Trib. Foggia, sentenza 06/03/2024, n. 829
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa EN di Leo, dopo l'udienza del 06.03.2024, tenuta ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9949/2022 del Ruolo Generale Lavoro, vertente
TRA
RE SQ, rappresentato e difeso dall'avv.to Giacomo AN Celentano
RICORRENTE
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto (avv.ti PA Sedda e Amodio
Marzocchella)
RESISTENTE
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi nominativi degli braccianti agricoli, mancato pagamento prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione;
indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.12.2022, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere un bracciante agricolo ed in quanto tale regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del
Comune di residenza, ha esposto di aver lavorato nell'anno 2021, per 103 giornate (dal
19.03.2021 al 31.05.2021), alle dipendenze dell'azienda agricola “F.A. Service Società Agricola
S.r.l.” ed ha censurato l'operato dell'INPS laddove ha totalmente cancellato tali giornate dagli elenchi OTD.
1
Il ricorrente ha aggiunto di aver proposto tempestivo ricorso amministrativo avverso la suddetta cancellazione.
Il ricorrente in esame si è, altresì, doluto del mancato pagamento dell'indennità di DS/Agr.
2021, quantificata in €.2.586,95 e degli ANF 2021.
Il RE, inoltre, ha esposto di aver ricevuto dall'INPS, tramite raccomandata A/R, un provvedimento datato 27.07.2022, contenente la richiesta di restituzione delle somme a suo tempo corrispostegli a titolo di indennità di malattia per il periodo dal 28.04.2022 al 15.05.2022, pari ad euro 412,50.
Parte ricorrente ha, infine, eccepito la nullità dei provvedimenti di disconoscimento in quanto adottati in violazione degli artt. 3 e 7 della L. 241/1990.
Tanto premesso, ha chiesto all'adito Tribunale di: “
1. dichiarare illegittimo il provvedimento di cancellazione del Sig. RE PASQUALE, dagli elenchi dei braccianti agricoli del comune di CAGNANO VARANO per l'anno 2021 per tutti i motivi sopra esposti;
2. in conseguenza dichiarare il diritto dell'istante ad essere riscritto negli elenchi nominativi agricoli del Comune di CAGNANO VARANO per l'anno 2021 per 103 giornate, oltre che per quelle non contestate;
3. per l'effetto ordinarne all'I.N.P.S., in persona del suo Presidente pro-tempore, la reiscrizione nei predetti elenchi e per il numero di giornate illegittimamente cancellate;
4.
Dichiarare che l'istante ha diritto di percepire sia il trattamento di disoccupazione per l'anno
2021 e per gg. 104, così come previsto dall'art. 1 commi 55-56-e 57 della L. 247/2007 e ai sensi dell'art. 1 comma 4 , 5 e 17 D. L. n° 2 del 10/01/2006 conv. in L. n. 81 del 11/03/2006, sia gli assegni per il nucleo familiare;
5. Per l'effetto condannare l'INPS, in persona del suo
Presidente pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente sia della indennità di disoccupazione agricola liquidata nella misura e con le modalità indicate in narrativa, per complessivi € 2.586,95, o nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, sulle debende somme, oltre gli assegni per il nucleo familiare composto dal coniuge e 4 figli a suo carico;
6. dichiarare che
l'indebito comunicato, al ricorrente, dall'INPS per complessivi € 412,50 non è ripetibile e conseguentemente ordinarne all'ENTE convenuto l'annullamento;
7. condannare l'INPS, in persona del suo Presidente pro-tempore, alla restituzione, in favore del ricorrente, delle eventuali somme, medio tempore, recuperate, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
8.
Condannare l'I.N.P.S. al pagamento delle spese ed onorari del giudizio oltre rimborso forfettario ex D.M n.147/2022, CNAP e IVA, con distrazione in favore dell'Avv. Giacomo
AN Celentano che dichiara di anticipare le prime e non avere riscosso i secondi”.
2
Si è tempestivamente costituito l'INPS, il quale, nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle avverse pretese, invocandone il rigetto, con il favore delle spese di lite.
Acquisita la documentazione originariamente prodotta dalle parti, dopo l'udienza del 6.3.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa, previa acquisizione di note di trattazione scritta da almeno una delle parti, con la presente sentenza depositata telematicamente.
*****
1. – Preliminaremnte, si deve dare atto dell'infondatezza delle doglianze del ricorrente, relative all'asserita violazione, da parte dell'INPS, delle regole sul procedimento amministrativo (nella specie, artt. 3 e 7 della L. 241/1990).
Ed invero, è stato più volte affermato che il procedimento di iscrizione/cancellazione dei braccianti agricoli negli elenchi (oggi telematici) non soggiace alle regole di cui alla L. 241/1990, trattandosi di procedimento speciale con regole proprie.
Ex multis, C. App. Bari, sezione Lavoro, sent. n. 1111/2018: “In questa materia, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli, non opera la regola prescritta, in via generale, dal L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L. n. 241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici (rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un indicazione dei termini da osservare per l'esercizio, in sede giudiziaria, del diritto invocato). Inoltre deve escludersi che, in materia di accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo, oggetto di una regolamentazione in tutto diversa e speciale rispetto a quella relativa alle domande delle prestazioni previdenziali facenti carico all'INPS, possa trovare applicazione il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 e, con esso, la prescrizione di cui al comma
5, che impone all'Istituto previdenziale l'onere di indicare ai richiedenti le prestazioni i gravami amministrativi che possono essere proposti, a quali organi devono essere presentati e entro quali termini, nonché di precisare i presupposti e i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.
Senza dire che, con la recente sentenza n. 12718 del 2009, le Sezioni unite della Suprema Corte hanno affermato che l'inosservanza, da parte dell'Istituto previdenziale, del detto comma 5 costituisce una mera irregolarità e non è, comunque, di ostacolo al decorso del termine di decadenza (anch'esso di carattere sostanziale) previsto dallo stesso art. 47 per l'esercizio
3 dell'azione giudiziaria (Cass. 17228/2010). Ancora (v. Cass. n. 20604/2014), la natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione in favore dell'assicurato comporta che
l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne consegue che l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all'Istituto, salva, in tal caso, la possibilità di chiedere il risarcimento del danno, qui, comunque, non reclamato”.
Sulla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato e sulla conseguente mancata incidenza sul correlato rapporto obbligatorio di eventuali inosservanze, da parte del competente Istituto Previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni di cui alla L. 241/1990, si veda anche
Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 19140/2020.
Peraltro, nella specie, il provvedimento di cancellazione appare, sia pur succintamente, motivato:
“…a seguito degli accertamenti effettuati sono state apportate le seguenti variazioni alle giornate indicate nell'elenco annuale”.
Trattasi di motivazione che, sia pure estremamente sintetica, consente all'interessato di comprendere che la variazione delle giornate è conseguita ad accertamenti ispettivi.
2. - Nel merito, le domande attoree sono infondate e devono essere respinte sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094
c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993;
ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in
4
giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995;
Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.
7845 e, più di recente, Cass. 14296/2011).
Tali principi sono stati ribaditi sia
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