Trib. Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 140
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Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Daniela Galazzi Presidente
Dott.ssa Claudia Spiga Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi Giudice est. all'esito della camera di consiglio svoltasi il 19 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20602 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente
TRA
AN NI S.R.L. (CF: 02520410818), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, via Di Stefano
n. 19, presso lo studio dell'Avv.to Massimiliano Marrone, rappresentata e difesa dall'Avv.to Feerico Lucarelli e dall'Avv.to Vito Salvatore Buffa giusta procura in atti,
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ATTRICE
E
DA FICI, nato a [...] il [...] (CF:
[...]), elettivamente domiciliato in Palermo, via Niccolò Garzilli
n. 59, presso lo studio dell'Avv.to Carlo Bavetta, rappresentato e difeso dall'Avv.to A.
Corrado Di Girolamo e dall'Avv.to Flavio Vito Maria Spanò, giusta procura in atti,
CONVENUTO
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CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta, depositate per
l'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.9.2024 e atti ivi richiamati.
I FATTI
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la AN NI S.R.L. ha spiegato azione ex art. 2476 c.c. nei confronti di DA FICI – amministratore unico della stessa dal 15.10.2013 al 30.3.2019 (quando il rapporto è cessato per dimissioni) – chiedendone la condanna al pagamento di € 485.250,11 (o per la diversa, maggiore o minore somma, ritenuta di giustizia, che sarà accolta all'esito dell'istruttoria, maggiorata di rivalutazione, interessi e maggior danno ex art. 1224, II comma c.c.), pari all'ammontare del danno (in tesi) cagionato alla società.
L'oggetto sociale della società, costituita il 15.10.2013 su iniziativa della Cantine
Europa soc. coop. agr. (all'epoca unico socio), è stato in sintesi la commercializzazione di prodotti vitivinicoli, operando quale braccio operativo sotto il profilo commerciale della controllante Cantine Europa soc. coop. agr.
All'ex amministratore vengono contestate le condotte meglio descritte alle pagg. 5 e ss. della citazione:
«[…] 7.1. ometteva di avviare le azioni di recupero dei crediti di IA IN Srl vantati nei confronti dei clienti debitori per un importo complessivo pari a € 390.810, 83;
7.2 ometteva di predisporre e stipulare i contratti di agenzia con numerosi agenti di commercio che collaboravano con IA IN Srl;
7.3 ometteva di versare i contributi dovuti ad
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EN (Ente Nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio) relativamente a detti agenti di commercio plurimandatari per gli anni 2015 e 2016, per un importo complessivo pari a € 6.787;
7.4 nonostante la cessazione del rapporto di affitto di azienda di cui, prima della fusione per incorporazione, Due Sorbi Srl era intestataria, ometteva di volturare al nuovo affittuario i contratti di utenza così che IA IN Srl, subentrata in tutte le obbligazioni dell'incorporata, continuava a vedersi addebitare i costi delle utenze;
7.5 effettuava un approvvigionamento di materiale secco (tappi, bottiglie, etc.) del tutto esorbitante rispetto le normali necessità di IA IN Srl, che, non venendo utilizzato per il decorso delle annate di produzione e/o per il mancato ricevimento di ordini, non veniva smaltito originando così un rilevante costo per la società;
7.6 pagava con risorse economiche appartenenti alla società i premi assicurativi (R.C. auto e R.C. diversi) relativi al veicolo di sua proprietà per l'anno 2016 (doc. 14);
7.7 come risulta dal processo verbale di constatazione prot. n. 3376 del 27 giugno 2018 emesso dall'Agenzia delle Dogane (doc. 15) e dal successivo atto di contestazione n. 99102/2019, prot. n.
16960/RU (doc. 16), realizzava una serie di infrazioni amministrative con riguardo alla spedizione intracomunitaria di prodotti alcolici, procurando all'attrice l'irrogazione di multe e sanzioni;
7.8 ometteva di adempiere gli obblighi relativi alla bollatura e alla vidimazione dei libri sociali
(libro soci, assemblea e CdA) e, per di più, istituiva il libro delle assemblee solo il 26.10.2015;
due anni in ritardo rispetto alla costituzione della società e la contestuale nomina del Rag. FI come amministratore in data 15.10.2013».
L'importo di € 485.250,11 è stato, nel dettaglio, così distinto:
i. € 363.515,88, per l'omessa riscossione dei crediti vantati da IA IN s.r.l. nei confronti dei propri clienti;
ii. € 1.042,28, per il mancato versamento dei contributi dovuti ad EN;
iii. € 11.000,00, per l'omessa voltura delle utenze relative ad un rapporto di affitto cessato;
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iv. € 108.266,95, per l'eccessivo approvvigionamento di materiale secco ed il suo conseguente smaltimento dovuto al non utilizzo e al deterioramento del materiale;
v. € 780,00, per l'arbitrario utilizzo di fondi societari per interessi privati;
vi. € 645,00, per infrazioni e conseguente pagamento di sanzioni amministrative.
2. AM FI ha chiesto il rigetto della domanda per le ragioni meglio illustrate in comparsa, negando analiticamente gli addebiti rivoltigli dalla società, la cui azione ha giudicato temeraria agli effetti dell'art. 96 c.p.c.
3. La causa, istruita (cfr. ord. 30.11.2020) mediante produzione documentale e c.t.u., le cui conclusioni, supportate da pertinenti riscontri, il Tribunale reputa di condividere (cfr. relazione dott. Giuseppe Russo, depositata il 30.6.2021), è stata posta in decisione allo scadere del termine perentorio del 16.09.2024, assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come noto, il thema probandum, nell'ambito dell'azione di responsabilità ex art.
2476 c.c. si articola nell'accertamento di tre elementi: l'inadempimento di uno o più degli obblighi specifici previsti dalla legge o dallo statuto e/o dell'obbligo generale di diligenza, il danno subito dalla società e il nesso causale, mentre il danno risarcibile sarà quello causalmente riconducibile, in via immediata e diretta, alla condotta
(dolosa o colposa) dell'agente sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante, dunque commisurato in concreto al pregiudizio che la società non avrebbe patito se un determinato comportamento illegittimo, positivo o omissivo, non fosse stato posto in essere (cfr. Cass. sez. I^ civ. n. 9815.2002).
La difficoltà nell'accertamento della responsabilità degli amministratori si spiega alla luce del principio della insindacabilità nel merito delle scelte di gestione;
principio in forza del quale il giudice, investito di un'azione di responsabilità per condotta negligente degli amministratori, non può apprezzare il merito dei singoli atti di gestione, ovverosia la sua opportunità e convenienza. La gestione della società, infatti, in quanto attività d'impresa, comporta fisiologicamente un alto margine di
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rischio e richiede il riconoscimento di un ampio potere discrezionale in capo all'organo amministrativo in relazione alla scelta delle operazioni da intraprendere.
Ne consegue che, se fosse possibile compiere una valutazione sull'opportunità e convenienza delle scelte di gestione, si legittimerebbe un'indebita ingerenza dell'autorità negli affari sociali, in pregiudizio all'autonomia ed indipendenza dell'organo amministrativo e con probabile paralisi del normale svolgimento dell'attività d'impresa. L'oggetto del sindacato giudiziale non può essere, dunque,
l'atto in sé considerato, né il risultato che abbia eventualmente prodotto, bensì, esclusivamente, le modalità di esercizio del potere discrezionale che deve riconoscersi agli amministratori.
Se, alla luce del principio di insindacabilità del merito gestorio appena richiamato, non ogni atto dannoso per il patrimonio sociale è idoneo a fondare la responsabilità dell'amministratore che lo abbia compiuto, d'altro canto, non tutte le violazioni di obblighi derivanti dalla carica comportano necessariamente una lesione del patrimonio sociale e, dunque, l'individuazione di un danno risarcibile. Non tutti i comportamenti illeciti degli amministratori danno luogo, infatti, a responsabilità risarcitoria, ma solo quelli produttivi di un danno al patrimonio sociale eziologicamente riconducibile all'illecito. In quest'ottica, l'irregolare e anche disordinata tenuta della contabilità, integrante in sé una violazione dei doveri dell'amministratore potenzialmente idonea a determinare un pregiudizio per la società, atteggiandosi come un fatto che, alla stregua di un giudizio di probabilità, appare adeguato alla produzione di un danno, e quindi è tale da giustificare una condanna generica al risarcimento del danno (come si evince da pronunce anche risalenti della Suprema Corte: cfr. ex multis Cass. sez. 1^ civ. n. 4338.1976), lascia impregiudicata l'indagine sulla sussistenza in concreto del pregiudizio, non essendo detto che un danno vi sia, o che questo sia legato da rapporto di causalità con il fatto illecito, né preclude perciò la successiva dichiarazione di infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si verifichi che i pregiudizi lamentati non si siano prodotti o non siano riconducibili al comportamento del responsabile. (cfr. Cass. n. 20444.2016;
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Cass. n. 27016.2022). Coerentemente, eventuali irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e nella redazione dei bilanci possono certamente