Trib. Pescara, sentenza 16/02/2024, n. 307

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pescara, sentenza 16/02/2024, n. 307
Giurisdizione : Trib. Pescara
Numero : 307
Data del deposito : 16 febbraio 2024

Testo completo

1
N. R.G. 3014/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Federico Ria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in primo grado, iscritta al nr. 3014/20 R.A.C.C., vertente
TRA
Condominio “PALAZZO TURATI” (c.f.91096250682), sedente in Pescara alla via
Turati n.15, in persona dell'amministratore pro – tempore dott. Antonio Vittiglio, elettivamente domiciliato in Pescara al v.le Pindaro n.11 presso lo studio dell'Avv.
Lorenzo Ronca (c.f. [...]) che lo rappresenta e difende giusta procura, giusta procura speciale in atti;

ATTORE
NEI CONFRONTI DI
D'AN & D'AN EA Estate Srl C.F. e P.IVA 09357571000, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Rita D'AN, con sede in Roma, al
Viale Giulio Cesare n. 71, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Lorenzo del
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Federico (c.f. [...]) e dall'Avv. Antonella Zuccarini (c.f.
[...]), elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Pescara, P.zza Ettore Troilo 23,, giusta procura in atti;

CONVENUTO
E
IZ IO Srl in liquidazione (C.F: 01929190682), con sede in Pescara, alla via E.Toti. 36, in persona del legale rappresentante in carica, ivi domiciliato per le funzioni, ed elettivamente in Pescara, alla via Misticoni, 3, presso lo studio dell' Avv. Christopher Leone (C.F.:[...]), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;

CHIAMATO IN CAUSA
E
SAITEM S.r.l. (P.I. 00231640681), corrente in ES (Pe), alla via Vittorio
Emanuele II n. 40/3, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Di
NI sig. Raffaele, domiciliato per le funzioni presso la sede della società ed elettivamente in ES (PE) alla Via Vittorio Emanuele II n.40/3, presso lo studio dell' Avv. Cristina Di NI ([...]) del Foro di
Pescara, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
ALTRO CHIAMATO IN CAUSA
E
Ing. OL NC, nato a [...] il [...] e residente in [...], c.f. [...], elettivamente domiciliato in Pescara al Corso Umberto I n. 18, presso lo studio dell' Avv. LEONELLO BROCCHI (c.f. [...]), che lo
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rappresenta e difende nel presente procedimento - unitamente all'Avv. SANTA
ANTONUCCI (c.f. [...]) e con poteri anche disgiunti - giusta procura speciale in atti
ALTRO CHIAMATO IN CAUSA
E
Zurich Insurance Public Limited Company, Rappresentanza Generale per
l'Italia (già Zurich Insurance Ireland Limited), in persona del procuratore speciale dottor Pierfranco Gabasio (doc. 1), con sede in Milano - Via Benigno
Crespi n. 23 (c.f. 05380900968) rappresentata e difesa, per mandato speciale in atti, dall'avvocato Massimiliano Bonacina (c.f. [...]) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avvocato Stefano Antinarella (C.F.
[...]) sito in Pescara - Via di Villa Basile n. 19
ALTRO CHIAMATO IN CAUSA
E
Edilotario s.n.c. di Di NC R. & OT A., con sede legale in SC
(TE) , Via Turati n. 10, Part. IVA 01785330679, in persona del legale rappresentante pro tempore OT Alessio, elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso e nello studio dell'Avv. Daniele Di Furia, c.f.
[...], in SC (TE), alla Via Giardino n.21, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ALTRO CHIAMATO IN CAUSA
E società FRATELLI SECONETTI S.R.L. (P.IVA 00275970671), con sede a
Mutignano di Pineto (TE), alla via Fonte Antica n. 6, nella persona del legale
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rappresentante p.t., ditta D'FO AD EN con sede in Scafa, alla
Contrada Decontra, 130,
ALTRI CHIAMATI IN CAUSA CONTUMACI
oggetto: responsabilità ex rat. 1669 cc;
conclusioni: come da relativo verbale d'udienza, da ritenersi materialmente allegato
alla presente sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Condominio Palazzo Turati promuoveva davanti questo Tribunale, con atto di citazione del 23 febbraio 2020, un giudizio finalizzato ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla presenza, presso il compendio immobiliare, di vizi e difetti di costruzione.
La causa ordinaria era preceduta da un procedimento per Accertamento tecnico preventivo promosso dal Condominio stesso che si concludeva in data 12 agosto
2019 con il deposito dell'elaborato peritale predisposto dal Consulente tecnico
d'ufficio, ingegner Savino L'Erario.
Conveniva in particolare la società D'AN & D'AN EA Estate S.r.l. chiedendo: “NEL MERITO: - accertata e dichiarata la responsabilità della
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società convenuta D'AN & D'AN EA Estate Srl ai sensi dell'art. 1669
c.c.
1218 c.c., condannarla a corrispon-dere al “Condominio via Turati n. 15”, come in atti generalizzato, tutte le somme dovute a titolo di costi necessari per i lavori di rimozione vizi e ripristino secondo lex artis, emersi nel giudizio ex art.
696 bis c.p.c.
(r.g.n. 4423/2018), da eseguirsi sul relativo immobile, e in particolare euro 2.500,00 oltre iva per eliminare i difetti al massetto e al soffitto del piano interrato;
euro 3.500,00 oltre iva per eliminare le lesioni alla parete sud del fabbricato;
euro 15.000,00 oltre iva al metro quadro per eliminare i vizi dei frontalini dei balconi, da quantificarsi in corso di causa nella portata effettiva;
euro 35,00 oltre iva al metro lineare per rimuovere i difetti alle ringhiere, da quantificarsi nell'esatto ammontare;
euro 50,00 oltre iva al metro lineare per rimuovere i difetti alle ringhiere, da quantificarsi nell'esatto ammontare;
euro
800,00 oltre iva per eliminare la lesione alla soglia balcone;
ed ancora alle altre somme non potute quantificare al momento, oltre spese tecniche di sicurezza e direzione lavori e accessorie di legge, ovvero a tutte le somme, voci, titoli e causali come meglio indicati nell'elaborato peritale con relativi allegati, reso dal CTU
Ing. Savino L'Erario nel procedimento r.g.n. 4423/2018/2017, o quell'altra diversa maggiore o minor somma precisata e/o emergente in corso di causa, anche
a seguito di apposita consulenza, o ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. IV co. Dalla richiesta, e rivalutazione di legge. Con condanna della società alla refusione delle spese e compensi del presente giudizio, nonché di quello del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (r.g.n. 4423/2018) oltre alle spese e compensi liquidati al CTU.
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Si costituiva la società convenuta con comparsa di costituzione regolarmente depositata in data 25.11.2020, concludendo in via principale per “il rigetto della domanda in quanto in-fondata in fatto e diritto, nonché manlevare la società
D'AN & D'AN EA Estate s.r.l. in merito ai fatti di causa, poiché unici responsabili sono gli appaltatori”, chiedeva quindi di essere autorizzata alla chiamata in garanzia e manleva della società Saitem s.r.l.;
della società Orsini &
Blasioli s.r.l.;
della società F.lli Seconetti s.r.l.;
della società IZ IO
s.r.l.;
dell'Ing. NC Chiavaroli (direttore dei lavori);
della Zurich Insu- rance Company s.p.a. quale compagnia con cui aveva contratto polizza assicurativa.
Si costituivano i terzi chiamati in causa dalla D'AN, ad eccezione della società
F.lli Se-conetti srl, poi dichiarata contumace, concludendo come da rispettive costituzioni.
La società IZ IO s.r.l. chiedeva, altresì, di essere autorizzata a sua volta alla chiamata in causa della società UT snc e della ditta D'FO AD
EN, quali imprese subappaltatrici, per esserne garantita e manlevata in caso di ritenuta respon-sabilità e condanna. La seconda rimaneva contumace
A seguito di interruzione del giudizio per avvenuta sospensione dall'albo del procuratore nominato della società Saitem, il Condominio Palazzo Turati riassumeva il presente giudizio.
Veniva disposta integrazione peritale, affinché si procedesse alla compiuta quantificazione/attualizzazione di ogni danno derivante dai pretesi vizi e difetti come allegati da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio, ed all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni lo scrivente, in ragione della rilevata ipotesi di continenza fra il presente giudizio ed altro pendente dinanzi la Corte
d'Appello di L'Aquila, fra la società D'AN e la Orsini e Blasioli, disponeva la
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separazione del capo di domanda relativo alla richiesta di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della predetta terza chiamata, con formazione di un nuovo ed autonomo fascicolo sospeso in attesa dell'esito del giudizio di secondo grado.
Sulle conclusioni precisate dalle parti ed in atti trascritte, la causa viene ora in decisione.
Preliminarmente rileva lo scrivente come alcune parti abbiano proceduto al deposito, oltre che delle conclusionali e delle note sostitutive e di replica, anche di autonome note di replica, il cui deposito invece non era stato autorizzato, in quanto non previsto proprio nel modulo decisorio ex art. 281 quinquies secondo co. cpc.
Del contenuto di tali note pertanto non si terra' conto.
Nell'originario ricorso per atp, il Condominio istante esponeva quanto segue:
D'AN & D'AN EA Estate s.r.l. aveva realizzato il complesso residenziale, poi denominato Condominio Palazzo Turati, composto da un corpo di fabbrica di sei piani fuori terra e zona autorimessa, ubicati in Pescara alla via
Turati n.15, in forza di permesso a costruire n.230/2012 e denuncia inizio attività del 01.08.2013, successiva denuncia di inizio attività in sanatoria del 29.01.2014, ed ultima comunicazione di inizio attività datata 16.06.2015;

completati i lavori, nell'autunno 2015 il Comune di Pescara le rilasciava certificato di agibilità per tutte le unità immobiliari facenti parte del predetto complesso edilizio, censite in NCEU al fgl.23, part.lla n.844, con subalterni vari;

- dopo alcuni mesi dalla consegna degli appartamenti l'edificio cominciava a presentare problematiche di carattere costruttivo, riguardanti sia le parti comuni che le singole unità abitative, ed in particolare, tra le altre, infiltrazioni acqua dai balconi, con ammaloramento dei frontalini esterni e delle pareti adiacenti,
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scrostamento dell'intonaco;
lesioni sulla parete retrostante del fabbricato, visibile dall'area parcheggio;
lesioni presenti nei locali garage con relative infiltrazioni;
presenza di ruggine alle ringhiere dei balconi, sul cancello d'ingresso principale e pensilina;
problematiche contestate dal condominio alla società costruttrice con raccomandata del 12.10.2017.
Inquadramento giuridico della fattispecie.
L'art. 1669 c.c. disciplina allora oltre la rovina o il pericolo di rovina dell'opera per vizio del suolo o per difetto della costruzione, anche la distinta ipotesi che
l'opera stessa presenti gravi difetti, consistenti in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura.
I gravi difetti che danno luogo a responsabilità del costruttore nei confronti dell'acquirente ex art. 1669 c.c. sono ravvisabili non solo nell'ipotesi di rovina o di pericolo di rovina dell'immobile (peraltro nella fattispecie pure ricorrente almeno in parte), ma anche in presenza di fatti che, senza influire sulla stabilità, pregiudichino in modo grave la funzione cui l'immobile è destinato e dunque la godibilità e la fruibilità dello stesso sotto l'aspetto abitativo, come quando la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte e anche incidenti su elementi secondari e accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti) purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione (Tribunale Monza, 19/03/2013 e Cassazione civile, sez. II,
17/04/2013, n. 9370
).
Nella prospettata denuncia iniziale è evidente come si lamenti proprio (almeno) la realizzazione degli immobili de quibus da parte della ditta venditrice con materiali inidonei e/o non a regola d'arte e anche incidenti su elementi secondari e accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi,
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pavimentazione, impianti) purché tali da compromettere la sua funzionalità e
l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione.
L'art. 1669 c.c. poi, benché collocato tra le norme disciplinanti il contratto di appalto è diretto alla tutela della esigenza di carattere generale della conservazione e funzionalità degli edifici e degli altri
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