Trib. Vicenza, sentenza 27/03/2024, n. 694

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 27/03/2024, n. 694
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 694
Data del deposito : 27 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 6702/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6702/2020 promossa da:

LI SPA (C.F. 05032630963), con il patrocinio dell'avv. DAL BEN MARCO ANTONIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. DAL BEN MARCO ANTONIO
ATTORE IN RIASSUNZIONE
contro

EN TO (C.F. [...])
MA TT (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. SCARLASSARA PIER
CARLO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. SCARLASSARA PIER CARLO
SA AR (C.F. [...]), in qualità di ex socia accomandataria e liquidatrice di GARAGE AR DI AR ANDREA, SA & C. SAS IN
LIQUIDAZIONE (C.F. 03008120242) sciolta e posta in liquidazione in data 12.10.2016, con il patrocinio dell'avv. MAZZEO GAETANO elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. MAZZEO GAETANO
CATTOLICA ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 00320160237), con il patrocinio dell'avv. CORBO'
FILIPPO MARIA e dell'avv. PONCATO FRANCESCO MARIA elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE

Oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. – risarcimento del danno da sinistro stradale – terza trasportata – targa prova.

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CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 7 dicembre 2023 celebratasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. h) d.l. 18/2020 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 221 co. 4 d.l.
34/2020
e s.m.i.. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.

FATTO E PROCESSO

Va premesso che la causa è stata assegnata a questo giudice con provvedimento del Presidente del
Tribunale prot. n. 8478/2021 del 25.11.2021.
In punto di fatto e svolgimento del processo giova la sintesi seguente, in ossequio all'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge n. 69/2009.
Il presente giudizio nasce a seguito della riassunzione avanti all'intestato Tribunale da parte di AN
S.p.A. (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “AN”) del giudizio di legittimità esauritosi con la sentenza n. 17665/2020 resa dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, in data
6.3.2020, depositata in data 25.8.2020, con la quale è stato pronunciato il seguente principio di diritto
(art. 384 c.p.c.) in relazione al caso di specie:
il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata unicamente sui veicoli privi di carta di circolazione. Difatti, se la targa di prova presuppone l'autorizzazione ministeriale e se quest'ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l'apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Di talché dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere- ove ne ricorrono i presupposti- solo l'assicuratore del veicolo e non
l'assicuratore della targa di prova”. Per l'effetto, la Suprema Corte di Cassazione cassava la sentenza d'appello n. 1361/2018 pronunciata in data 9.5.2018 dal Tribunale di Vicenza, che aveva a sua volta sostanzialmente confermato le statuizioni della sentenza di primo grado n. 541/2010 pronunciata dal Giudice di Pace di Vicenza in data 5.4.2010, e rinviava la causa ex art. 383 co. 1 c.p.c. avanti al Tribunale di Vicenza in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché applicasse il principio di diritto enunciato alla fattispecie concreta.
In buona sostanza, la vicenda processuale va così riassunta.
In data 8.11.2003, TI MU (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “MU”) portava la propria autovettura Subaru Impreza, targata AW604CW, assicurata per la responsabilità civile con TO
Assicurazioni S.p.A. (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “TO”), oggi Genertel S.p.A., presso
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l'autofficina di ND RI, GA RI di RI ND, AN & C. s.a.s. (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “GA RI”) al fine di risolvere un problema meccanico alla stessa.
Ad ore 11.00 dello stesso giorno, ND RI si metteva così al volante del mezzo per verificarne la funzionalità, trasportandovi a bordo lo stesso MU e la signora NA NA (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “NA”), dopo essersi munito e aver portato a bordo la targa di prova assicurata con AN, numero AD 8910. Purtroppo, durante la marcia su via Del Sole in Vicenza, in direzione del casello autostradale di Vicenza Ovest, il conducente perdeva il controllo del veicolo e si schiantava contro il guardrail del lato opposto al proprio senso di marcia, a causa dell'alta velocità e dell'asfalto bagnato. Nel sinistro ND RI perdeva la vita mentre MU e NA riportavano lesioni personali.
In qualità di terza trasportata NA attivava così il giudizio di primo grado avanti all'Ufficio del
Giudice di Pace di Vicenza (RG n. 3611/2004) avente ad oggetto il risarcimento dei danni tutti quanti patiti a seguito dell'occorso, sia nei confronti di MU e TO, rispettivamente proprietario dell'auto e compagnia d'assicurazione per la RCA, sia nei confronti di GA RI e AN, rispettivamente titolare della targa prova utilizzata e relativa compagnia assicurativa.
Dopo l'espletamento dell'istruttoria orale e della consulenza tecnica d'ufficio medica la causa veniva trattenuta in decisione e con la sentenza n. 541/2010, pronunciata in data 5.4.2010 e depositata in data
14.6.2010, il Giudice di Pace di Vicenza così decideva:


PQM

- condanna in solido i convenuti GA RI s.a.s. in qualità di proprietario della targa prova AD 8910 e LI Subalpina s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'attrice NA NA della somma di euro 9.289,19 oltre agli interessi al tasso annuo del 3,5 % dal giorno del sinistro al saldo;
condanna altresì in solido i convenuti GA

RI s.a.s. in qualità di proprietario della targa prova AD 8910 e LI Subalpina s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempo a rifondere all'attrice le spese di giudizio che si liquidano in euro 3200,00 di cui 2000,00 per diritti, 1100,00 per onorari ed euro 100 per spese, oltre al rimborso delle spese generali 12,5% ed accessori previdenziali e fiscali di legge;
rigetta la domanda proposta dall'attrice nei confronti di società TO di Assicurazione Coope a.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, assicuratrice del veicolo Subaru, nonché del convenuto TI MU per difetto di legittimazione passiva dei predetti convenuti;
compensa integralmente le spese di giudizio fra

l'attrice e la convenuta TO Assicurazioni coop a.r.l.;
pone definitivamente le spese di CTU liquidate in euro 420,00 a carico dei convenuti GA RI e AN Subalpina s.p.a. in solido tra loro
”.
Seguiva l'appello proposto da AN avanti al Tribunale di Vicenza (RG n. 19582/2010) al fine di ottenere la riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta da NA nei propri confronti. Chiedeva altresì che NA fosse condannata a restituire quanto già corrispostole in esecuzione della sentenza di primo grado. MU e NA rimanevano contumaci nel grado d'appello.
Il Tribunale di Vicenza pronunciava la sentenza n. 1361/2018 in data 9.5.2018 depositata in data
23.5.2018 e così decideva:


PQM

il Tribunale, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 190 bis c.p.c., in persona del

Giudice dr. Giuseppe Limitone, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza rigettata, in parziale accoglimento dell'appello, determina sulla somma dovuta in linea capitale da pagina 3 di 16 AN s.p.a. in base alla sentenza impugnata gli interessi nella misura del tasso legale dal 14.06.2010 fino al saldo;
in accoglimento dell'appello incidentale, condanna AN spa a tenere indenne la

GA RI sas anche della somma relativa alle spese di causa per cui vi è stata la condanna in primo grado;
condanna AN spa al pagamento delle spese processuali in favore della società

TO di Assicurazioni scarl, che liquida in complessivi euro 4600,00 di cui euro 600,00 per spese generali (15%), euro 4000,00 per diritti ed onorari, oltre cpa (4%) ed iva (22%) e in favore della
GA RI sas di RI ND, AN & C., che liquida in complessivi euro 5750,00, di cui euro 750,00 per spese generali (15%), euro 5000,00 per diritti ed onorari, oltre cpa (4%) e iva (22%).
Così deciso in Vicenza, il 9.05.2018”.
AN proponeva allora ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello indicata ancorandolo ad un unico motivo, ovverossia censura per violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 co. 1 n. 3
c.p.c.
) in relazione agli artt. 1 e 18 legge n. 990/1969, all'art. 9 del regolamento di esecuzione alla legge stessa approvato con DPR n. 973/1970, poi art. 122 d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), nonché in relazione agli artt. 1 e 2 DPR n. 474/2001.
La doglianza aveva ad oggetto la erronea applicazione delle disposizioni più su indicate nella parte in cui, nonostante AN avesse dedotto l'illegittimo utilizzo della targa prova perché per legge – per sua prospettazione - la stessa poteva essere utilizzata solo per veicoli non immatricolati, il giudice del gravame aveva comunque deciso nel senso del legittimo utilizzo della targa prova, ancorché il veicolo fosse già immatricolato, affermando che dall'interpretazione della disciplina di settore doveva evincersi che ben era possibile che la targa prova potesse utilizzarsi anche per autoveicoli già immatricolati.
MU, NA e GA RI rimanevano contumaci mentre TO presentava proprio controricorso.
Dopo il deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale in senso favorevole all'accoglimento del ricorso, nonché delle memorie delle parti ex art. 378 c.p.c., la Suprema Corte di
Cassazione pronunciava la sentenza rescindente n. 17665/2020 in data 6.3.2020, pubblicata in data
25.8.2020, accogliendo il ricorso nei termini più su precisati, cassando la sentenza di secondo grado in relazione al motivo accolto, enunciando nuovo principio di diritto e rinviando al giudice di secondo grado per la successiva fase rescissoria.
AN riassumeva allora avanti l'intestato Tribunale il giudizio, chiedendo al giudice del rinvio di adeguarsi al principio di diritto enunciato ai sensi dell'art. 384 c.p.c. dalla Suprema Corte di Cassazione in relazione al caso di specie e così di riformare in parte qua la sentenza d'appello del Tribunale di
Vicenza n. 1361/2018 e la sentenza del Giudice di Pace n. 541/2010. Chiedeva altresì di condannare
NA alla restituzione di quanto corrispostole in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché di condannare TO e GA RI alla restituzione di quanto corrisposto loro in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado.
A seguito delle conclusioni da ultimo precisate alla udienza, AN insisteva unicamente sulla riforma delle sentenze indicate in applicazione del principio di diritto enunciato e sulla domanda di restituzione somme proposta nei confronti di NA. Oltre alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
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MU si costituiva in giudizio chiedendo di mandare comunque respinta qualsivoglia pretesa risarcitoria che NA, costituendosi, avesse avanzato nei suoi riguardi a seguito del decisum di legittimità.
In punto spese di lite, evidenziava che la sua chiamata in giudizio da parte di AN non era necessaria in quanto nessuna ipotesi di litisconsorzio necessario doveva ritenersi sussistente.
AN RI altresì si costituiva in giudizio in qualità di ex socia accomandataria e liquidatrice di
GA RI, sciolta e posta in liquidazione in data 12.10.2016.
Chiedeva parimenti il rigetto delle domande che NA, costituendosi, avesse proposto nei suoi confronti, nonché il rigetto della domanda di restituzione avanzata da AN anche nei suoi riguardi
(domanda poi rinunciata – come detto - in sede di precisazione delle conclusioni). GA RI evidenziava, in effetti, che nessuna responsabilità poteva andarle ascritta per i danni cagionati a NA
a seguito dell'occorso in quanto ND RI, conducente dell'auto al momento del sinistro, non poteva ritenersi in rapporto di preposizione con la GA RI ex art. 2049 c.c., siccome trattavasi di imprenditore ex art. 2082 c.c.. In via gradata, nel caso le domande di AN fossero state accolte e le sentenze di primo e secondo grado sì riformate, chiedeva di condannare TO a tenerla manlevata ed indenne da qualsivoglia conseguenza economica dovesse derivare dalla decisione, in caso di accoglimento delle domande eventualmente proposte da NA nei suoi confronti. Con la rifusione delle spese per ogni grado di giudizio, anche considerata la rinunciata domanda di restituzione proposta nei suoi confronti da parte di AN.
Infine, si costituiva in giudizio TO chiedendo di rigettare le domande di AN e di confermare le sentenze di primo e secondo grado, in spregio al dictum della Suprema Corte di Cassazione, per non essere più attuale e coerente il principio di diritto ivi enunciato con il quadro normativo vigente, con conseguente obbligo del giudice di rinvio di discostarsene.
In effetti, TO evidenziava che successivamente alla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione
n. 17665/2020 era intervenuta una modifica legislativa alla disciplina di settore per effetto dell'entrata in vigore in data 11.9.2021 dell'art.1 co. 3 del DL n. 121/2021 in forza del quale la targa prova poteva essere ben utilizzata anche per veicoli già immatricolati e, soprattutto, in caso di sinistro stradale con targa prova, doveva rispondere dei danni l'assicurazione di quest'ultima e non l'assicurazione del veicolo. A seguito dell'introduzione dell'art. 1 co. 4 del DL n. 121/2021 veniva anche previsto
l'aggiornamento del DPR n. 474/2001 in relazione alle condizioni e numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per la targa prova, che potevano riguardare anche l'attività svolta dalle officine di riparazione e trasformazione, come avvenuto nella fattispecie concreta. Seguiva la conversione del DL con legge n. 156 del 9.11.2021. Ne discendeva allora l'impossibilità da parte del giudice del rinvio - per effetto dell'intervenuto ius superveniens - di adeguarsi al principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 17665/2020. In via gradata, chiedeva di accertare e dichiarare comunque la responsabilità solidale di AN e GA RI per i danni cagionati a
NA in relazione al sinistro per cui è causa. Oltre alla rifusione delle spese del grado e di quelli precedenti.
NA non si costituiva in giudizio.
pagina 5 di 16 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Alcune preliminari questioni processuali.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di NA NA, essendo avvenuta correttamente la notificazione dell'atto di citazione in riassunzione alla stessa in data 6.11.2020 (cfr. avvisi di ricevimento allegati all'atto di citazione).
Sempre sotto il profilo processuale, va altresì evidenziato che le parti, tutte, convenute in riassunzione nel presente giudizio di rinvio sono litisconsorti necessari (processuali) in quanto parti nei quali confronti è stata pronunciata la sentenza rescindente della Suprema Corte di Cassazione n. 17665/2020,
a prescindere dal fatto che talune fossero rimaste in quel giudizio contumaci, in ossequio a pacifica e consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. Cass. civ. Sez. III, 17/12/1999, n. 14244: Al giudizio di rinvio possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti del giudizio di cassazione;
pertanto, qualora l'atto di riassunzione non sia stato notificato

a taluno di questi ultimi, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio, mentre, qualora il giudizio di rinvio venga indebitamente esteso a soggetti che non sono stati per qualsiasi ragione parti del giudizio di cassazione, devesi rilevare, d'ufficio e anche in sede di legittimità, l'irregolare costituzione, nei loro confronti, del rapporto processuale di rinvio”). Di tale circostanza dovrà tenersi dunque conto in sede di regolamentazione delle spese di lite.
Tanto premesso, con riferimento al merito vanno svolte le considerazioni in appresso.
2. Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione va applicato.
Innanzitutto, le deduzioni e difese spiegate delle parti costituite, in congiunzione con la natura “chiusa” del presente giudizio di rinvio proprio o prosecutorio ex art. 383 co. 1 c.p.c., ancorato all'intervenuta cassazione della sentenza d'appello n. 1361/2018 del Tribunale di Vicenza per accertata violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.), consentono di adottare la presente decisione allo stato degli atti (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 23/03/2023, n. 8308: “Il giudizio di rinvio realizza un processo chiuso, il cui ambito resta circoscritto alle parti cassate della sentenza di appello o da essa dipendenti. Per conseguenza, il lavoratore in sede di rinvio non può riproporre la questione dell'insussistenza del fatto contestatogli, ove ciò tenda a porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione rescindente e l'operatività dei principi di diritto in essa enunciati che presuppongano la sussistenza del fatto stesso”;
Cass. civ. Sez. lavoro, 06/04/2004, n. 6707: I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma primo, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare
l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata,
pagina 6 di 16 tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse. (Nella specie, relativa a giudizio di rinvio successivo

a cassazione per vizio di motivazione, con specifico vincolo per il giudice del rinvio di tenere conto della questione di diritto concernente il collegamento societario con riferimento alla verifica del requisito numerico dei lavoratori dipendenti per l'applicabilità dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, la S.C. ha cassato la sentenza emessa in sede di rinvio che aveva ritenuto sussistente una unica identità tra i due enti evocati in giudizio, ciascuno dotato di personalità giuridica, sulla base dello statuto di uno dei due enti, della circostanza che questi applicassero il medesimo contratto collettivo, il quale prevedeva la possibilità di trasferimento di un dipendente da un datore di lavoro all'altro, ed avessero un'unica sede e un unico servizio di portineria)”).
Considerato, poi, che NA, non ha appellato la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di
Vicenza n. 541/2010, nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di TO e di MU (per difetto di legittimazione passiva) su cui, dunque, è definitivamente sceso il crisma del giudicato, la decisione va in questa sede circoscritta alla sola eventuale adozione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui
AN va mandata esente da responsabilità risarcitoria nei confronti dell'attrice. Non sussistendo i presupposti per rivedere la decisione del giudice del prime cure nei confronti di TO.
Sull'applicazione o meno di detto principio si innesta il dibattito processuale segnato dalle difese delle due compagnie di assicurazione AN e TO, che pone l'accento sulla quaestio iuris relativa all'incidenza o meno nel caso di specie della sopravvenuta disposizione legislativa di cui all'art. 1 co. 3
DL 121/2021
(convertito dalla legge n. 156/2021) che, innovando l'ordinamento rispetto al passato, ha stabilito che la targa prova può essere utilizzata anche da veicolo già immatricolato e che in caso di sinistro stradale risponde dei danni l'assicurazione della targa prova. La presente decisione verterà anche sulle domande spiegate da GA RI e TO, come si dirà nel prosieguo.
Va respinto l'argomento proposto da TO, per le ragioni di seguito enunciate.
Ai sensi dell'art. 1 co. 3 DL n. 121/2021 la legge ha effettivamente innovato la disciplina di settore così prevedendo: “3. L'autorizzazione alla circolazione di prova di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli
93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o del certificato di circolazione di cui all'articolo 97 del predetto decreto legislativo, anche in deroga agli obblighi previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse
a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita
o di allestimento. Ai fini della circolazione di cui al primo periodo, resta comunque fermo l'obbligo di copertura assicurativa da parte del titolare dell'autorizzazione alla circolazione di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi. Dei danni cagionati dal veicolo in pagina 7 di 16 circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrano i presupposti, l'assicuratore dell'autorizzazione alla circolazione di prova”.
La disposizione che immediatamente precede è tuttavia entrata in vigore solo a partire dal giorno
11.9.2021, vale a dire dal giorno successivo la data della sua
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