Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 6

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 6
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 622/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
LI JI IN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. IOVINO ANTONIO
Parte ricorrente contro
NP (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. MAIO ROBERTO
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.3.2019, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito
n.322 2018 00061975 34 000 del 24.12.2018 emesso da NP sede di Brescia, notificato in data
4.2.2019, concernente contributi IVS della gestione commercianti, somme aggiuntive e interessi di mora per il periodo 2013, per l'importo di €22.879,38 (doc.1 ric).
L'avviso di addebito trae fondamento dall'accertamento svolto dalla Guardia di Finanza in data

7.11.2013 presso la sede della società MA e ON AS di IN IA MI, svolgente attività di riparazione di computer e telefoni cellulari, di cui il IN IA MI era socio accomandatario, con una partecipazione al capitale sociale del 50%.
Nel corso dell'accertamento, la Guardia di Finanza ha raccolto le dichiarazioni di quattro dipendenti presenti presso la sede della società e ha constatato, mediante tre distinti verbali redatti il 9.12.2013
(docc. 2, 3, 4 ric.), che il compenso percepito dai dipendenti nel corso dell'anno era superiore rispetto a quello contabilizzato nel libro unico del lavoro, riscontrando che complessivamente ai quattro dipendenti erano stati corrisposti nel 2013 ulteriori emolumenti per €12.080,88. pagina 1 di 10
I suddetti verbali sono stati trasmessi a Agenzia delle Entrate che ha utilizzato quanto emerso da essi quale base per una rettifica analitico induttiva del reddito d'impresa e del volume d'affari della società, come da avviso di accertamento n.T9H02B101595/2017 (doc. 5 ric.), accertando un maggior reddito
d'impresa di €163.078,00, a fronte di €33.207,00 indicati in dichiarazione dei redditi.
Con avviso di accertamento n.T9H01B101600/2017 (doc. 6 ric.) notificato al socio IN IA MI,
Agenzia delle Entrate ha imputato a quest'ultimo la quota di maggior reddito d'impresa accertata nei confronti della società, corrispondente alla sua partecipazione al capitale sociale (50%), conseguentemente liquidando la maggiore Irpef dovuta da IN IA MI in €24.567,0.
Altro analogo avviso di accertamento (n. T9H01B101605/2017) è stato emesso nei confronti del socio accomandante HE UI.
Con tre distinti ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale, la società e i due soci hanno impugnato
i tre avvisi di accertamento (doc. 10 ric.).
La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n.226/2018 ha rigettato i tre ricorsi riuniti
(doc.11 ric.).
Avverso tale sentenza in data 13.3.2019 IN IA MI e la società MA e ON AS hanno proposto appello alla Commissione Tributaria Regionale (doc.12 ric.) che, con sentenza 4015/2021, ha accolto
l'appello, annullando gli avvisi di accertamento (sentenza prodotta dal ricorrente con atto di deposito
19.11.2021)
Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione e, nel corso del relativo giudizio, il contribuente ha aderito all'istituto della definizione agevolata delle liti pendenti (doc. da 14 a 17 ric.);
avendo Agenzia delle Entrate constatato il perfezionamento della definizione agevolata, la Corte di
Cassazione ha emesso in data 27.12.2023 decreto di estinzione del processo (doc.18 ric.).
***
Come risulta da quanto esposto, la controversia tributaria tra il contribuente e Agenzia delle Entrate, relativa al medesimo avviso di accertamento da cui è derivata l'obbligazione contributiva dedotta da
NP, si è conclusa per effetto della definizione agevolata e, sugli effetti nel presente giudizio della definizione agevolata, si rileva quanto segue.
La Corte di Cassazione S.L., con la recente sentenza 31345/2024, ha ribadito che “Per giurisprudenza costante di questa Corte, la definizione concordata della lite fiscale persegue l'esclusiva finalità di sfoltire il contenzioso tributario e non incide in alcun modo sul contenuto e sulla portata presuntiva dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Tale atto serba, dunque, intatta la sua efficacia ai
pagina 2 di 10 fini extrafiscali, nel calcolo dei contributi NP a percentuale sul maggior reddito (Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21541).
Ne deriva che il consolidamento e la definitività dell'accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo dalla resistenza dell'obbligato e, pertanto, dall'offerta di prove di segno contrario. In assenza di contestazione, i fatti, oggetto dell'accertamento, devono reputarsi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva (Cass., sez. lav., 3 ottobre 2019, n. 24774).
Così anche Cass. S.L. 14194/2021 che, a sua volta richiama i principi espressi da Cass.950/2021, e che ai fini che qui rilevano, esaminato il tenore letterale delle norme afferenti l'istituto
definizione concordata delle liti fiscali (D.L. n. 98 del 2011, art.39, comma 12 e L. n. 289 del 2002, art. 16) e la finalità espressamente indicata dal legislatore nella rubrica dell'art. 39, ha affermato che: la ripartita collocazione delle disposizioni tra gli articoli orienta l'interprete nel tenere su piani distinti le misure deflative, del contenzioso fiscale e previdenziale;
inoltre, nel testo dell'art.39 non si rinviene alcun elemento che permetta di saldare le due disposizioni al punto da ritenere che la definizione concordata del giudizio tributario estenda gli effetti sulla rideterminazione totale o parziale del presupposto impositivo accertato dall'Agenzia ai fini extrafiscali, quali i contributi previdenziali calcolati a percentuale sul reddito;
neanche appare percorribile una diversa soluzione interpretativa, in via analogica, in quanto il chiaro dettato normativo è effetto di una precisa scelta del legislatore che, là dove ha inteso estendere ai contributi previdenziali gli effetti della definizione degli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle

Entrate, lo ha previsto espressamente (…)diversamente da tali istituti, comportanti una rideterminazione del reddito imponibile, l'unico effetto della definizione agevolata ex D.L. n. 98 cit., art. 39, comma 12, è costituito dalla chiusura della lite fra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate a fronte del pagamento di un importo pari ad una percentuale ridotta dell'imposta in contestazione e la definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto dell'atto di accertamento dell'Agenzia e non importa definitività, propriamente detta, dell'accertamento compiuto dall'Agenzia ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, la cui efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi NP a percentuale sul maggiore reddito, rimane impregiudicata;

Deriva dalle affermazioni della Corte di Cassazione sopra riportate, e che sono condivise e fatte proprie, che il sopraggiungere della definizione concordata della lite fiscale non priva di valore probatorio l'originario accertamento tributario su cui si fonda il credito dedotto da NP.
Il valore di tale
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