Trib. Bari, sentenza 09/11/2024, n. 4325

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 09/11/2024, n. 4325
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 4325
Data del deposito : 9 novembre 2024

Testo completo

R.G. N.635/2020

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra

Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]

Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7

Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
,
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14

Parte_15 Parte_16 Parte_17

Parte_18 Parte_19 Parte_20

Parte_21 Parte_22 Pt_23
, (avv.ti
[...] Parte_24 Parte_25
Domenico Piccolo e Nicola Sante Caputo) e
ASSISTENZA TRA Controparte_1 CP_2
(avv. Elio Vulpis)
[...]
nonché (avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi) CP_3
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE Le domande giudiziali- finalizzate ad ottenere l'accertamento dell'esatto importo delle somme trattenute ai ricorrenti dal sin dall'atto di CP_3 iscrizione alla Cassa, nonché il riconoscimento del premio di buonuscita previsto dall'art. 6 dello statuto della Cassa Previdenza e la restituzione delle somme versate, previo accertamento delle responsabilità delle parti convenute- sono infondate e, pertanto, devono essere rigettate per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente deve essere disattesa la richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere avanzata dalla resistente, motivata dalla sussistenza della procedura di sovraindebitamento cui è sottoposta la e CP_1 dall'ammissione delle parti ricorrenti per le somme indicate nello stato passivo della procedura.
1
Nell'attuale vigenza della l. 3/2012, all'apertura della liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter, non consegue alcuna interruzione dei giudizi in corso che vedono convenuto o attore il sovraindebitato ammesso alla procedura. Il divieto di cui all'art. 14 quinquies, c. 2, lett. b), deve ritenersi esteso esclusivamente alle azioni esecutive e a quelle cautelari, ma non anche alle domande introduttive di giudizi di cognizione. Dunque, posto che l'accesso alla liquidazione del patrimonio non determina l'interruzione dei giudizi in corso - nel silenzio della legge 3/2012 ed attesa l'impossibilità di richiamo della normativa fallimentare - ci si è chiesti se l'accertamento del passivo possa avvenire al di fuori della procedura liquidatoria (nell'ambito, per esempio, di una normale azione monitoria
o di cognizione ordinaria che proseguirà anche una volta aperta la liquidazione), o se il procedimento 'semplificato' previsto dalla l. 3/2012, per l'accertamento dei crediti, attrae a sé in via esclusiva la verifica del passivo. L'orientamento prevalente di dottrina e giurisprudenza prende atto che nell'attuale configurazione della l. 3/2012 manca ogni riferimento o rinvio ad una disposizione analoga all'art. 52 l. fall., la cui applicazione analogica al sovraindebitamento risulta inammissibile atteso il carattere eccezionale della disposizione. In tema si evidenzia la statuizione della Suprema Corte che- a fronte della doglianza in ordine alla strada più opportuna per soddisfare i creditori da individuarsi nella disciplina di composizione della crisi da sovraindebitamento- ha precisato che “nessuna norma consente di sostenere che la presentazione di un piano di sovraindebitamento ai sensi della citata legge n. 3 del 2012 impedisca al creditore di ricorrere allo strumento ingiunzionale a tutela del suo credito;
l'art. 10, secondo comma, della I. n. 3 del 2012 incide unicamente sull'azione esecutiva, e sempre che la proposta sia ritenuta conforme ai requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9”(Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31521 del 2021). Per le ragioni su esposte, deve essere disattesa la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, posto che lo stato esecutivo ha ammesso le parti al passivo per il solo “versato” e non già per il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, invocato in questa sede che rimane nell'alveo della cognizione del giudice del marito.
2
Le parti ricorrenti hanno evidenziato di essere state dipendenti del e di essere state iscritte CP_3 alla Cassa di Previdenza Sovvenzioni ed Assistenza a suo tempo costituita dal di aver diritto al CP_3 premio di buonuscita riconosciuto dall'art. 6 dello statuto della . Parte_26
Orbene, la domanda attorea risulta essere carente sia dal punto di vista delle allegazioni, sia dal punto di vista probatorio. Deve essere evidenziata la carenza di qualsivoglia allegazione attorea in ordine alla data di iscrizione alla Cassa Previdenza, alla data di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di , alla retribuzione mensile CP_3 percepita, con relativa produzione delle buste paga, alla retribuzione lorda media in godimento negli ultimi dodici mesi (tutti elementi utili per poter effettuare il calcolo dell'indennità di buonuscita prevista dall'art. 6 dello Statuto ed invocata in questa sede). Laddove, per quanto sia irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici, è onere del ricorrente indicare tutti gli elementi utili ed i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze. Non viene specificato il quantum percepito dalle parti ricorrenti nella misura di un terzo di ciò che spettava a titolo di buonuscita. E' appena il caso di ricordare che uno dei principi immanenti e fondamentali che disciplinano il processo civile - sia che sia disciplinato dal rito ordinario sia che sia disciplinato dal rito del lavoro - è rappresentato dall'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale "deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti", nonché "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita", ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., che, nel testo introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, ha espressamente aggiunto tale ultimo riferimento ai "fatti non contestati", peraltro già in precedenza ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione, a partire da Cass. S.U. 23 gennaio 2002, n. 761. Dalla lettura della suddetta disposizione in combinazione con quella degli artt. 163 e 167 cod. proc. civ. (per il rito ordinario) e degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. (per il rito del lavoro) si desume agevolmente che l'onere di allegazione - che è quello che, specificamente, rileva nel presente giudizio - comporta (sia per l'attore sia per
3
il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate (e la richiesta
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi