Trib. Aosta, sentenza 09/04/2024, n. 35
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RIPETIZIONE DI INDEBITO – (art. 429 c.p.c.) ILLEGITTIMITA' CONTRIBUTO definitiva nella causa iscritta al n. 29/2024 R.G. Lav., promossa da: SOLIDARIETA' IO RO
________________ Avv. Stefano TACCHINO
Ricorrenti contro
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori CO –
C.N.P.A.D.C.
Avv. Michel MARTONE, Gianluca LUCCHETTI e Maurizio LONGO
Resistente
PREMESSO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 22.1.2024, GG RO conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza a favore dei dottori CO (d'ora in avanti C.N.P.A.D.C.), chiedendo che venisse dichiarata l'illegittimità delle trattenute effettuate sulla propria pensione dal giugno
2016 fino al dicembre 2023, oltre accessori;
in particolare sosteneva di essere stato assoggettato ininterrottamente a tale trattenuta in forza di provvedimenti amministrativi della
Cassa da ritenersi illegittimi -sulla scorta di numerose pronunce della Suprema Corte- per violazione del principio pensionistico del pro rata e, dell'impossibilità per la Cassa di imporre prelievi non previsti legislativamente- dovendo, pertanto, essere disposto il rimborso di quanto non corrispostogli nei limiti della prescrizione decennale;
- che, con memoria tempestivamente depositata in cancelleria si costituiva C.N.P.A.D.C., chiedendo, nel merito, la reiezione del ricorso in quanto infondato in punto diritto e, in subordine, il parziale rigetto della domanda per intervenuta prescrizione quinquennale;
- che, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti ad immediata discussione e, all'esito di ampia ed articolata trattazione, decideva la causa come da sentenza ex art. 429 comma 1 c.p.c.;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e, pertanto, può trovare accoglimento.
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Si premette che le circostanze di fatto poste a fondamento delle domande attoree non sono contestate (e comunque risultano provate documentalmente) e possono così riassumersi.
Il dott. GG è titolare di pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza giugno 2016 e da quella data si è visto applicare una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” dapprima con
Delibera dell'Assemblea dei Delegati n. 3/2013 ed infine con Delibera n. 10/2017;
l'ammontare delle trattenute operate mensilmente, poi, risulta dai CUD e dai cedolini pensionistici prodotti ed ammonta ad euro 5.901,28 al dicembre 2023.
Ciò detto in punto fatto, nessun dubbio può sussistere in punto ammissibilità del ricorso.
Secondo la migliore giurisprudenza di merito (vds., ex multis, C. App. Torino, sent. n°122/2022 del 28.4.2022, Pres. Fierro, Est. Visaggi) “la questione posta è quella della necessità della domanda amministrativa che deve precedere la domanda giudiziale inerente un diritto fatto valere nei confronti dell'ente previdenziale, al fine di consentire, in funzione deflattiva,
l'antecedente valutazione amministrativa della pretesa.
Come affermato da Cass. 5453/2017, emessa nei confronti dell'I.n.p.s. …, nei procedimenti di previdenza e assistenza, la giurisprudenza è constante nel ritenere necessaria la previa domanda amministrativa e nell'affermare che la sua mancanza, nelle controversie che richiedono il previo esperimento del procedimento amministrativo, determina l'improponibilità della domanda giudiziaria.
I precedenti menzionati in tale sentenza sono riferiti a prestazioni varie fatte valere nei confronti dell'I.n.p.s., si tratta di principio certamente ormai consolidato (a partire da S.U. n.
7269/1994, in relazione ad una domanda proposta contro l'I.n.p.s.) e riaffermato nei confronti di tale Ente (tra le altre Cass. n. 2760/2019;
Cass. n. 30283/2018;
Cass. n. 2063/2014).
Con la sentenza n.30670/2019 la Corte di Cassazione ha dato continuità a tale orientamento anche nel caso di domanda rivolta nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense. Nella sentenza si assume la necessità della previa domanda amministrativa, in quanto ciò è previsto dalla specifica normativa dettata in materia (art. 3 ultimo co. L. n. 319/ 1975, come modificato dall'art. 22, L. n. 576/1980) “potendosi soltanto ritenere che la domanda non sia necessaria, se la legge non disponga esplicitamente in senso contrario, nei casi di procedimento che debba avanzare ex officio o in quelli in cui l'azione giudiziale sia finalizzata a contrastare una (già esercitata) pretesa dell'ente previdenziale ….”, oltre ad ulteriori ipotesi che qui non rilevano.
Nel caso di specie non risulta ricorrere una specifica previsione normativa … ma ben può dirsi che l'azione giudiziale sia finalizzata ad una già esercitata pretesa della Cassa che, appunto, sulla pensione dell'appellato ha reiteratamente operato la trattenuta a titolo di contributo di solidarietà, in forza delle delibere tempo per tempo approvate”.
Ben poteva, allora, l'attore agire in giudizio senza alcuna previa domanda amministrativa.
Passando ora al merito, nonostante le pur pregevoli argomentazioni di parte convenuta, risulta ormai del tutto consolidato l'orientamento giurisprudenziale -di legittimità e di merito- che ben
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può essere riassunto -tra le altre- nella sentenza della Corte di Appello di Torino n°432/2021 del 30.6.2021, Pres. Fierro, Est. Casarino, ben nota alle parti e che quivi si riporta integralmente.
“Le argomentazioni dell'appellante non introducono elementi di novità rispetto a quelle svolte in analoghe controversie, già esaminate e decise da questa Corte con sentenze sfavorevoli alla Cassa (v. tra le altre sentenza n. 421/2015, n. 469/2015, n. 75/2019, n. 125/2019, n.
440/2019, e, più recentemente, n. 528/2020) e che sono state recentemente confermate dalla
Suprema Corte (v. Cass. n. 27340/2020;
n. 28054/20) sulla base delle argomentazioni che di seguito si riportano.
“Invero, si è di recente statuito (Cass. Sez. Lav. n. 31875 del 10.12.2018) che « In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza dei Dottori CO) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o