Trib. Trani, sentenza 07/11/2024, n. 2168
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Testo completo
n.1967/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia individuale di lavoro tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 degli avv.ti ARBORE SAVINO c.f. e DI TOMMASO C.F._1
CATALDO -c.f. ;
C.F._2
-parte ricorrente-
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
-con l'assistenza e difesa degli avv.ti TOSCANO NICOLA ROBERTO -
c.f. e GIAMPALMO GAETANO -c.f. ;
C.F._3 C.F._4
-parte resistente- all'udienza del 06/11/2024 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 29/03/2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante la
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) accertare
e dichiarare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della
in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, con sede a Bitonto in via Ten Speranza n. 10, p.iva
, con le modalità, i periodi, gli orari e le mansioni P.IVA_1
1
indicati in narrativa e, per l'effetto, B) condannare la società resistente, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento della complessiva somma di € 41.431,21 per le causali dettagliatamente sopra indicate”.
I.1. - A fondamento della propria pretesa economica, il ricorrente ha dedotto che era stato assunto dalla con CP_1
“fittizio” contratto part-time a tempo indeterminato del
25/11/2016, con qualifica e mansioni di addetto alle operazioni ausiliarie di vendita riconducibili al IV livello del CCNL
Commercio;
che tale assunzione era avvenuta secondo la disciplina di avviamento al lavoro per persone diversamente abili (art. 9, commi 1 e 3, L. n. 68/99);
che aveva prestato la propria attività lavorativa presso la sede del punto vendita del supermercato denominato “Primo Prezzo”, sito in Bisceglie alla via della
Libertà n. 206, fino al 09/11/2020 ovvero fino a quando era stato licenziato per presunto giustificato motivo soggettivo;
che, contrariamente a quanto previsto dal contratto, fino al 10/10/2017 aveva sempre lavorato dal lunedì al sabato dalle 9.45 alle 21.45 con pausa pranzo di mezz'ora o dalle 7.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 21.00, oltre che, a domeniche alternate, dalle 9.00 alle
13.30;
che, nello stesso periodo, aveva svolto mansioni (addetto
a riporre la merce sugli scaffali, ad apporre i relativi prezzi, a gestire la cassa e gli ordini della merce da acquistare) riconducibili al III livello, CCNL Commercio, con diritto al corrispondente e superiore trattamento economico;
che solo dall'11/10/2017 aveva effettivamente lavorato dal lunedì al sabato per 4 ore al giorno, come da contratto, avendo svolto da quel momento in poi le stesse mansioni precedenti eccetto quella riguardante la gestione degli ordini dei prodotti. Pertanto, il ricorrente ha chiesto la condanna della società ex datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive derivanti dall'espletamento di mansioni superiori e dal sostanziale svolgimento del rapporto di lavoro in modalità full-time fino al
10/10/2017, come da conteggi allegati al ricorso introduttivo.
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II. - Ritualmente costituitasi in giudizio, la società resistente ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, contestando sia l'effettivo espletamento di mansioni superiori sia lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità full-time per il periodo dedotto in ricorso.
III. - All'esito dell'esame delle risultanze dell'attività istruttoria, si ritiene che la domanda attorea è infondata e il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
III.1. - L'odierno ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento di differenze retributive derivanti dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società resistente Se non vi è CP_1 dubbio circa la durata del rapporto lavorativo e il luogo in cui si è svolto (come da documentazione allegata in atti), non può ritenersi che il ricorrente abbia adempiuto all'onere della prova, sullo stesso gravante a norma dell'art. 2697 c.c., dell'espletamento di mansioni corrispondenti ad un inquadramento superiore e dell'osservanza dell'orario di lavoro come descritto nel proprio atto introduttivo.
III.2. - Con riguardo alla prova dell'espletamento di mansioni superiori occorre rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere [Cass. Sez. Lav., Ordinanza n.30580 del
22/11/2019 (Rv. 655877 - 01)], «Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata
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applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001».
III.2.1. - In applicazione del suddetto principio, occorre anzitutto procedere all'accertamento delle attività lavorative svolte in concreto dal ricorrente. Come emerso nel corso del giudizio, le mansioni espletate dal lavoratore sono riconducibili al IV livello, CCNL Commercio, conformemente a quanto previsto dal contratto lavorativo