Trib. Siracusa, sentenza 07/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siracusa, sentenza 07/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Trib. Siracusa
Numero : 5
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1971/2023 R.G. promossa da
ST SC, nato a [...] il [...], c.f.
[...];
elettivamente domiciliato in VIALE SANTA
PANAGIA n. 136, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. MAURIZIO PAPA (c.f. [...]), che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente

contro
EUROSPIN SICILIA S.P.A. a Socio Unico, c.f. 03653460877, con sede in AT alla S.S. 114 Primosole Km 107,730 – Zona Industriale, in persona del legale rappresentante pro tempore;
elettivamente domiciliata in
VIA PIETRO MASCAGNI n. 110, CATANIA, presso lo studio dell'avv.
FABRIZIO CALVO (c.f. [...]), che la rappr. e dif. per procura in atti
resistente
__________________________________

FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un
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termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>;
precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>;
norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Con il ricorso introduttivo CO FR ha chiesto:
<< In via principale:
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto, la nullità,
l'illegittimità e/o l'invalidità del licenziamento per cui è causa;

- per l'effetto, condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 23/2015, alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento, quale risarcimento del danno subito dal ricorrente, di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione (in ogni caso non inferiore a 5 mensilità), nonché il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali;

- accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da ottobre 2022 a febbraio 2023;

- per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento della retribuzione che la stessa avrebbe dovuto pagare durante il periodo illegittimamente non retribuito nel periodo di sospensione.
In subordine:
- accertare e dichiarare il licenziamento de quo illegittimo e/o nullo in quanto infondato ed ingiustificato e, per l'effetto, dichiarare risolto il rapporto di lavoro e condannare la resistente, ai sensi dell'art. 3, co.1, D. Lgs. n. 23/2015, al pagamento di una indennità di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei mensilità.
In estremo subordine:
- accertare e dichiarare il licenziamento de quo illegittimo e/o nullo in quanto infondato ed ingiustificato e, per l'effetto, dichiarare risolto il rapporto di lavoro e condannare la resistente, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2015, al pagamento di una indennità di importo pari a una mensilità
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dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due mensilità.
- Con vittoria si spese, compensi ed onorari >>.
CO FR ha esposto:
• di essere stato assunto in data 03/06/2020 alle dipendenze della società resistente, quale appartenente a categoria protetta di cui alla Legge 68/99, così come da verbale di invalidità dell'I.N.P.S. del 05/10/2015 attestante lo stato invalidante ai fini del collocamento mirato;
e di avere lavorato con la qualifica di Addetto alle Vendita, livello di inquadramento 4°, prevista dal C.C.N.L. Commercio, sino alla data del licenziamento, comunicato con lettera racc. AR del
31/01/2023;

• che il medico aziendale competente, dott. Ermanno Vitale, nell'ambito del giudizio di idoneità lavorativa, datato 11/07/2022, emetteva giudizio di idoneità con prescrizioni
(garantire adeguato turnover nelle attività giornaliere previste dalla mansione a 6 mesi) e limitazioni (controindicata la MMC superiore a 12 Kg se non opportunamente coadiuvato);

• che avverso tale giudizio CO FR ricorreva ai sensi dell'art. 41 c. 9 del D. Lgs. 81/2008 lamentando il contrasto delle prescrizioni e limitazioni ivi previste rispetto al proprio quadro patologico;

• che in data 12/10/2022, a seguito di visita collegiale, la Commissione esaminatrice dichiarava CO FR
non idoneo alla mansione di addetto alle vendite” a causa della patologia vertebrale;

• che SP Sicilia S.p.a., ricevuto il giudizio di non idoneità, sospendeva oralmente il CO dal lavoro;

• che il ricorrente diffidava la società a adibirlo, nel rispetto dell'obbligo di repechage gravante sul datore di lavoro, ad altre mansioni rientranti nel 4° livello, confacenti al quadro patologico o ad altre analoghe anche di livello inferiore, previa fissazione di visita medica di idoneità per cambio mansione ai sensi di legge;

• che il 09/11/2022 lo Spresal comunicava che “il Giudizio di idoneità espresso dalla Commissione esaminatrice nei
3 confronti del sig. CO FR è inerente alla mansione specifica ai sensi del D. Lgs. 81/08” e ricordava che l'art. 42 del D. Lgs. 81/08 prevede che “il datore di lavoro attui le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisca il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”;

• che la società incaricava il dott. Andrea Marconi di sottoporre il dipendente a visita di idoneità alle stesse mansioni già valutate dallo Spresal omettendo di chiedere l'idoneità a mansioni specifiche;
detta visita, effettuata il 18/11/2022, si concludeva con un giudizio di inidoneità alla mansione: “non idoneo alla mansione di addetto vendite, come da verbale ASP di Siracusa del 12/10/2022”;

• che con comunicazione pec del 18/11/2022 il ricorrente CO lamentava che “la predetta visita medica risulta illegittima, oltre che inutile ed illogica, in quanto la Vostra società non ha chiesto al medico competente la idoneità del sig. CO a mansioni specifiche, così come richiesto dallo stesso e per come previsto nell'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, ma alle stesse mansioni già valutate dallo Spresal”;
chiedeva, dunque, la fissazione di visita medica di idoneità per cambio mansione;

• che con comunicazione inoltrata via pec, tramite l'avv. Fabrizio Calvo, in data 14/12/2022 l'SP Sicilia s.p.a. riferiva di aver “doverosamente richiesto al Collegio Medico presso l'ASP di AT che vengano accertate le condizioni di salute del Suo assistito al fine di poterlo utilizzare per la mansione di “Addetto alle Vendite”, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L. 68/99, non sussistendo altre mansioni attribuibili allo stesso sig. CO”;

• che ricevuta la convocazione da parte dell'ASP di AT, il ricorrente comunicava alla stessa, tramite pec del 20/12/2022 che “la suddetta convocazione appare non solo non conforme alla normativa vigente in quanto proveniente da distretto sanitario non territorialmente competente in quanto il dipendente è residente e svolge le proprie mansioni a
4 Siracusa, ma addirittura generica ed immotivata, in quanto non viene specificato quali siano le motivazioni ed il richiedente della visita medico-collegiale”;

• che con lettera racc. AR del 31/01/2023 (all.28), la resistente comunicava al ricorrente il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione;
nella predetta comunicazione, la resistente concludeva: “atteso, perciò, che, per quanto detto, risulta impossibile utilizzare la Sua prestazione lavorativa, con la presente – visti gli artt. 1256 e 1463 c.c., l'art. 42 del
D. Lgs. n. 81/08, nonché l'art. 3 della L. n. 604/66 – Le viene comunicato il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione con effetto immeditato”;

• che il ricorrente, con comunicazione del 13/02/2023, inviava in data 22/3/2023 via pec l'impugnazione del licenziamento intimato in quanto assolutamente illegittimo, oltre che discriminatorio, immotivato, ingiustificato e
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