Trib. Bologna, sentenza 04/09/2024, n. 2406
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Testo completo
N. R.G. 5512/2023
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Zucconi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5512/2023 promossa da:
ME AR, nato il [...], a [...], c.f. [...], rappresentato e difeso dall'avv. DALLEOLLE PAOLA ed elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA N. 28 40123 BOLOGNA ATTORE/I
contro
IC AS, nato il [...], a [...], c.f.[...], rappresentato e difeso dall'avv. GUARINI MARIA ELENA ed elettivamente domiciliato in GALLERIA CAVOUR N. 2 40124 BOLOGNA CONVENUTO/I
Oggetto del processo: <>.
* * *
CONCLUSIONI
Per l'attore: come in memoria conclusiva.
Per la convenuta: come in memoria conclusiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Non si redige lo svolgimento del processo ai sensi del novellato disposto dell'art.132 c.p.c., applicabile ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della L.18 giugno 2009 n.69 (art.58, comma 2, L.n.69/2009). pagina 2 di 6
Ciò detto, va principalmente rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo.
Va ulteriormente ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva inoltre che per consolidata giurisprudenza della S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (si veda Cass. civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145 per cui la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Zucconi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5512/2023 promossa da:
ME AR, nato il [...], a [...], c.f. [...], rappresentato e difeso dall'avv. DALLEOLLE PAOLA ed elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA N. 28 40123 BOLOGNA ATTORE/I
contro
IC AS, nato il [...], a [...], c.f.[...], rappresentato e difeso dall'avv. GUARINI MARIA ELENA ed elettivamente domiciliato in GALLERIA CAVOUR N. 2 40124 BOLOGNA CONVENUTO/I
Oggetto del processo: <>.
* * *
CONCLUSIONI
Per l'attore: come in memoria conclusiva.
Per la convenuta: come in memoria conclusiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Non si redige lo svolgimento del processo ai sensi del novellato disposto dell'art.132 c.p.c., applicabile ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della L.18 giugno 2009 n.69 (art.58, comma 2, L.n.69/2009). pagina 2 di 6
Ciò detto, va principalmente rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo.
Va ulteriormente ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva inoltre che per consolidata giurisprudenza della S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (si veda Cass. civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145 per cui la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di
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