Trib. Verona, sentenza 10/09/2024, n. 1991
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione TERZA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesco Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2553/2023 R.G. promossa da:
EV RESORT S.R.L. (C.F. 01668040239) con il patrocinio dell'avv.
SALVADEO MARCO
ATTORE
contro
:
AGSM AIM ENERGIA S.P.A., (C.F. 02968430237) con il patrocinio degli avv.
PERUZZA DAMIANO e FERIN ANNA ([...]) con elezione di domicilio in VIA PASQUALE FORNARI, 48 20146 MILANO, presso e nello studio dell'avv. PERUZZA DAMIANO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 11.6.24, che qui si intendono richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
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N. R.G. 2553/23 Trib. Verona MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la
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N. R.G. 2553/23 Trib. Verona
motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n.
9936 , Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002);
osserva:
- Dato atto di come il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato in data 16.3.23 da EV RESORT SRL e ritualmente notificato in data 22.5.23 in uno a decreto di fissazione udienza del
20.4.23, abbia ad oggetto la domanda di condanna della resistente, AGSM AIM
ENERGIA SPA, al pagamento della somma di € 37.780,11, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ex art. 2033 c.c. a titolo di restituzione dell'addizionale provinciale sulle accise sull'energia elettrica, asseritamente pretesa indebitamente da quest'ultima e pagata dall'attrice nel corso del rapporto contrattuale di somministrazione dal 1.1.2010 al 31.12.2011;
- dato atto di come, a fondamento della propria pretesa l'attrice abbia allegato:
a) che gli artt. 6 comma 1, lett. c) e 2 del D.L. n. 511/88 - in forza dei quali sono state addebitate tali addizionali - fossero incompatibili con la normativa comunitaria e, in particolare, violassero l'art. 1, par. 2, della
Direttiva 2008/118/CE, per come interpretati anche dalla Corte di Giustizia le cui statuizioni costituiscono principi di diritto direttamente applicabili,
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per assenza di una finalità specifica rispondendo all'unica finalità di aumento del gettito e di bilancio;
b) che, fosse pertanto consentito richiedere il rimborso dell'imposta illegittimamente versata direttamente nei confronti del fornitore, esperendo nei suoi confronti l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito;
- dato atto di come parte resistente, costituitasi ritualmente mediante deposito di comparsa in data 15.9.23, abbia chiesto il rigetto delle domande proposte eccependo:
a) in primis, e in via preliminare, l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 29, c. 4 legge 428/90, in ragione del fatto che l'onere dell'addizionale sulle accise fosse stato verosimilmente dedotto dalla ricorrente quale costo, concorrendo quindi alla formazione del reddito
d'impresa, sicché la pretesa di ripetizione, avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate, il che non era avvenuto;
b) In secondo luogo, che l'addizionale fosse comunque stata legittimamente richiesta in pagamento alla ricorrente sulla scorta sia delle previsione del contratto di somministrazione di energia in essere tra le parti, sia delle disposizioni fiscali all'epoca vigenti che, sino al 31.12.2011, consentivano al fornitore di energia – obbligato in proprio verso l'Erario al versamento dell'addizionale – di addebitare in rivalsa il relativo costo al cliente finale mediante indicazione nella fattura (art. 6, c. 1 lett. D DL 511/88 e artt. 16.
c. 3 e 56, c. 1 Tu accise);
c) inoltre, sempre nel merito, che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, che l'addizionale provinciale sull'energia elettrica non potesse essere qualificata quale imposta indiretta del tutto autonoma e distinta
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rispetto all'accisa ma che integrasse piuttosto un mero incremento quantitativo dell'accisa di cui costituiva componente e di cui condivideva la natura (non di un tributo autonomo), sicché il relativo gettito non doveva essere destinato a finalità specifiche e non sussisteva, quindi, alcun contrasto della normativa interna con la suddetta Direttiva comunitaria;
d) che, in ogni caso, come più volte affermato dalla Corte di Giustizia, la disapplicazione della normativa interna che ha istituito l'addizionale sulle accise a carico del fornitore ed il diritto di questi ad addebitarla in rivalsa al consumatore finale, per contrasto con l'art. 1, par. 2, della Direttiva
2008/118/CE (sul presupposto della natura self-executing della stessa e della sua mancata trasposizione nell'ordinamento interno da parte dello
Stato) avrebbe potuto avvenire solo nell'ambito del rapporto c.d. verticale tra il fornitore e lo Stato e non anche nel rapporto c.d. orizzontale tra il fornitore ed il consumatore finale (ossia tra due privati), sicché difettava il presupposto sul quale la ricorrente ha fondato la propria pretesa restitutoria ben potendo, piuttosto, EV agire nei confronti dello Stato per richiedere il risarcimento del danno patito per la mancata trasposizione della direttiva entro il termine previsto;
e) abbia chiesto disporsi, la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della corte Costituzionale in relazione alle questioni di legittimità sollevate già da altri giudici di merito, o comunque la rimessione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia in relazione al duplice profilo inerente la natura di autonomo tributo o meno dell'addizionale provinciale e dell'applicabilità, in caso di ritenuta incompatibilità col diritto unionale di tale tributo, nel rapporto tra privati e con effetti retroattivi;
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f) eccepito, in via subordinata, l'insussistenza dell'indebito eventualmente accertato fino alla data del 1.4.2010, essendo a tale data previsto il termine ultimo di adeguamento per lo Stato alla direttiva 118/2008, ex art. 48, con decurtazione dell'importo corrispondente, rispetto al ritenuto indebito, di €
3.066,42;
g) che, in caso di accoglimento della domanda della ricorrente, stante la buona fede della resistente e l'incertezza giurisprudenziale e normativa, le spese di lite dovessero essere compensate;
- dato atto di come parte attrice ricorrente, nelle note conclusive del 2.2.24, abbia limitato la propria pretesa all'importo di € 24,971,05 (cfr. pag. 4 note cit.);
- dato atto della natura documentale della lite e come, tanto la sussistenza del rapporto contrattuale nel periodo oggetto di domanda, quanto gli importi fatturati
e corrisposti a titolo di addizionale ed oggetto risultino documentati e non contestati tra le parti (cfr. docc. fatture 1.1-1.24 e docc. 9.1-9.31 bonifici, fasc. parte ricorrente);
- ritenuta pertanto la natura della controversia prevalentemente limitata a questioni di diritto;
- ritenuta la fondatezza della domanda nei limiti appena indicati per le ragioni che seguono;
- ritenuta in primo luogo, l'infondatezza dell'eccezione preliminare sub a) di inammissibilità della domanda per mancata comunicazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione TERZA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesco Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2553/2023 R.G. promossa da:
EV RESORT S.R.L. (C.F. 01668040239) con il patrocinio dell'avv.
SALVADEO MARCO
ATTORE
contro
:
AGSM AIM ENERGIA S.P.A., (C.F. 02968430237) con il patrocinio degli avv.
PERUZZA DAMIANO e FERIN ANNA ([...]) con elezione di domicilio in VIA PASQUALE FORNARI, 48 20146 MILANO, presso e nello studio dell'avv. PERUZZA DAMIANO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 11.6.24, che qui si intendono richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
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N. R.G. 2553/23 Trib. Verona MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la
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motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n.
9936 , Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002);
osserva:
- Dato atto di come il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato in data 16.3.23 da EV RESORT SRL e ritualmente notificato in data 22.5.23 in uno a decreto di fissazione udienza del
20.4.23, abbia ad oggetto la domanda di condanna della resistente, AGSM AIM
ENERGIA SPA, al pagamento della somma di € 37.780,11, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ex art. 2033 c.c. a titolo di restituzione dell'addizionale provinciale sulle accise sull'energia elettrica, asseritamente pretesa indebitamente da quest'ultima e pagata dall'attrice nel corso del rapporto contrattuale di somministrazione dal 1.1.2010 al 31.12.2011;
- dato atto di come, a fondamento della propria pretesa l'attrice abbia allegato:
a) che gli artt. 6 comma 1, lett. c) e 2 del D.L. n. 511/88 - in forza dei quali sono state addebitate tali addizionali - fossero incompatibili con la normativa comunitaria e, in particolare, violassero l'art. 1, par. 2, della
Direttiva 2008/118/CE, per come interpretati anche dalla Corte di Giustizia le cui statuizioni costituiscono principi di diritto direttamente applicabili,
pagina 3 di 18
N. R.G. 2553/23 Trib. Verona
per assenza di una finalità specifica rispondendo all'unica finalità di aumento del gettito e di bilancio;
b) che, fosse pertanto consentito richiedere il rimborso dell'imposta illegittimamente versata direttamente nei confronti del fornitore, esperendo nei suoi confronti l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito;
- dato atto di come parte resistente, costituitasi ritualmente mediante deposito di comparsa in data 15.9.23, abbia chiesto il rigetto delle domande proposte eccependo:
a) in primis, e in via preliminare, l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 29, c. 4 legge 428/90, in ragione del fatto che l'onere dell'addizionale sulle accise fosse stato verosimilmente dedotto dalla ricorrente quale costo, concorrendo quindi alla formazione del reddito
d'impresa, sicché la pretesa di ripetizione, avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate, il che non era avvenuto;
b) In secondo luogo, che l'addizionale fosse comunque stata legittimamente richiesta in pagamento alla ricorrente sulla scorta sia delle previsione del contratto di somministrazione di energia in essere tra le parti, sia delle disposizioni fiscali all'epoca vigenti che, sino al 31.12.2011, consentivano al fornitore di energia – obbligato in proprio verso l'Erario al versamento dell'addizionale – di addebitare in rivalsa il relativo costo al cliente finale mediante indicazione nella fattura (art. 6, c. 1 lett. D DL 511/88 e artt. 16.
c. 3 e 56, c. 1 Tu accise);
c) inoltre, sempre nel merito, che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, che l'addizionale provinciale sull'energia elettrica non potesse essere qualificata quale imposta indiretta del tutto autonoma e distinta
pagina 4 di 18
N. R.G. 2553/23 Trib. Verona
rispetto all'accisa ma che integrasse piuttosto un mero incremento quantitativo dell'accisa di cui costituiva componente e di cui condivideva la natura (non di un tributo autonomo), sicché il relativo gettito non doveva essere destinato a finalità specifiche e non sussisteva, quindi, alcun contrasto della normativa interna con la suddetta Direttiva comunitaria;
d) che, in ogni caso, come più volte affermato dalla Corte di Giustizia, la disapplicazione della normativa interna che ha istituito l'addizionale sulle accise a carico del fornitore ed il diritto di questi ad addebitarla in rivalsa al consumatore finale, per contrasto con l'art. 1, par. 2, della Direttiva
2008/118/CE (sul presupposto della natura self-executing della stessa e della sua mancata trasposizione nell'ordinamento interno da parte dello
Stato) avrebbe potuto avvenire solo nell'ambito del rapporto c.d. verticale tra il fornitore e lo Stato e non anche nel rapporto c.d. orizzontale tra il fornitore ed il consumatore finale (ossia tra due privati), sicché difettava il presupposto sul quale la ricorrente ha fondato la propria pretesa restitutoria ben potendo, piuttosto, EV agire nei confronti dello Stato per richiedere il risarcimento del danno patito per la mancata trasposizione della direttiva entro il termine previsto;
e) abbia chiesto disporsi, la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della corte Costituzionale in relazione alle questioni di legittimità sollevate già da altri giudici di merito, o comunque la rimessione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia in relazione al duplice profilo inerente la natura di autonomo tributo o meno dell'addizionale provinciale e dell'applicabilità, in caso di ritenuta incompatibilità col diritto unionale di tale tributo, nel rapporto tra privati e con effetti retroattivi;
pagina 5 di 18
N. R.G. 2553/23 Trib. Verona
f) eccepito, in via subordinata, l'insussistenza dell'indebito eventualmente accertato fino alla data del 1.4.2010, essendo a tale data previsto il termine ultimo di adeguamento per lo Stato alla direttiva 118/2008, ex art. 48, con decurtazione dell'importo corrispondente, rispetto al ritenuto indebito, di €
3.066,42;
g) che, in caso di accoglimento della domanda della ricorrente, stante la buona fede della resistente e l'incertezza giurisprudenziale e normativa, le spese di lite dovessero essere compensate;
- dato atto di come parte attrice ricorrente, nelle note conclusive del 2.2.24, abbia limitato la propria pretesa all'importo di € 24,971,05 (cfr. pag. 4 note cit.);
- dato atto della natura documentale della lite e come, tanto la sussistenza del rapporto contrattuale nel periodo oggetto di domanda, quanto gli importi fatturati
e corrisposti a titolo di addizionale ed oggetto risultino documentati e non contestati tra le parti (cfr. docc. fatture 1.1-1.24 e docc. 9.1-9.31 bonifici, fasc. parte ricorrente);
- ritenuta pertanto la natura della controversia prevalentemente limitata a questioni di diritto;
- ritenuta la fondatezza della domanda nei limiti appena indicati per le ragioni che seguono;
- ritenuta in primo luogo, l'infondatezza dell'eccezione preliminare sub a) di inammissibilità della domanda per mancata comunicazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle
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