di richiamarsi alla motivazione espressa dal medesimo Ufficio in recente pronunciamento (Sentenza n. 5150/2023 pubbl. il 19/05/2023
RG n. 7496/2023) che, in quanto condivise, vengono di seguito riportate: “l'Inps ha sempre sostenuto che il principio di parità di trattamento non sarebbe stato violato essendo diversa la posizione dei lavoratori con part time orizzontale che prestano attività lavorativa nel corso dell'intero anno rispetto a quelli a part time verticale che non lavorano, per loro libera scelta, per alcuni mesi all'anno. Ma proprio quelle indicate dall'Inps non sono ragione idonee a giustificare l'evidente violazione del principio di non discriminazione di cui al D.lgs. n. 61 del 2000, recante attuazione della direttiva 97/81/CE
relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES il quale (art. 9,comma 4), che comporta che il lavoratore in regime di part-time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, individuato esclusivamente in quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3, dello stesso Decreto. Ne consegue che ai fini della suddetta comparazione, non sono ammissibili criteri alternativi, quale quello del sistema della turnazione continua ed avvicendata seguita dai lavoratori a tempo pieno (Cass. Civ., sez. lav., 29/08/2011, n. 17726).
Giova ricordare, a questo punto, che, in un giudizio di impugnazione sottoposto alla cognizione della Corte di Appello di Roma, avente ad oggetto il calcolo della contribuzione del personale di volo dipendente della società Alitalia s.p.a. con contratto di lavoro part-time verticale ciclico, è stata investita, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Corte di
Appello di Roma, con ord. 11 aprile 2008, la Corte di Giustizia CE della questione pregiudiziale interpretativa della direttiva europea n. 97/81, con specifico riferimento al calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori part time ed in particolare con orario part time verticale ciclico dei dipendenti Alitalia, per la valutazione se la normativa dell'art. 9 del d.lgs. 61/2000 e dell'art. 7 del D.L. 463/83 – che conduce a non considerare quale anzianità contributiva utile per l'acquisizione della pensione i periodi non lavorati nel part time verticale – sia conforme alla clausola sub 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n.97/81/CE, sul principio di non discriminazione, al fine di valutare se possa estendersi anche nell'ambito delle varie tipologie di contratto part time, atteso che nell'ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale, a parità di un monte ore lavorato e retribuito nell'anno solare, sulla base della legislazione nazionale, vengono considerate utili tutte le settimane dell'anno solare, differentemente dal part time verticale”, nonché alla clausola 1 del medesimo accordo quadro, che individua le finalità dello stesso nella promozione del lavoro a tempo parziale, nonché alla clausola 5, che impone agli stati membri di eliminare gli ostacoli di natura giuridica od amministrativa che possano limitare il lavoro a tempo parziale, atteso che la mancata considerazione ai fini pensionistici delle settimane non lavorate costituisce inevitabilmente una importante remora alla scelta del lavoro part time – nella forma del tipo verticale.
La Corte di Giustizia, con sentenza della sezione seconda del 10/06/2010 n.395, ha statuito che la clausola sub 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva del Consiglio 12/12/1997, 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, deve essere interpretata, con
riferimento alle pensioni, nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità