Trib. Bergamo, sentenza 11/11/2024, n. 1184
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Testo completo
N. 2144/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa F P, all'esito dell'udienza del 31.10.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, avvalendosi del termine previsto dall'art. 127 ter comma 3 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2144/2023 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. KOXHAJ ENKELED ricorrente contro ora denominata Controparte_1 CP_2
(Cod. Fisc. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. COPPOLA LORENA e dall'avv.
COPPOLA LUCIANO resistente
e contro
(Cod. Fisc. , in persona del legale rappresentante CP_3 P.IVA_2
pro tempore contumace
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OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio (ora Controparte_1 CP_2
e deducendo di essere stato assunto da
[...] CP_3 [...]
in data 2.2.2023, con un patto di prova della durata di 120 giorni Controparte_1
durante il quale il regime era quello della libera recedibilità;
ha precisato di essere stato distaccato presso con la quale la datrice di lavoro aveva CP_3
in essere un contratto di rete, e di avere poi rassegnato le proprie dimissioni il
16.3.2023. Ha lamentato di non avere ricevuto né la copia delle buste paga di febbraio e marzo 2023, né la retribuzione relativa al mese di marzo 2023 e alle spettanze di fine rapporto, per € 1.729,41 lordi. Ha poi evidenziato l'invalidità del patto di stabilità contenuto nel contratto di lavoro e quindi l'inesigibilità, da parte della ex datrice di lavoro, della somma di € 2.000,00 prevista come penale per la sua violazione. Ha infine eccepito l'illegittimità delle richieste, formulate in via stragiudiziale dall' di pagamento della somma di € Controparte_1
688,60 e di € 2.500,00 rispettivamente per i sinistri del 3.3.2023 e del 14.3.2023.
Ha quindi concluso chiedendo la condanna di entrambe le società convenute, in via solidale ai sensi dell'art. 29 d.lgs 276/2003, al pagamento della somma di €
1.729,41 lordi per la retribuzione del mese di marzo 2023 e per le spettanze di fine rapporto, nonché la condanna della sola alla Controparte_1 consegna delle buste paga e alla ripetizione di quanto “eventualmente” trattenuto
a titolo di risarcimento del danno per i sinistri del 3 marzo e 14 marzo 2023 e per la penale di cui al patto di stabilità.
Si è ritualmente costituita in giudizio che ha Controparte_1
eccepito la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c.;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, deducendo di aver versato in favore del ricorrente in data
15.3.2023 la somma netta di € 2.004,28;
ha spiegato domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento di € 6.651,66 a titolo di
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risarcimento del danno per i sinistri cagionati il 3.3.2023 e il 14.3.2023 nonché della “indennità contrattuale per violazione del patto di stabilità”.
Nessuno si è costituito in giudizio per nonostante la regolarità della CP_3
notifica del ricorso introduttivo;
il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, ha fissato l'udienza del 31.10.2024 per discussione, sempre in modalità di trattazione scritta.
Nelle note di trattazione il ricorrente ha dato atto che la convenuta “
[...]
ha mutato denominazione in “ Controparte_1 Controparte_2
Il Giudice nuovo assegnatario, esaminate le note di trattazione pervenute, ha quindi definito il giudizio con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2.1.- Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di nullità del ricorso formulata dalla resistente.
Difatti, nel rito di lavoro, per dichiarare la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile
l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (tra le molte: Cass. Civ. Sez.
Lav. sent. n. 7199 del 22.3.2018). Non ricorre tale ipotesi nel presente giudizio poiché l'atto introduttivo descrive le ragioni in fatto e in diritto che fondano le pretese di parte ricorrente sicché, a parere di questo giudice, non è ravvisabile la totale “impossibilità” di individuare l'oggetto e le ragioni in fatto e diritto della domanda, richiesta dalla giurisprudenza sopra richiamata.
2.2.- Le domande formulate dal ricorrente di condanna della convenuta alla consegna delle buste paga e al pagamento delle retribuzioni del mese di marzo
2023 e delle spettanze di fine rapporto sono fondate.
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In primo luogo, la convenuta nulla ha replicato in riferimento alla dedotta mancata consegna delle buste paga (né, peraltro, esse sono state allegate al momento della costituzione in giudizio) sicché, in assenza di contestazione e di prova contraria, la domanda deve essere accolta.
Quanto al pagamento delle differenze retributive, la convenuta si è limitata ad affermare di avere corrisposto tutto il dovuto, avendo versato a mezzo bonifico la somma di € 2.004,28 “riconosciuta dallo stesso ricorrente (cfr all. 6 ricorso introduttivo)”: basti tuttavia rilevare che parte ricorrente ha sì riconosciuto di aver percepito la somma netta di € 2.004,28, ma ha precisato che essa costituisce il corrispettivo della retribuzione del mese di febbraio 2023. La parte ricorrente ha quindi redatto i conteggi relativi alle differenze retributive per il periodo dal
1° al 16 marzo 2023 e per le spettanze di fine rapporto. La circostanza è peraltro confermata documentalmente dalla causale del bonifico di € 2.004,28 effettuato dalla convenuta, che espressamente reca quale dicitura “saldo stipendio febbraio
2023” (vedasi doc. 6 fascicolo ricorrente), con ciò smentendo all'evidenza la tesi della società.
Sulla quantificazione delle differenze retributive, il ricorrente ha allegato
l'ammontare del credito vantato pari a complessivi € 1.729,41 (di cui € 750,82= lordi a titolo di retribuzione maturata dal 1° al 16 marzo 2023, € 500,55= lordi a titolo di retribuzioni differite, € 274,80= lordi a titolo di ferie ed ex festività non godute, € 203,24= a titolo di TFR), calcolata come da conteggi depositati in giudizio. I menzionati conteggi, resisi necessari stante l'omessa consegna al lavoratore delle buste paga, sono esenti da errori di calcolo e sono stati elaborati sulla base del CCNL Autoferrotrianvieri, correttamente individuato, applicabile al rapporto di lavoro in oggetto e peraltro non contestato dalla resistente. Parte convenuta non ha poi fornito la prova dell'avvenuto pagamento della residua somma reclamata dal ricorrente, né ha contestato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa F P, all'esito dell'udienza del 31.10.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, avvalendosi del termine previsto dall'art. 127 ter comma 3 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2144/2023 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. KOXHAJ ENKELED ricorrente contro ora denominata Controparte_1 CP_2
(Cod. Fisc. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. COPPOLA LORENA e dall'avv.
COPPOLA LUCIANO resistente
e contro
(Cod. Fisc. , in persona del legale rappresentante CP_3 P.IVA_2
pro tempore contumace
Pag. 1 di 12
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio (ora Controparte_1 CP_2
e deducendo di essere stato assunto da
[...] CP_3 [...]
in data 2.2.2023, con un patto di prova della durata di 120 giorni Controparte_1
durante il quale il regime era quello della libera recedibilità;
ha precisato di essere stato distaccato presso con la quale la datrice di lavoro aveva CP_3
in essere un contratto di rete, e di avere poi rassegnato le proprie dimissioni il
16.3.2023. Ha lamentato di non avere ricevuto né la copia delle buste paga di febbraio e marzo 2023, né la retribuzione relativa al mese di marzo 2023 e alle spettanze di fine rapporto, per € 1.729,41 lordi. Ha poi evidenziato l'invalidità del patto di stabilità contenuto nel contratto di lavoro e quindi l'inesigibilità, da parte della ex datrice di lavoro, della somma di € 2.000,00 prevista come penale per la sua violazione. Ha infine eccepito l'illegittimità delle richieste, formulate in via stragiudiziale dall' di pagamento della somma di € Controparte_1
688,60 e di € 2.500,00 rispettivamente per i sinistri del 3.3.2023 e del 14.3.2023.
Ha quindi concluso chiedendo la condanna di entrambe le società convenute, in via solidale ai sensi dell'art. 29 d.lgs 276/2003, al pagamento della somma di €
1.729,41 lordi per la retribuzione del mese di marzo 2023 e per le spettanze di fine rapporto, nonché la condanna della sola alla Controparte_1 consegna delle buste paga e alla ripetizione di quanto “eventualmente” trattenuto
a titolo di risarcimento del danno per i sinistri del 3 marzo e 14 marzo 2023 e per la penale di cui al patto di stabilità.
Si è ritualmente costituita in giudizio che ha Controparte_1
eccepito la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c.;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, deducendo di aver versato in favore del ricorrente in data
15.3.2023 la somma netta di € 2.004,28;
ha spiegato domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento di € 6.651,66 a titolo di
Pag. 2 di 12
risarcimento del danno per i sinistri cagionati il 3.3.2023 e il 14.3.2023 nonché della “indennità contrattuale per violazione del patto di stabilità”.
Nessuno si è costituito in giudizio per nonostante la regolarità della CP_3
notifica del ricorso introduttivo;
il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, ha fissato l'udienza del 31.10.2024 per discussione, sempre in modalità di trattazione scritta.
Nelle note di trattazione il ricorrente ha dato atto che la convenuta “
[...]
ha mutato denominazione in “ Controparte_1 Controparte_2
Il Giudice nuovo assegnatario, esaminate le note di trattazione pervenute, ha quindi definito il giudizio con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2.1.- Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di nullità del ricorso formulata dalla resistente.
Difatti, nel rito di lavoro, per dichiarare la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile
l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (tra le molte: Cass. Civ. Sez.
Lav. sent. n. 7199 del 22.3.2018). Non ricorre tale ipotesi nel presente giudizio poiché l'atto introduttivo descrive le ragioni in fatto e in diritto che fondano le pretese di parte ricorrente sicché, a parere di questo giudice, non è ravvisabile la totale “impossibilità” di individuare l'oggetto e le ragioni in fatto e diritto della domanda, richiesta dalla giurisprudenza sopra richiamata.
2.2.- Le domande formulate dal ricorrente di condanna della convenuta alla consegna delle buste paga e al pagamento delle retribuzioni del mese di marzo
2023 e delle spettanze di fine rapporto sono fondate.
Pag. 3 di 12
In primo luogo, la convenuta nulla ha replicato in riferimento alla dedotta mancata consegna delle buste paga (né, peraltro, esse sono state allegate al momento della costituzione in giudizio) sicché, in assenza di contestazione e di prova contraria, la domanda deve essere accolta.
Quanto al pagamento delle differenze retributive, la convenuta si è limitata ad affermare di avere corrisposto tutto il dovuto, avendo versato a mezzo bonifico la somma di € 2.004,28 “riconosciuta dallo stesso ricorrente (cfr all. 6 ricorso introduttivo)”: basti tuttavia rilevare che parte ricorrente ha sì riconosciuto di aver percepito la somma netta di € 2.004,28, ma ha precisato che essa costituisce il corrispettivo della retribuzione del mese di febbraio 2023. La parte ricorrente ha quindi redatto i conteggi relativi alle differenze retributive per il periodo dal
1° al 16 marzo 2023 e per le spettanze di fine rapporto. La circostanza è peraltro confermata documentalmente dalla causale del bonifico di € 2.004,28 effettuato dalla convenuta, che espressamente reca quale dicitura “saldo stipendio febbraio
2023” (vedasi doc. 6 fascicolo ricorrente), con ciò smentendo all'evidenza la tesi della società.
Sulla quantificazione delle differenze retributive, il ricorrente ha allegato
l'ammontare del credito vantato pari a complessivi € 1.729,41 (di cui € 750,82= lordi a titolo di retribuzione maturata dal 1° al 16 marzo 2023, € 500,55= lordi a titolo di retribuzioni differite, € 274,80= lordi a titolo di ferie ed ex festività non godute, € 203,24= a titolo di TFR), calcolata come da conteggi depositati in giudizio. I menzionati conteggi, resisi necessari stante l'omessa consegna al lavoratore delle buste paga, sono esenti da errori di calcolo e sono stati elaborati sulla base del CCNL Autoferrotrianvieri, correttamente individuato, applicabile al rapporto di lavoro in oggetto e peraltro non contestato dalla resistente. Parte convenuta non ha poi fornito la prova dell'avvenuto pagamento della residua somma reclamata dal ricorrente, né ha contestato
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