Trib. Catania, sentenza 27/07/2024, n. 3915

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 27/07/2024, n. 3915
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 3915
Data del deposito : 27 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:

1. dott. C B Presidente rel. est.

2. dott. L G G

3. dott. V C G ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 10356/2023 R.G.;
promosso da
, nata in catania il 21/4/1983, elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio dell'avv. A Z che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE contro
nato in Vizzolo Predabissi il 15/11/1977, elettivamente CP_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. A che rapp. e dif. per procura in atti.
RESISTENTE
e nei confronti di
nato in Biancavilla il 5/11/2013, , nata in CP_2 CP_3
Catania il 28/7/2016 e nato in Biancavilla il 23/7/2018 CP_4
in persona del Curatore Speciale nominato avv. A S
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rapp. e dif. da sé stesso in quanto avvocato ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio.
LITISCONSORTI NECESSARII
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio in
deliberazione, ed indi decisa in esito al decorso in data
10/6/2024 dei ridotti termini di legge per il deposito degli
scritti conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo chiedeva al Tribunale di Parte_1
Catania la pronuncia della sua separazione personale dal coniuge
con il quale aveva contratto matrimonio in data CP_1
16/4/2013 e nel quale e dal quale erano i figli nato CP_2
in Biancavilla il 5/11/2013, , nata in Catania il CP_3
28/7/2016 e nato in Biancavilla il 23/7/2018. CP_4
Svolgeva le deduzioni e richieste ivi calendate.
Indi, con decreto steso in calce al ricorso, il Giudice relatore e delegato, odierno presidente estensore, così statuiva: “Il Giudice RELATORE DELEGATO Cons. dott. Cannata
Baratta della Floresta;
letto il ricorso proposto da (proc. n. Parte_1
10356/2023 RG al Giudice RELATORE DELEGATO, odierno estensore, trasmesso in data 12/12/2023) con il
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quale , residente in Misterbianco, via Parte_1
Galliano n. 103 chiede - in regolamentazione dei rapporti personali ed economici relativamente ai figli minorenni
[...]
nato in Biancavilla il 5/11/2013, , nata in CP_2 CP_3
Catania il 28/7/2016 e nato in Biancavilla il CP_4
23//2018 dal matrimonio contratto in data 16/4/2013 con
[...]
- il “collocamento dei figli minorenni” CP_1
“presso la nuova casa materna sita in Piacenza, via
Passo dei Guselli n. 44/A” deducendo che a causa di
“insanabili divergenze insorte tra i coniugi nel mese di agosto 2023 in ordine ai loro rapporti personali ed affettivi” “la sig.ra decideva di raggiungere Pt_1
la madre a Piacenza con i figli minori, stabilendosi presso l'abitazione della medesima, sita ivi in via Passo dei Guselli n. 44/A” nel dissenso del “marito (che) le negava l'assenso per ottenere i nulla osta necessario” ad
“iscrivere i figli minori presso la scuola primaria di
Piacenza”;
ritenuto che, nella fissazione della udienza di comparizione delle parti deve – ordinariamente - tenersi conto, della necessità di armonizzare i tempi di trattazione e definizione della presente con quelli di trattazione e definizione di tutte le numerose cause pendenti sul ruolo;
invero, all'immane contenzioso
“ordinario”, si aggiungono – e costituiscono, anzi, l'elemento centrale e pregnante della complessissima ed amplissima materia assegnata tabellarmente alla Prima Sezione Civile del
Tribunale di Catania, privo di Sezione Specializzata - le numerosissime e delicatissime cause in
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materia di famiglia (in tutti i previsti stadi provvedimentali, presidenziale, istruttorio, decisorio e camerale in sede di modifica e revisione) e minori (enormemente ampliatesi in esito alla attribuzione al
Tribunale ordinario di competenze prima attribuite al Tribunale per i Minorenni), ben evidenziato che, al 14/6/2017 sono risultati pendenti sul ruolo del Giudice, odierno estensore, ben 1.604 procedimenti
contenziosi in RG oltre agli innumerevoli procedimenti altresì contenziosi in RGVG (modifiche, revisioni, etc.), più che doppi rispetto a quelli in carico agli altri Giudici della Sezione e che dall'anno
2018 si è aggiunta la presidenza dei collegi di ricusazione;
deve poi valorizzarsi L'ESIGENZA DI
ASSICURARE AI PROCEDIMENTI GIA' FISSATI, MA NON URGENTI, E DUNQUE NON
POTUTI TRATTARE DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE (da marzo 2020 in poi) da
19, LA PRIORITARIA TRATTAZIONE PER ORDINE DI RUOLO;
CP_5 ritenuto tuttavia che, nel ricorso de quo, vengono rappresentate e prospettate situazioni e condizioni relative alla prole minorenne che legittimano ECCEZIONALMENTE, pur con grave personale sacrificio del Giudice Delegato, UNA FISSAZIONE ANTICIPATA –
RISPETTO AI TEMPI ORDINARI – DELLA UDIENZA DI
COMPARIZIONE, ai fini delle determinazioni anche officiose del
Tribunale in punto di affidamento e collocamento dei figli minorenni e di determinazione dell'an e del quantum dei tempi e modalità di incontro con la stessa del genitore non affidatario e/o collocatario, nonché delle statuizioni di natura economica;

ritenuto che

, il contenzioso in atti nel presente giudizio che - al di là del petitum formale – si appalesa di natura eminentemente “de responsabilitate” (si auspica il definitivo tramonto del riferimento alla “potestas” genitoriale invero soppressa con Legge dello Stato nel lontano 2013 in peraltro affatto tardivo ossequio alle statuizioni precettive di cui alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176 e, sostituita con la
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radicalmente diversa “responsabilità genitoriale”), attesa la deduzione stessa della ricorrente , Parte_1
residente in Misterbianco, via Galliano n. 103 la quale, a causa di “insanabili divergenze insorte tra i coniugi nel mese di agosto 2023 in ordine ai loro rapporti personali ed affettivi” “decideva di raggiungere la madre a Piacenza con i figli minori, stabilendosi presso l'abitazione della medesima, sita ivi in via Passo dei Guselli n. 44/A” nel dissenso del “marito
(che) le negava l'assenso per ottenere il nulla osta necessario” ad “iscrivere i figli minori presso la scuola primaria di Piacenza”, chiedendo indi - in regolamentazione dei rapporti personali ed economici relativamente
ai figli minorenni nato in Biancavilla il CP_2
5/11/2013, , nata in Catania il 28/7/2016 e CP_3 [...]
nato in Biancavilla il 23//2018 dal matrimonio contratto in CP_4
data 16/4/2013 con - il “collocamento dei CP_1
figli minorenni” “presso la nuova casa materna sita in Piacenza, via Passo dei Guselli n. 44/A”;

l'iscrizione scolastica dei figli presso la Scuola elementare di Piacenza e la modifica della
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residenza dei figli minorenni da Misterbianco a
Piacenza, oltre alla imposizione in proprio favore ed a carico del coniuge di contributo per il mantenimento dei figli minorenni;

ritenuto che

, deve anzitutto evidenziarsi che la ricorrente - che chiede legittimarsi Parte_1
con l'emanazione di decreto “inaudita altera parte” la gravissima sottrazione dalla stessa perpetrata della prole minorenne dall'habitat di riferimento, ha posto in essere, oltre ad una rimarchevole violazione del disposto di cui all'art.
316 a linea cc a tenore del quale “i genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore”, una fattispecie di reato ex art. 574 CP
– trattandosi di figli minorenni sub quattordicenni
- perseguibile a querela del curatore speciale - con conseguente DUPLICEMENTE
IMPRESCINDIBILE necessità, - certa in ogni caso la legittimazione sostanziale dei figli giusta “la nuova concezione non più incentrata sul minore "oggetto" di tutela, ma sul MINORE
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"SOGGETTO" TITOLARE DI DIRITTI SOGGETTIVI PERFETTI,
AUTONOMI ED AZIONABILI” (in termini, Cass., 26/3/2010, n. 7282) di assicurare ai figli minorenni anche la necessaria soggettività
(capacità) processuale, ed attesa LA RESA PROSPETTAZIONE
“DE RESPONSABILITATE” DELLE ALLEGAZIONI
DELLA RICORRENTE - di procedersi alla nomina di curatore speciale dei figli minorenni e Per_1 CP_3
siccome litisconsorti necessari al fine di consentire CP_4
l'esercizio delle prerogative agli stessi spettanti: ed invero ai sensi dell'art. 9 della
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (minori degli anni 18), adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77,: “1. Nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti”: ora appunto, afferma la Corte Nomofilattica che “l'esercizio della responsabilità genitoriale può ben essere regolato attraverso la sua parziale o totale compressione o comunque risentirne e che, anche nell'ambito di un giudizio di separazione, o di divorzio, o promosso ai sensi dell'art. 316
c.c.
, i provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli minori sono assunti nel loro esclusivo interesse morale e materiale ed, essendo volti a soddisfare esigenze pubblicistiche, sono sottratti alla disponibilità delle parti ed al rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.” (Cass., Sez. Un., 13/12/2018, n. 32359) CON LA
NECESSITATA – LOGICAMENTE E GIURIDICAMENTE E,
DUNQUE, SILLOGISTICAMENTE - CONSEGUENZA, DA
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SIFFATTE PREMESSE DEDOTTA CHE, SIFFATTE
STATUIZIONI HANNO SEMPRE NATURA “DE
POTESTATE” (recte, “DE RESPONSABILITATE”) ONDE, come condivisibilmente è stato recentissimamente ribadito in sede nomofilattica “Ad avviso di questo Collegio (che, in parte qua, integralmente condivide le argomentazioni della già citata Cass. n. 5256 del 2018), nei cd. giudizi de potestate la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento venga richiesto nei confronti di uno solo di essi, non potendo in questo caso stabilirsi ex ante la
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