Trib. Genova, sentenza 22/11/2024, n. 3032

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 22/11/2024, n. 3032
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 3032
Data del deposito : 22 novembre 2024

Testo completo

Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del dott. Enzo Bucarelli, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 10785/2023 R. G.
promosso da:
(CF: ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
11.12.1968, residente in [...]1 ed elettivamente domiciliata in Via XII
Ottobre n. 12/2 scala B, presso e nello studio dell'Avv. Paola Pepe, C.F: , C.F._2 che la rappresenta e difende, come da mandato in atti e che ha indicato ai fini delle notifiche e comunicazioni di cancelleria la pec: - fax: 010.8935406 Email_1
parte ricorrente
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2, parte resistente costituita
e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO – intervenuto
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSA DI FATTO
Con ricorso introduttivo promosso ex artt 281 decies, e 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere Controparte_1 alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
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La ricorrente è cittadina ecuadoriana residente in [...]a suo dire discendete di
[...]
, nato a [...] il [...] (nonno della Parte_2 ricorrente) che generava nel 1938,, fuori dal matrimonio (con dichiarazione di nascita fatta da soggetto terzo e non dal padre naturale) il padre della Persona_1 ricorrente.
Precisava di ricorrere all'Autorità Giudiziaria in quanto la domanda di cittadinanza iure sanguinis era stata rigettata dal . Controparte_2
Nello specifico deduceva che:

1. La ricorrente è cittadina ecuadoriana residente in [...], di origini italiane, con nonno paterno , nato a [...] il 29 settembre Parte_2
1879;

2. In data 10.11.2022 la ricorrente presentava istanza al Comune di Genova, volta al riconoscimento della cittadinanza italiana, iure sanguinis;
(doc. 1)

3. la ricorrente consegnava all del Comune di Genova la documentazione Controparte_3 richiesta ed in particolare il certificato di non naturalizzazione ecuadoriana del nonno (doc. 2), certificati di nascita (doc. 3), matrimonio (doc. 4) e morte del nonno (doc. 5), certificato di nascita
(doc. 6) e di morte (doc. 7) del padre nonché il proprio certificato di Persona_1 nascita (doc. 8) e di matrimonio (doc. 9). Tutti tradotti e legalizzati con apostilla.

4. Dopo una lunga istruttoria, a febbraio 2023 veniva richiesta ulteriore documentazione, perché nel certificato di non naturalizzazione non erano specificati il luogo e la data di nascita del nonno;

5. Il 5 luglio 2023 veniva depositata documentazione specifica (tradotta e legalizzata) ove venivano indicati anche la data ed il luogo di nascita dell'avo (doc. 10).

6. In data 7.9.2023 veniva notificato alla ricorrente il preavviso di rigetto, basato sul fatto che il padre della ricorrente è nato fuori dal matrimonio e che la Persona_1 dichiarazione di nascita è stata effettuata da soggetto terzo;(doc. 11)

7. Già durante la fase istruttoria, i funzionari dell avevano avuto modo di Controparte_3 confrontarsi con il dell'Ecuador, al quale sostanzialmente contestavano il modo con cui Pt_3 all'epoca della nascita del padre della ricorrente (anno 1938) venivano formati gli atti di nascita (!!);

8. Nei 10 giorni successivi alla notifica del preavviso di rigetto, il sottoscritto difensore presentava memoria difensiva;

9. In data 25 ottobre 2023 veniva notificato alla ricorrente rifiuto del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, stante “l'interruzione della trasmissione della discendenza italiana poiché non è provata la discendenza del genitore da avo italiano”.(doc. 12)
***
Il si è costituito in giudizio, chiedendo, in via preliminare l'integrazione Controparte_1 del contraddittorio con il (cui la ricorrente si era correttamene rivolta in quanto Controparte_2 ivi residente) che gli ha denegato la cittadinanza, previa acquisizione di parere (facoltativo) dall'Amministrazione centrale,) che aveva operato nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, in
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materia di stato civile (cfr. gli artt. 1 ss. d.P.R. 396/2000 e l'art. 7 l. n. 91/1992 nel merito chiedendo il rigetto della domanda atteso che appare non infondata la tesi sostenuta dallUfficio di
Stato civile per il quale il figlio naturale, per sussistere il rapporto di filiazione, deve essere riconosciuto;
con la conseguenza che, mancando nel caso di specie il riconoscimento dell'avo della ricorrente da parte dell'asserito padre naturale non può ritenersi sussistente il rapporto di filiazione, né valida trasmissione della cittadinanza;
né può rilevare in senso contrario la circostanza che una norma sul riconoscimento non sussista (asseritamente) nell'ordinamento ecuadoriano, poiché ben può stimarsi che la disciplina nazionale in materia di filiazione naturale detti principi di ordine pubblico inderogabili;
cfr. incidenter Cass. civ., sez. I, 28 dicembre 2006, n.
27592
, secondo cui «Ritenuto che l'atto di riconoscimento di un figlio naturale costituisce espressione fondamentale dell'inderogabile principio di tutela socio-giuridica dei figli nati fuori del matrimonio ex art. 2, 3, 24, 30 Cost., è inapplicabile nel nostro ordinamento una normativa straniera (nella specie, egiziana) che neghi rilievo e giuridicità ad ogni filiazione fuori del matrimonio: la normativa straniera, astrattamente applicabile ex l. 31 maggio 1995 n. 218, va, quindi, sostituita, essendo inapplicabile per inderogabili motivi di ordine pubblico, con la normativa italiana ratione materiae, vale a dire con gli artt. 250 ss. c.c., ai sensi dell'art. 16 della l. n. 218 del
1995, cit.»;

L'avvocatura evidenziava, alla luce di quanto sopra che sebbene sia evidente che la sentenza Co riportata tutela la filiazione naturale, e che a più riprese la ha espresso il favore dell'ordinamento per la massima tutela possibile della filiazione naturale, appare pur sempre evidente che vè principio di ordine pubblico inderogabile, che sta nella circostanza che un riconoscimento ci sia (elemento che l'ordinamento prevede per la sussistenza stessa della nozione di filiazione naturale);
e qui, esso manca, né è stata offerta, ove suscettibile di essere fornita in chiave suppletiva, la prova aliunde del rapporto di filiazione, nemmeno ai sensi delle favorevoli disposizioni interne di cui all'art. 237 c.c. Il che si riverbera nella carente prova del rapporto di filiazione, e quindi della linea di discendenza invocata e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
Integrazione del contraddittorio
La richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del deve essere Controparte_2 rigettata.
L'art. 117 della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione nelle materie relative alla cittadinanza, allo stato civile e alle anagrafi.
La competenza del Comune è delineata dal l'art. 14 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce al Comune la gestione dei servizi di competenza statale tra i quali quelli di stato civile, le cui relative funzioni sono esercitate dal sindaco, quale ufficiale del Governo;
egli, ai sensi dell'art. 54, “sovrintende (…) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica”.
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Il modello organizzativo sopra delineato implica che “la titolarità della funzione attinente alla tenuta dei registri di stato civile resti intestata all'amministrazione centrale e, segnatamente, al , e che il Sindaco la esercita, quale ufficiale del Controparte_1
Governo e non quale rappresentante dell'ente locale, solo come organo delegato dalla legge”. (Trib. Milano, ord. 20/6/2019)
Sul punto, anche per le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. SS.UU. n. 12193/19), il Sindaco agisce, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile, ai sensi dell'art. l del D.P.R. n. 396 del 2000, in qualità di ufficiale del governo, e quindi non già come organo di vertice e legale rappresentante dell'Amministrazione comunale, bensì come organo periferico della
Amministrazione statale, dalla quale dipende e alla quale sono pertanto imputabili gli atti da lui compiuti nella predetta veste.
Il soggetto contraddittore in materia di diritto di cittadinanza (oggetto della domanda di accertamento svolta nella presente causa) è senza dubbio il e l'ulteriore Controparte_1 domanda volta ad “ordinare al convenuto e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile del Comune territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate (…),” è configurabile quale mera conseguenza della pronuncia di riconoscimento del diritto all'iscrizione anagrafica, domanda connessa a quella avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla cittadinanza, attribuendo all'Ufficiale dello stato civile, in tale sua veste, un'attività vincolata, priva di
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