Trib. Salerno, sentenza 26/09/2024, n. 4490

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 26/09/2024, n. 4490
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 4490
Data del deposito : 26 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la
seguente
S E N T E N Z A
nel processo iscritto al n. 11343/2019 del ruolo generale degli affari
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 29 maggio 2024 e pendente
TRA
RA D'IA, nato a [...] il [...] (C.F.
[...]), rappresentato e difeso, per procura in calce alla
citazione, dall'avvocato Andrea Vele (C.F. [...]), presso il cui
studio elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via Florignano n. 29
-attore-
E
Generali Italia S.p.A. (P. IVA 00885351007), in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Mogliano Veneto, alla via Marocchesa
n. 14, quale impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo
di garanzia per le vittime della strada per la Regione Campania, rappresentata
e difesa, per procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Luca
Apicella (C.F. [...]), presso il cui studio elettivamente
domicilia in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 45 -convenuta-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 20 novembre 2019, RA D'IA evocò in
giudizio dinanzi a questo Tribunale di Salerno Generali Italia S.p.A., quale
impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia
per le vittime della strada per la Regione Campania, per ottenerne la condanna
al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, che aveva subito in occasione del
sinistro verificatosi in Eboli, alle ore 16:00 circa del 31 luglio 2016, allorquando,
mentre stava percorrendo con il suo ciclomotore Piaggio PA targato
X74GX8 la contrada Cioffi, in direzione di Battipaglia, era stato fatto cadere al
suolo e scaraventato nell'adiacente canale da un'autovettura che, proveniente
da tergo, nel sorpassarlo, l'aveva urtato alla parte posteriore sinistra. L'attore
precisò che l'auto si era allontanata repentinamente, senza prestargli soccorso,
così rendendo impossibile annotare il suo numero di targa e la sua
identificazione, quindi chiese: “a) Accertare e dichiarare che il sinistro
individuato in premessa si è verificato per esclusiva colpa e responsabilità del
conducente dell'autovettura non identificata di cui in premessa dell'atto
introduttivo del giudizio e, per l'effetto b) Condannare la convenuta compagnia
di assicurazioni Generali Italia S.p.a., in persona del suo legale rapp.te pro
tempore, in qualità di impresa designata per la regione Campania dal F.G.V.S.,
al risarcimento di tutti i danni fisici e morali, nessuno escluso, riportati dal sig.
D'LI GE a seguito del sinistro per cui è causa, mediante il
pagamento in suo favore della somma che prudentemente si indica in €
25.000,00 e/o comunque in quella diversa somma risultanda da calcolarsi in
corso di causa anche a mezzo CTU medico-legale, di cui si chiede sin d'ora
pag. 2/17 l'ammissione. Il tutto maggiorato da interessi e rivalutazione dal dì del fatto fino
all'effettivo soddisfo;
c) condannare altresì la convenuta Compagnia di

assicurazioni al pagamento delle competenze professionali concernenti la fase
stragiudiziale della instauranda vertenza (ex D.M. 55/2014);
d) vittoria di spese,

diritti ed onorari del giudizio, oltre I.v.a. e Cnap come legge, rimborso forfettario
delle spese di lite bella misura del 15% ai sensi dell'art. 15 L.P., con
attribuzione allo scrivente procuratore in quanto antistatario.”
Generali Italia S.p.A., costituendosi il 14 febbraio 2020 quale impresa
designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le
vittime della strada per la Regione Campania, eccepì la violazione dele regole
in punto di negoziazione assistita, la nullità dell'atto di citazione, in quanto privo
degli elementi di fatto e diritto posti a fondamento della domanda risarcitoria,
l'improponibilità della domanda, per l'inosservanza delle prescrizioni di cui agli
artt. 145 e 148 C.d.A., e la sua infondatezza, anche con riferimento
all'ammontare dei danni reclamati, quindi chiese: “

1. In via preliminare, Voglia

l'On.le Tribunale, Voglia dichiarare la domanda proposta con atto di citazione
da D'IA RA improponibile, inammissibile, improcedibile e comunque
infondata in fatto e diritto.
Con la memoria integrativa del 15 luglio 2020, l'attore così precisò le sue
domande: “a) Accertare e dichiarare che il sinistro individuato in premessa si è
verificato per esclusiva colpa e responsabilità del conducente dell'autovettura
non identificata di cui in premessa dell'atto introduttivo del giudizio e, per
l'effetto b) Condannare la convenuta compagnia di assicurazioni Generali Italia
S.p.a., in persona del suo legale rapp.te pro tempore, in qualità di impresa
pag. 3/17 designata per la regione Campania dal F.G.V.S., al risarcimento di tutti i danni
fisici e morali, nessuno escluso, riportati dal sig. D'LI GE a seguito
del sinistro per cui è causa, mediante il pagamento in suo favore della somma
che prudentemente si indica in € 25.000,00 e/o comunque in quella diversa
somma risultanda da calcolarsi in corso di causa anche a mezzo CTU medico-
legale, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Il tutto maggiorato da interessi e
rivalutazione dal dì del fatto fino all'effettivo soddisfo;
c) Condannare parte

convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, nonchè al
pagamento di spese ed onorari relativi alla fase stragiudiziale, da distrarsi ed
attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Istruita con l'escussione di testimoni e lo svolgimento di una consulenza
tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attrice, la causa dopo alcuni
rinvii per motivi d'ufficio, fu riassegnata a questo giudice e, all'udienza del 9
maggio 2024, celebrata a norma dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle
parti, è stata riservata a sentenza, previa assegnazione dei termini per il
deposito di scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 18
settembre 2024.
2.- Le parti hanno così rispettivamente concluso:
- l'attore: “l'accoglimento della domanda vinte le spese”;

- la convenuta: “il rigetto della domanda, siccome infondata, chiedendone il
rigetto.
3.- Contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta, la domanda
attrice risulta preceduta da ripetuti inviti alla stipula di una convezione di
negoziazione assistita ex art. 2 e segg. del d.l. n. 132/2014, trasmessi con
pag. 4/17
messaggi di posta elettronica certificata il 26 gennaio 2017 e il 12 settembre
2019 agli indirizzi consap@pec.consap.it e
generaliitalia@pec.generaligroup.com, consegnati alle ore 15:25 e 10:10:49 di
quegli stessi giorni (v. allegato sub. 4 della produzione di parte attrice).
4.- È parimenti infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione,
sollevata da Generali Italia S.p.A. per la – ritenuta – omessa esposizione degli
elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, che questo giudice
condivide appieno, “l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non
solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle
sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio. Pertanto, non può
ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della
domanda, essendo necessario, per simile valutazione, che il petitum sia del
tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il
petitum sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo
presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o
solenni, poiché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni
usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo” (così Cass, Sez. 3,
sentenza n. 18783 del 28/08/2009, n. 18783. Cfr. pure Cass., Sez. 3, sentenza
n. 11751 del 15/05/2013
, così massimata: “La nullità della citazione comminata
dall'art. 164, comma 4, c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti
costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c.,
sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi
caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa
pag. 5/17 petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni
contenute
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