Trib. Catania, sentenza 30/10/2024, n. 4898

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 30/10/2024, n. 4898
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 4898
Data del deposito : 30 ottobre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Lavoro In persona del G.O.T. dottor Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, delegato per la decisione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10384/2022 promossa da
ZÌ ER nato a [...] il [...], c.f. [...], rappresentato e difeso, per procura in atti dall'Avvocato Antonella Bannò;

-ricorrente- contro
SS Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avvocato Harald
Bonura
-resistente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avvocato Vincenzo Cuntreri
-resistente –
Oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 25 giugno 2024 dalle attività previste dall'art. 127 – ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte c.d. cartolare depositate nel termine assegnato conformemente alla citata disposizione normativa.
L' opposizione alla cartella di pagamento n. 29320200065161287/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione , su incarico della SS Italiana di Previdenza ed Assistenza dei
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Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) notificata il 10.10.2022 , proposta da ZÌ ER con la quale gli è stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di €. 46.884,63., per
“mancato pagamento contributi – anno di riferimento del debito 2017”, è infondata e deve essere rigettata.
Prima di esplicitare le ragioni della decisione appare opportuno premettere quanto segue.
Con ricorso depositato in data 27.10.2022, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso la cartella suindicata.
Deduceva in fatto: - che al ricorrente , in data 21/10/2020 era stato notificato Decreto ingiuntivo n.1478/2020 del 19.10.2020 - RG n. 6726/2020, emesso dal Tribunale di Catania - sez lavoro , e depositato il 20.10.2020, ad istanza della SS Italiana di Previdenza e
Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG), in forza del quale è stato ingiunto al medesimo il pagamento della complessiva somma di € 255.844,78, oltre interessi come da domanda e spese e compensi liquidati, ricorso contenente fra l'altro l'annualità 2017, oggi richiesta con la cartella che si impugna. – che il ricorrente pur essendo iscritto all'Albo del
Collegio dei Geometri di Catania ha svolto l'attività professionale di geometra, quale attività principale, soltanto nella primissima fase della sua carriera lavorativa;
che l'esperienza professionale e le conoscenze hanno ben preso condotto il ricorrente a svolgere attività ben diverse e non riconducibili all'attività professionale di geometra, nel settore della consulenza gestionale amministrativa in favore di svariate imprese, impegnate prevalentemente nel campo dei Lavori Pubblici e più specificatamente, nella fase di partecipazione alle gare d'appalto ed in tutte le successive fasi, sino alla eventuale aggiudicazione e finanche alla definizione della commessa;
- che si tratta di un'attività che esula dalla professione di geometra ed alla stessa certamente non riconducibile;
- che la CIPAG era dunque incorsa nell'errore di non aver svolto al riguardo accertamenti ispettivi, pur essendo l'onere della prova a suo carico, in quanto titolare della pretesa contributiva, in merito alla riconducibilità dei redditi percepiti alla attività professionale di geometra ed alla qualificazione oggettiva dell'attività svolta dall'opponente.
In diritto eccepiva: il difetto della prova del credito, in quanto in base ai principi generali ex art. 2697 c.c. spetta alla CIPAG dimostrare quali tra i redditi dichiarati a fini fiscali come professionali siano derivanti dall'attività di geometra e pertanto da assoggettare a contribuzione previdenziale secondo la L. n. 773 del 1982 la quale dispone il versamento di un
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contributo soggettivo obbligatorio alla SS Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri, commisurato al “reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente” ;
con tale espressione la legge intendendo riferirsi, infatti, soltanto al reddito professionale derivante dall'esercizio della professione di geometra e non anche a tutti i redditi fiscalmente identificabili come “professionali”, come chiarito dalla Suprema Corte di SSzione (Sez. L,
Sentenza n. 4057 del 19/02/2008
). – c che l'attività svolta dal ricorrente di consulenza gestionale amministrativa non comporta obbligo di iscrizione alla SS opposta, poiché in materia di previdenza per i geometri liberi professionisti, ai sensi dell'art. 22 L. n. 773/82, come modificato dall'art. 8 l. n. 236/90, l'iscrizione al regime previdenziale di categoria è subordinato all'esercizio della libera professione con carattere di continuità, spettando alla
SS solo il compito di accertare la effettiva sussistenza di tale requisito;
- che conformemente alla più condivisibile giurisprudenza di legittimità, si poteva affermare che il contributo dovuto alla SS nazionale di previdenza ed assistenza tra i geometri (in base alla legge 773/1982 ed all'art. 1 del regolamento) vada determinato in relazione al “reddito professionale netto” del geometra, ossia a quello strettamente inerente all'esercizio della professione;
ne discende che sono esclusi dal contributo previdenziale altri redditi non direttamente riconducibili alla suddetta professione ;
che il ricorrente ha svolto attività di consulenza gestionale-amministrativa in favore di imprese, alle quali era obbligato da accordi quadro, che deve ritenersi del tutto diversa rispetto a quella professionale in senso stretto;
ne conseguiva l'illegittimità della pretesa creditoria della SS dei Geometri, che pretenderebbe il versamento dei contributi previdenziali a prescindere dalla riconducibilità degli stessi alla effettiva ed oggettiva attività esercitata, ma soltanto in ragione dell'iscrizione all'albo dei geometri.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale Accertare e dichiarare la nullità della pretesa creditoria per insussistenza del credito richiesto.
Si costituiva in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale eccepiva la sua assoluta estraneità in relazione a tutti i motivi di opposizione, che riguardano un presunto difetto della prova del credito oggetto della cartella esattoriale opposta e/o, comunque, una presunta illegittima procedura di iscrizione a ruolo stante la pendenza, a dire del ricorrente, di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (recante R.G. n. 7768/2020 Tribunale di Catania -
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Sez. Lav.) avente ad oggetto la stessa somma iscritta a ruolo, trattandosi di rilievi che attengono unicamente all'operato dell'ente impositore, vale a dire la CIPAG.
Deduceva, ancora che l'Agente della Riscossione, difatti, avrebbe potuto essere chiamato in causa solo se fossero stati contestati specifici vizi riferibili agli atti e/o procedimenti che esso stesso avesse posto in essere, mentre non potevano essergli opposti vizi che attengono alla preliminare attività accertativa da parte dell'ente impositore.
ADER, evidenziava che alcuna responsabilità sarebbe potuto gravare su di sé qualora l'ente impositore, così come lamenta il ricorrente, avesse iscritto a ruolo una somma a suo carico a titolo di contributo previdenziale per l'anno 2017 dopo aver notificato al medesimo un decreto ingiuntivo avente ad oggetto, tra l'altro, la stessa annualità, decreto opposto dall'odierno ricorrente con opposizione giudiziale non ancora definita (i.e. R.G. n. 7768/2020 Tribunale di
Catania - Sez. Lavoro);
anche in tale caso, infatti, l'unico soggetto in grado di poter contraddire in merito è l'ente impositore, CIPAG, essendo l'unico soggetto cui compete
l'iscrizione a ruolo del credito e, peraltro, l'unica parte processuale nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo richiamato da parte ricorrente.
Tanto premesso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione – chiedeva al Tribunale quanto segue: - nel merito, rigettare il ricorso, perché
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