Trib. Roma, sentenza 02/07/2024, n. 11275

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 02/07/2024, n. 11275
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 11275
Data del deposito : 2 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 44500/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Ex art 127 bis cpc – collegamento audiovisivo
Oggi 2 luglio 2024, alle ore 09.30 innanzi al Giudice dott. Fabrizio AN, viene trattata la causa in epigrafe, tramite collegamento audiovisivo ex art.127 bis cpc. E' presente in collegamento l'Avv. CANDELORO NADIA e l'Avv. ARCANGELI JACOPO i quali dichiarano la propria identità e di esseri legale della parte attrice;
è presente in collegamento l'Avv. ANGELETTI MARCO, il quale dichiara la propria identità e di essere legale della parte convenuta. I legali presenti in collegamento assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati, che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento e che l'udienza non sarà registrata.
L'Avv. CANDELORO NADIA e l'Avv. ARCANGELI JACOPO si riportano alle note conclusionali ed agli scritti difensivi, insistono per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, ed espongono la situazione di diritto e di fatto relativa alla controversia e chiedono che la causa venga decisa.
L'Avv. ANGELETTI MARCO si riporta ai propri scritti difensivi, i particolare alla comparsa di costituzione, insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, ed espone la situazione di diritto e di fatto relativa alla controversia e chiede che la causa venga decisa.
Il giudice letti tutti gli atti delle parti, decide come da provvedimento che viene depositato telematicamente, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo la Camera di Consiglio, unitamente al presente verbale.
Verbale chiuso alle ore 15.05
Il Giudice
Dott. Fabrizio AN
pagina 1 di 17 N. R.G. 44500/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
Nella persona del Giudice Unico dott. Fabrizio AN , ha emesso, ex art 281 sexies
c.p.c.
, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 44500 / 2023
TRA
IP TT e AL IS, rappresentati e difesi, per procura
in atti, dall' Avv. CANDELORO NADIA e dall'Avv. ARCANGELI JACOPO ed
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Nadia Candeloro in Roma, Via
Fabio Massimo n. 45;

- Attore -
E
CONDOMINIO VICOLO ORTI DELLA MAGLIANA, 30- ROMA, in persona
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv.
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ANGELETTI MARCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Roma,
Via Appia Nuova n. 288;

- Convenuto-
Oggetto: rapporti condominiali – impugnazione delibera assembleare
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come da note depositate il
02/05/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, IP TT e AL
IS, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma il
CONDOMINIO VICOLO ORTI DELLA MAGLIANA, 30 - ROMA, in persona del
proprio amministratore p.t, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia
all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, annullare o dichiarare nulla la delibera adottata
dal Condominio Vicolo degli Orti della Magliana n. 30 Roma nell'assemblea del 29
maggio 2023 in merito ai punti nn.1 e/o 2 e/o 3 dell'ordine del giorno per i motivi sopra
esposti. Con vittoria delle spese e dei compensi relative al presente giudizio, da
quantificarsi anche con la maggiorazione di cui ai sensi dell'ART.4 DEL DM 55/2014
COMMA 1BIS, nonché a quello di mediazione, comprensivo delle spese di avvio per €
96.80, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”. Si costituiva in
giudizio il Condominio convenuto il quale contestava in fatto ed in diritto quanto
eccepito dalla parte attrice e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: respingere l'avversa domanda di
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impugnativa di delibera condominiale in quanto infondata sia in fatto che in diritto e,
comunque, non provata;
con vittoria di spese, competenze ed onorari della preliminare
fase di mediazione e di causa come per Legge”. La causa veniva istruita, veniva fissata
nuova data di comparizione delle parti, venivano depositate le note di cui all'art. 171 ter
cpc
e la documentazione, alla prima udienza la causa veniva rinviata ex art. art.281
sexies c.p.c.
al 02/07/2024 per la decisione, con termini per il deposito delle note di
precisazione delle conclusioni e delle comparse di risposta. All'udienza del 02/07/2024
la causa veniva decisa con provvedimento ex art. 281 sexies c.p.c., da intendersi parte
integrante del verbale d'udienza. Nel corso del giudizio, il Condominio convenuto
assumeva una successiva delibera del 17/01/2024 con lo stesso ordine del giorno di
quella qui impugnata del 29/05/2023 e pertanto la parte convenuta chiedeva la
dichiarazione di cessazione della materia del contendere in quanto le deliberazioni
assunte nella impugnata delibera erano state sostituire da quanto deliberato nella
successiva assembla, la quale ha deliberato sugli stessi punti all'ordine del giorno
dell'assemblea qui impugnata. Pertanto si deve dichiarare la cessata materia del
contendere. La nuova delibera ha posto in essere un atto sostanzialmente sostitutivo di
quello invalido. Vi è infatti corrispondenza dei medesimi argomenti trattatati nelle due
delibere (precedente e successiva) e la decisione della seconda si è concretizzata in una
deliberazione che ha il medesimo contenuto della delibera sostituita, trattando ed
approvando specificamente i medesimi argomenti della delibera impugnata.
“L'assemblea, con una deliberazione successiva, può revocare una deliberazione
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successiva, può revocare una delibera precedente il cui contenuto sia stato posto in
votazione e nuovamente approvato nel corso della stessa seconda adunanza” (Cass.
8231/2009). “La disposizione di cui all'art. 2377 comma ultimo c.c., secondo la quale
l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni può avere
luogo se la deliberazione sia stata sostituita con altra presa in conformità della legge o
dell'atto costitutivo, ha carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee
dei condomini degli edifici. Pertanto si verifica la cessazione della materia del
contendere, quando l'assemblea condominiale regolarmente riconvocata abbia deliberato
sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere in
assenza di forme particolari un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido”.
(Cass. 1243/1997) A norma dell'art. 2377, ultimo comma, c.c., che, avendo carattere
generale, è applicabile anche alle assemblee dei condomini di edifici, l'annullamento di
una deliberazione condominiale non può aver luogo se la deliberazione impugnata è
sostituita con altra presa «in conformità della legge», e ciò significa che deve trattarsi di
una decisione validamente deliberata sugli stessi argomenti della deliberazione
impugnata. (Corte app. civ. Lecce, sez. dist. Taranto, 7 settembre 1998, n. 257). La parte
attrice non può più richiedere, con atto di citazione in opposizione alla delibera
assembleare, l'annullamento della delibera, laddove la stessa è stata sostituita da altra
delibera successiva valida. Nel caso in esame, dopo l'inizio della causa è infatti venuto
meno l'interesse ad agire e a contraddire delle parti. L'interesse cui fa riferimento la
norma citata non dev'essere inteso in senso economico e tanto meno nel senso di quella
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generica convenienza implicita in ogni atto umano consapevole, bensì nel senso di
interesse per quell'ulteriore e diverso bene che può conseguirsi attraverso l'attività
giurisdizionale, ossia la tutela giurisdizionale (cfr. Cass. civile 9 dicembre 1980 n. 6371;

Cass. civile 02 febbraio1983 n. 901- (cfr. Cass. civile 07 dicembre 1985 n. 6177).
Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale,
la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito
contenzioso ordinario davanti al giudice una fattispecie creata dalla prassi
giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con
sentenza, d'ufficio
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