Trib. Firenze, sentenza 21/06/2024, n. 2001

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 21/06/2024, n. 2001
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 2001
Data del deposito : 21 giugno 2024

Testo completo

R.G. 13880/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado ISCRITTO al n. 13880/2023 R.G.

MA LU, nato il [...] a [...] e residente in [...], C.F. [...], rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv.
Andrea Ruocco, domiciliatario con Studio in Foggia alla Via Lustro n. 29 (pec: ruocco.andrea@avvocatifoggia.legalmail.it), per mandato in calce al ricorso
ATTORE contro
FINDOMESTIC BANCA s.p.a., con sede in Firenze, viale Belfiore 26 (codice fiscale/P.Iva 03562770481), iscritta all'Albo delle banche al n. 5396, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas Personal Finance S.A. – Gruppo BNP Paribas, in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore e legale rappresentante Dott. Chiaffredo Salomone, rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Barcali di Firenze (codice fi cale [...]), giusta procura generale alle liti conferitagli per atto autenticato dal Notaio Michele Santoro di Firenze in data 25/11/2014 – rep. 83369 (che si allega), presso lo studio del quale in Firenze, via Pellicceria 8 è elettivamente domiciliata, indicandosi in sandrobarcali@firenze.pecavvocati.it l'indirizzo di posta elettronica certificata e in 055.294435 il fax e per le notifiche e le comunicazioni
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, regolarmente notificato, il Sig. AN CI ha convenuto in giudizio Findomestic Banca SPA per sentire : A) accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, co. 3 c.c ;
B) Con condanna della società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.
Si è costituita in giudizio la convenuta , chiedendo: A) in via preliminare dichiararsi l'improcedibilità del ricorso ex art 5. D.Lvo n.28/2010 per mancato preventivo esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione;
B) nel merito il rigetto di tutte le domande avversarie in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze.
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La causa è stata istruita documentalmente e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.05.2024 ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c., previa discussione orale.
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Oggetto di causa sono due contratti di finanziamento stipulati con la Findomestic in data 17/03/2009 e
24/06/2009 per l'acquisto di elettrodomestici, collocati tramite i punti di vendita di due rivenditori appartenenti alla grande distribuzione, TLC spa di RA (Na) e LL & C srl a Giugliano (NA), e la richiesta di linea di credito con carta revolving.
A fondamento del ricorso, il sig. CI AN allega che detti contratti violano le norme sul collocamento e la distribuzione dei prodotti finanziari in quanto conclusi presso esercizi convenzionati con Findomestic s.p.a., ma non con un agente in attività finanziaria , come prescritto dalla normativa in materia, e che l'attività del negoziante non si era limitata alla distribuzione di una carta di pagamento, ma aveva, invero, raccolto una proposta contrattuale relativa all'apertura di una linea di credito utilizzabile anche mediante carta di credito di tipo revolving. Ha eccepito, altresì, la nullità dei suddetti contratti per avere la parte proponente assunto un obbligo sottoposto a condizione sospensiva meramente potestativa in violazione dell'art. 1355 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 TUB per mancanza di trasparenza e correttezza nel rapporto contrattuale tra l'intermediario e il cliente, poiché l'utilizzo di documentazione precontrattuale e contrattuale unitaria per due prodotti finanziari sostanzialmente diversi non poteva in alcun modo soddisfare il requisito della forma scritta imposta dalla normativa a pena di nullità.
Costituitasi in giudizio, parte resistente ha eccepito, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione prevista obbligatoriamente per le controversie in materia bancaria in forza dell'art. 5 D.lgs. n. 28/2010. Ha poi eccepito poi la malafede del ricorrente, in quanto, avendo per quasi tredici anni usufruito del credito concessogli in forza dei contratti sottoscritti , senza essersi mai preoccupato di verificare le condizioni contrattuali, avanza solo oggi eccezione di nullità e pretese restitutorie, quando sarebbe stato più ragionevole , semmai, invocare una cd “ nullità da protezione”, e non di certo la nullità dell'intero contratto. Ancora, ha eccepito, l'intervenuta decadenza dall'azione, dal momento che il ricorrente aveva sempre ricevuto regolarmente nel corso degli anni gli estratti conto bancari senza mai sollevare obiezioni, con conseguente definitiva approvazione degli stessi, come previsto dall'art. 1832 cc., nonché l'intervenuta prescrizione, sul presupposto che i movimenti e gli addebiti risalgono ad oltre dieci anni prima, oltre al fatto che, nel caso de quo, poichè il conto corrente del ricorrente risulta tuttora aperto, è da ritenersi inammissibile l'azione volta ad ottenere la ripetizione dell'indebito di un conto non ancora estinto. Nel merito , ha contestato la fondatezza della tesi di parte ricorrente in ordine alla asserita violazione della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, assumendo che la concessione di una apertura di credito a tempo indeterminato, che consente altresì di accedere ad ulteriori finanziamenti senza necessità di un nuovo contratto, bensì mediante il semplice uso di una carta di successiva emissione tramite fornitori di beni convenzionati, all'epoca della stipula del contratto era consentita, poichè i consumatori erano pienamente consapevoli di ciò che stavano firmando.
Secondo la tesi di parte resistente, il collocamento di una linea di credito con carta era, al tempo, consentito a soggetti diversi dagli agenti in attività finanziaria, ciò che non ha comportato la violazione della riserva di legge. Ha inoltre eccepito che il venditore si è limitato a raccogliere la domanda del cliente e non ha disposto alcuna concessione del credito, mentre è' stata poi la banca che ha valutato e verificato la domanda , per poi accettare e perfezionare il contratto dalla stessa stipulato, senza intermediari, col cliente.
Infine, ha contestato l'assunto, contenuto in varie pronunce del Tribunale di Firenze, sulla base del quale si ritiene che la violazione del D.lgs 374/99 comporterebbe la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 cc per violazione di norma imperativa,- avendo la materia trattata natura pubblicistica in quanto volta a regolamentare e disciplinare il settore del credito.
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Il ricorso è fondato e merita quindi di essere accolto per le motivazioni che seguono.

1. Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta dall'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, in quanto il D.l.vo 28/2010 ha previsto tale condizione con riferimento alle controversie rientranti in alcune materie tassativamente indicate, fra le quali non è riconducibile la causa in esame, vertente su un rapporto di finanziamento al consumo . In particolare, va ricordato come i contratti di finanziamento non siano riconducibili alle controversie finanziarie per le quali è prevista la condizione di procedibilità in esame, considerato come queste ultime riguardino solo il contenzioso intercorrente con intermediari finanziari in relazione a operazioni negoziali che trovano la loro disciplina nel T.U.F. ( dl.vo 58/98).

2. Ugualmente infondata deve, poi, ritenersi e dichiararsi l'eccezione di malafede sollevata dalla banca per avere il Sig. AN usufruito del finanziamento per anni senza obiettare alcunchè , ed avere solo adesso proceduto ad introdurre azione di accertamento, dal momento che non è sindacabile la tempistica con la quale il ricorrente fa valere l'illegittimità della pattuizione. L'iniziativa giudiziaria in essere non può quindi essere imputabile a comportamenti scorretti o posti in essere in violazione del principio di buona fede , dal momento che il Sig. AN ha provveduto periodicamente agli adempimenti frutto dei contratti , nell'ignoranza dell'invalidità degli stessi.
Parimenti infondate devono ritenersi le eccezioni di decadenza e prescrizione invocate dalla Banca a sostegno anche della precedente eccezione. In punto di decadenza va ricordato come, secondo l'opinione prevalente e condivisibile, l'estratto conto bancario sia considerato un mero documento contabile, atteso che le relative operazioni bancarie in esso riassunte e menzionate rappresentano l'esecuzione di un unico negozio da cui derivano il credito e il debito della banca verso il cliente. Pertanto, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quello della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano le partite inserite nel conto (cfr. Cass. n. 20221/2015, Cass. n. 26318/2008, Cass. 5/12/2003 n. 18626 , Cass.
26/7/2001 n. 10186, Cass. 25/7/2001 n. 10129) La Suprema Corte ha riconosciuto che l'approvazione o la mancata impugnazione del conto non comportano che il debito fondato su un negozio nullo, annullabile, inefficace o, comunque, su una situazione illecita, resti definitivamente incontestabile. Per quanto riguarda poi il termine di prescrizione applicabile è quello decennale ex art. 2946 cc: sul punto è intervenuta la Suprema Corte (Cass. 15 gennaio
2013, n. 798
) ,rilevando che il termine di prescrizione per l'azione di ripetizione non decorre nè dalla data di chiusura del conto, né dall'annotazione dell'addebito o dell'accredito, ma ciò che rileva è se il correntista abbia versato somme di denaro alla banca con finalità di adempimento del debito o no. La soluzione si fonda dunque sul discrimen tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie: se i versamenti effettuati dal correntista sono al di sotto del fido concesso dalla
Banca non hanno natura solutoria, in quanto funzionali al ripristino della provvista del conto corrente;
se invece sono extra fido, ovvero sul conto passivo non assistito da apertura di credito, hanno natura solutoria. Nella fattispecie in esame, essendo il credito revolving, come si vedrà, una forma di apertura di credito nella quale il fido si ricostituisce man mano che si effettuano i rimborsi, consentendo all'utilizzatore di effettuare ulteriori spese, i pagamenti effettuati presentano una natura prettamente ripristinatoria, e non solutoria, in favore della Banca. Il dies
a quo del termine di prescrizione non può quindi iniziare a decorrere né dalla stipula del contratto, né tanto meno dalla contabilizzazione degli
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