Trib. Milano, sentenza 18/01/2024, n. 592
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Testo completo
R.G. 9578/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9578/2021 promossa da:
CO AD OB IS DI RHO (C.F. 86502480154), con il patrocinio dell'avv. PANIGO GUERRA FABRIZIO e UE LA ([...]) elettivamente domiciliato in VIA DEI MARTIRI, 4 20017 RHOpresso il difensore avv. PANIGO
GUERRA FABRIZIO
ATTORE contro
INTESA SANPAOLO VITA S.P.A. (C.F. 02505650370), con il patrocinio dell'avv. SALAMI
GIULIA e elettivamente domiciliato in Viale Regina Margherita, 39 20122 MILANO presso il difensore avv. SALAMI GIULIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il CO AD OB IS DI RHO ha convenuto in giudizio la INTESA
SANPAOLO VITA s.p.a. per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
Nel merito: accertata e dichiarata la qualità di erede universale del Collegio Padri Oblati Missionari di
Rho in relazione alle disposizione della de cuius AR FR contenute nel testamento olografo pubblicato in data 01 febbraio 2011 a firma del notaio Dott.ssa Elena Peperoni, Rep. N. 5208 Raccolta
n. 2785, condannare Intesa San Paolo Vita S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore - al pagamento in favore dell'attore dell'indennizzo dovuto a termini di polizza quantificato in Euro 15.000,00, o in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno da svalutazione monetaria e con gli interessi dal dovuto al saldo effettivo, oltre alle spese di
pagina 1 di 6
mediazione di cui alla ipotesi di fattura in atti o quella maggior o minor somma. Nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. anche ultimo comma, da liquidarsi in via equitativa e da corrispondersi oltre rivalutazioni ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Si è costituita INTESA SANPAOLO VITA s.p.a. con comparsa di risposta del 16 luglio 2021 instando:
I. preliminarmente
1) autorizzare la chiamata in causa delle signore CA AR e IN AR e conseguentemente differire ex art. 269 c.p.c. la prima udienza allo scopo di consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163- bis c.p.c.;
II - nel merito, gradatamente
2) respingere le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto;
3) dichiarare a chi debba essere versato il capitale liquidabile della polizza Solidità n. 3351473.
Il g.i. – precedente assegnatario del ruolo – ha autorizzato il differimento dell'udienza al fine di consentire all'INTESA SANPAOLO VITA s.p.a. la chiamata delle terze parti CA AR e IN AR per il 26 gennaio 2022.
In quella sede la convenuta ha espressamente rinunciato alla chiamata in precedenza formulata ed il g.i.
– prendendone atto- ha concesso i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. e ha rinviato la causa all'udienza del 9 giugno 2022 (poi differita al 21 giugno 2022 in trattazione scritta). Con ordinanza dell'8 luglio 2022 ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27 settembre 2023.
Medio tempore il fascicolo è stato riassegnato in via definitiva al presente giudice (per ragioni di sgravio del ruolo del precedente a seguito di esonero per altro incarico) che ha confermato la citata udienza disponendone la trattazione scritta ex art. 127 – ter c.p.c.. Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente.
La domanda è infondata e va respinta in termini soggettivi per i motivi di cui appresso.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass.
SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533). Costituisce elemento dimostrativo della fondatezza del credito anche quel fatto o quella circostanza che non abbisogni di essere provata con gli ordinari mezzi di prova in quanto non oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto nella propria comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 115 comma secondo c.p.c. o, addirittura, qualora vi sia ammissione dei relativi fatti.
Nel caso in cui a fronte dell'allegazione specifica di una parte difetti la contestazione di controparte, non sussiste per il giudice del merito un vincolo di meccanica conformazione, in quanto egli può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza in tal modo allegata ove ciò emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto, tanto più che se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, a "fortiori" ciò vale per la valutazione della mancata contestazione (ex multis Cass. II, Ord. 31 maggio 2023, n. 15288). Peraltro la rituale acquisizione al processo di un mezzo di prova comporta il suo integrale utilizzo da parte del giudice, sia a favore, sia contro la parte che ne abbia chiesto l'ammissione, venendo in rilievo il principio dell'inscindibilità del contenuto del documento, alla cui stregua chi lo esibisce in giudizio non può selezionarne il contenuto per affermare i fatti favorevoli, espungendo quelli a sé contrari (Cass. I, 12 luglio 2023, n. 19820). pagina 2 di 6
L'attore fonda il proprio titolo sul suo asserito status di erede di FR AR in virtù del testamento olografo del 10 settembre 2003 e a seguito della (implicitamente dedotta) sostituzione ordinaria avvenuta a causa della premorienza dell'erede sostituita (madre della testatrice) IN AR. Il diritto di credito vantato è fondato sulla liquidazione dell'indennizzo della polizza sulla vita n. 3351473 stipulata da FR AR il 20 settembre 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9578/2021 promossa da:
CO AD OB IS DI RHO (C.F. 86502480154), con il patrocinio dell'avv. PANIGO GUERRA FABRIZIO e UE LA ([...]) elettivamente domiciliato in VIA DEI MARTIRI, 4 20017 RHOpresso il difensore avv. PANIGO
GUERRA FABRIZIO
ATTORE contro
INTESA SANPAOLO VITA S.P.A. (C.F. 02505650370), con il patrocinio dell'avv. SALAMI
GIULIA e elettivamente domiciliato in Viale Regina Margherita, 39 20122 MILANO presso il difensore avv. SALAMI GIULIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il CO AD OB IS DI RHO ha convenuto in giudizio la INTESA
SANPAOLO VITA s.p.a. per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
Nel merito: accertata e dichiarata la qualità di erede universale del Collegio Padri Oblati Missionari di
Rho in relazione alle disposizione della de cuius AR FR contenute nel testamento olografo pubblicato in data 01 febbraio 2011 a firma del notaio Dott.ssa Elena Peperoni, Rep. N. 5208 Raccolta
n. 2785, condannare Intesa San Paolo Vita S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore - al pagamento in favore dell'attore dell'indennizzo dovuto a termini di polizza quantificato in Euro 15.000,00, o in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno da svalutazione monetaria e con gli interessi dal dovuto al saldo effettivo, oltre alle spese di
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mediazione di cui alla ipotesi di fattura in atti o quella maggior o minor somma. Nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. anche ultimo comma, da liquidarsi in via equitativa e da corrispondersi oltre rivalutazioni ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Si è costituita INTESA SANPAOLO VITA s.p.a. con comparsa di risposta del 16 luglio 2021 instando:
I. preliminarmente
1) autorizzare la chiamata in causa delle signore CA AR e IN AR e conseguentemente differire ex art. 269 c.p.c. la prima udienza allo scopo di consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163- bis c.p.c.;
II - nel merito, gradatamente
2) respingere le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto;
3) dichiarare a chi debba essere versato il capitale liquidabile della polizza Solidità n. 3351473.
Il g.i. – precedente assegnatario del ruolo – ha autorizzato il differimento dell'udienza al fine di consentire all'INTESA SANPAOLO VITA s.p.a. la chiamata delle terze parti CA AR e IN AR per il 26 gennaio 2022.
In quella sede la convenuta ha espressamente rinunciato alla chiamata in precedenza formulata ed il g.i.
– prendendone atto- ha concesso i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. e ha rinviato la causa all'udienza del 9 giugno 2022 (poi differita al 21 giugno 2022 in trattazione scritta). Con ordinanza dell'8 luglio 2022 ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27 settembre 2023.
Medio tempore il fascicolo è stato riassegnato in via definitiva al presente giudice (per ragioni di sgravio del ruolo del precedente a seguito di esonero per altro incarico) che ha confermato la citata udienza disponendone la trattazione scritta ex art. 127 – ter c.p.c.. Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente.
La domanda è infondata e va respinta in termini soggettivi per i motivi di cui appresso.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass.
SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533). Costituisce elemento dimostrativo della fondatezza del credito anche quel fatto o quella circostanza che non abbisogni di essere provata con gli ordinari mezzi di prova in quanto non oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto nella propria comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 115 comma secondo c.p.c. o, addirittura, qualora vi sia ammissione dei relativi fatti.
Nel caso in cui a fronte dell'allegazione specifica di una parte difetti la contestazione di controparte, non sussiste per il giudice del merito un vincolo di meccanica conformazione, in quanto egli può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza in tal modo allegata ove ciò emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto, tanto più che se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, a "fortiori" ciò vale per la valutazione della mancata contestazione (ex multis Cass. II, Ord. 31 maggio 2023, n. 15288). Peraltro la rituale acquisizione al processo di un mezzo di prova comporta il suo integrale utilizzo da parte del giudice, sia a favore, sia contro la parte che ne abbia chiesto l'ammissione, venendo in rilievo il principio dell'inscindibilità del contenuto del documento, alla cui stregua chi lo esibisce in giudizio non può selezionarne il contenuto per affermare i fatti favorevoli, espungendo quelli a sé contrari (Cass. I, 12 luglio 2023, n. 19820). pagina 2 di 6
L'attore fonda il proprio titolo sul suo asserito status di erede di FR AR in virtù del testamento olografo del 10 settembre 2003 e a seguito della (implicitamente dedotta) sostituzione ordinaria avvenuta a causa della premorienza dell'erede sostituita (madre della testatrice) IN AR. Il diritto di credito vantato è fondato sulla liquidazione dell'indennizzo della polizza sulla vita n. 3351473 stipulata da FR AR il 20 settembre 2011
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