Trib. Grosseto, sentenza 03/01/2025, n. 5
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Testo completo
R.G. n. 1676/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1676/2018 R.G., promossa da
UC ER (C.F. [...]) e UC
ER, (C.F. [...]) rappresentati e difesi dall'Avv.
CIACCI ANTONIO GIOVANNI;
ATTORI contro
IM ER (C.F. [...]) in proprio e quale erede di AN NU (C.F.
[...]), deceduta in corso di causa, rappresentato e difeso dall'Avv. VENTURI FRANCESCO;
CONVENUTO nonché
IO ER (C.F. [...]) in proprio e quale erede di AN NU (C.F.
[...]);
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: accertamento dell'autenticità della scrittura privata – usucapione.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti, con rinuncia ai termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che il presente fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice all'esito delle determinazioni assunte dalla sezione civile alla riunione del 04.07.2022.
Ancora, in via preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia di
FA RR, anche quale erede di AT NC, defunta in corso di causa, non essendosi costituito in giudizio, sebbene ritualmente evocato nello stesso.
Ciò posto, gli odierni attori hanno agito in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “-in tesi- accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 216, 2° co. c.p.c., 2652
n° 3 c.c. e 2657, 1° co. c.c., la verificazione della scrittura privata olografa in data
31/03/1970, stesa in calce all'atto di divisione ai rogiti del Notaio Alberto Bartalini Bigi del 20/02/1969, 14069 rep. e 6440 racc., sottoscritta da ciascuno dei condividenti l'uno nella copia dell'altro, con la quale veniva espressamente convenuto che “il piazzale ed il portico adibito per garage restano in condominio, quindi l'uso ed il mantenimento sono di tutti e due”, anche se catastalmente ricadenti nella porzione di proprietà immobiliare assegnata al Sig. OS RR e per esso ai convenuti, di lui eredi/aventi causa, con ogni consequenziale pronunzia, disponendo la trascrizione dell'emananda sentenza nei RR.II., esonerando il Conservatore da ogni responsabilità, previo eventuale frazionamento della particella 97 sub 1 censita al Catasto del Comune di Monte Argentario (foglio 58) per dichiararne la proprietà comune con gli attori, eredi/aventi causa, conformemente alla scrittura privata 31/03/1970, ovvero previe le incombenze che verranno determinate in corso di causa;
-in ipotesi- dichiarare che gli attori hanno usucapito la proprietà comune della particella 97 sub 1 censita al Catasto del Comune di Monte Argentario (foglio 58), per averne condiviso pacificamente l'ininterrotto utilizzo ultraventennale, con ogni consequenziale pronunzia, disponendo al trascrizione dell'emananda sentenza nei RR.II., esonerando il
Conservatore da ogni responsabilità, previo eventuale frazionamento della particella 97 sub
1 censita al Catasto del Comune di Monte Argentario (foglio 58) per dichiararne la proprietà comune con gli attori, eredi/aventi causa, conformemente alla scrittura privata
31/03/1970, disponendo la trascrizione dell'emananda sentenza nei RR.II., esonerando il
Conservatore da ogni responsabilità, previo eventuale frazionamento della particella 97 sub
1 censita al Catasto del Comune di Monte Argentario (foglio 58) per dichiararne la proprietà comune con gli attori, eredi/aventi causa, conformemente alla scrittura privata
31/03/1970, ovvero previe le incombenze che verranno determinate in corso di causa”.
Il convenuto MA RR ha chiesto il rigetto delle domande attoree perché infondate.
In ordine alla prima domanda proposta dagli attori, questi, quali eredi di
PR RR, chiedono verificarsi, ai sensi degli artt. 216, comma 2
c.p.c. e degli artt. 2652 comma 1 n. 3 e 2657, comma 1 c.c., la scrittura privata olografa redatta in data 31.03.1970, stesa in calce all'atto di divisione ai rogiti del Notaio Alberto Bartalini Bigi del 20.02.1969, e riferibile a OS RR
e PR RR, avendovi interesse al fine di procedere alle dovute trascrizioni e per rimuovere ogni dubbio circa la vincolatività dell'assetto di interessi stabilito nella scrittura.
Ai sensi dell'art. 216 comma 2 c.p.c., l'istanza di verificazione di una scrittura privata può proporsi anche con citazione in via principale, se l'attore provi di avervi interesse.
Il giudizio di verificazione in via principale segue le ordinarie regole probatorie del processo civile (cfr. Cass. Civ. n. 20882/2021).
Ciò posto, al fine di procedere alla valutazione dell'autenticità della sottoscrizione apposta da OS RR sulla scrittura privata indicata da parte attrice, essendo stata istruita la domanda di verificazione in via documentale, in corso di causa è stata espletata una CTU grafologica.
Il CTU nominato, con valutazioni tecniche adeguatamente motivate e prive di profili di manifesta irragionevolezza, esaminata la sottoscrizione di OS
RR presente sulla scrittura privata oggetto di causa e comparata la stessa con quelle presenti sulle scritture di comparazione prodotte in giudizio, ha concluso nel senso che “Dall'esame della firma in verifica a nome “RR OS” e dal confronto con i campioni comparativi emergono da un lato analogie di natura estrinseca,
e dall'altro differenze di notevole portata identificativa, queste ultime sono tanto più rilevanti in quanto coinvolgono specificità espressive personali ed intrinseche all'azione scrivente, e sono inoltre generate da incongruenze dinamiche rilevabili nel tracciato della predetta firma oggetto di accertamento. In tale contesto, le discordanze individuate dalla comparazione tra la sottoscrizione in verifica e i campioni di paragone assumono portata oggettiva, e non possono essere ritenute accidentali, né possono essere ricondotti ad una naturale variabilità degli esiti grafici, avendo risposto adeguatamente alle osservazioni formulate dal CTP di parte attrice”, ritenendo che “la firma in verifica a nome “RR OS” posta in calce alla scrittura privata datata 31.03.1970 NON RISULTA RIFERIBILE all'azione grafica dell'apparente firmatario”.
Alla luce delle valutazioni offerte dal CTU, in merito alla provenienza della scrittura privata oggetto di causa, deve ritenersi che la stessa non sia riconducibile al defunto OS RR.
Al riguardo, va osservato che non appaiono condivisibili le difese svolte dagli attori in comparsa conclusionale e tese a escludere la rilevanza della CTU.
Innanzi tutto, non appare corretto ritenere che il convenuto MA
RR abbia riconosciuto in comparsa la provenienza della scrittura dal padre OS RR.
Invero, il tenore letterale della comparsa di costituzione esclude la conclusione cui perviene la parte attrice, affermando il convenuto che “La scrittura privata del 31/03/1970, laddove risulti provata l'autografia del Sig. OS RR,(…)”, frase che consente di escludere la sussistenza di un sicuro riconoscimento da parte del convenuto MA RR della sottoscrizione apposta sulla scrittura, dovendosi, di contro, intendere la frase come affermazione del pieno onere della parte attrice di provare la provenienza della scrittura.
Del resto, in sede di comparsa conclusionale del 20.03.2024 il convenuto ha ribadito di non avere mai riconosciuto la provenienza della scrittura dal padre
OS RR.
Peraltro, va rilevato che la scrittura oggetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1676/2018 R.G., promossa da
UC ER (C.F. [...]) e UC
ER, (C.F. [...]) rappresentati e difesi dall'Avv.
CIACCI ANTONIO GIOVANNI;
ATTORI contro
IM ER (C.F. [...]) in proprio e quale erede di AN NU (C.F.
[...]), deceduta in corso di causa, rappresentato e difeso dall'Avv. VENTURI FRANCESCO;
CONVENUTO nonché
IO ER (C.F. [...]) in proprio e quale erede di AN NU (C.F.
[...]);
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: accertamento dell'autenticità della scrittura privata – usucapione.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti, con rinuncia ai termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che il presente fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice all'esito delle determinazioni assunte dalla sezione civile alla riunione del 04.07.2022.
Ancora, in via preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia di
FA RR, anche quale erede di AT NC, defunta in corso di causa, non essendosi costituito in giudizio, sebbene ritualmente evocato nello stesso.
Ciò posto, gli odierni attori hanno agito in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “-in tesi- accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 216, 2° co. c.p.c., 2652
n° 3 c.c. e 2657, 1° co. c.c., la verificazione della scrittura privata olografa in data
31/03/1970, stesa in calce all'atto di divisione ai rogiti del Notaio Alberto Bartalini Bigi del 20/02/1969, 14069 rep. e 6440 racc., sottoscritta da ciascuno dei condividenti l'uno nella copia dell'altro, con la quale veniva espressamente convenuto che “il piazzale ed il portico adibito per garage restano in condominio, quindi l'uso ed il mantenimento sono di tutti e due”, anche se catastalmente ricadenti nella porzione di proprietà immobiliare assegnata al Sig. OS RR e per esso ai convenuti, di lui eredi/aventi causa, con ogni consequenziale pronunzia, disponendo la trascrizione dell'emananda sentenza nei RR.II., esonerando il Conservatore da ogni responsabilità, previo eventuale frazionamento della particella 97 sub 1 censita al Catasto del Comune di Monte Argentario (foglio 58) per dichiararne la proprietà comune con gli attori, eredi/aventi causa, conformemente alla scrittura privata 31/03/1970, ovvero previe le incombenze che verranno determinate in corso di causa;
-in ipotesi- dichiarare che gli attori hanno usucapito la proprietà comune della particella 97 sub 1 censita al Catasto del Comune di Monte Argentario (foglio 58), per averne condiviso pacificamente l'ininterrotto utilizzo ultraventennale, con ogni consequenziale pronunzia, disponendo al trascrizione dell'emananda sentenza nei RR.II., esonerando il
Conservatore da ogni responsabilità, previo eventuale frazionamento della particella 97 sub
1 censita al Catasto del Comune di Monte Argentario (foglio 58) per dichiararne la proprietà comune con gli attori, eredi/aventi causa, conformemente alla scrittura privata
31/03/1970, disponendo la trascrizione dell'emananda sentenza nei RR.II., esonerando il
Conservatore da ogni responsabilità, previo eventuale frazionamento della particella 97 sub
1 censita al Catasto del Comune di Monte Argentario (foglio 58) per dichiararne la proprietà comune con gli attori, eredi/aventi causa, conformemente alla scrittura privata
31/03/1970, ovvero previe le incombenze che verranno determinate in corso di causa”.
Il convenuto MA RR ha chiesto il rigetto delle domande attoree perché infondate.
In ordine alla prima domanda proposta dagli attori, questi, quali eredi di
PR RR, chiedono verificarsi, ai sensi degli artt. 216, comma 2
c.p.c. e degli artt. 2652 comma 1 n. 3 e 2657, comma 1 c.c., la scrittura privata olografa redatta in data 31.03.1970, stesa in calce all'atto di divisione ai rogiti del Notaio Alberto Bartalini Bigi del 20.02.1969, e riferibile a OS RR
e PR RR, avendovi interesse al fine di procedere alle dovute trascrizioni e per rimuovere ogni dubbio circa la vincolatività dell'assetto di interessi stabilito nella scrittura.
Ai sensi dell'art. 216 comma 2 c.p.c., l'istanza di verificazione di una scrittura privata può proporsi anche con citazione in via principale, se l'attore provi di avervi interesse.
Il giudizio di verificazione in via principale segue le ordinarie regole probatorie del processo civile (cfr. Cass. Civ. n. 20882/2021).
Ciò posto, al fine di procedere alla valutazione dell'autenticità della sottoscrizione apposta da OS RR sulla scrittura privata indicata da parte attrice, essendo stata istruita la domanda di verificazione in via documentale, in corso di causa è stata espletata una CTU grafologica.
Il CTU nominato, con valutazioni tecniche adeguatamente motivate e prive di profili di manifesta irragionevolezza, esaminata la sottoscrizione di OS
RR presente sulla scrittura privata oggetto di causa e comparata la stessa con quelle presenti sulle scritture di comparazione prodotte in giudizio, ha concluso nel senso che “Dall'esame della firma in verifica a nome “RR OS” e dal confronto con i campioni comparativi emergono da un lato analogie di natura estrinseca,
e dall'altro differenze di notevole portata identificativa, queste ultime sono tanto più rilevanti in quanto coinvolgono specificità espressive personali ed intrinseche all'azione scrivente, e sono inoltre generate da incongruenze dinamiche rilevabili nel tracciato della predetta firma oggetto di accertamento. In tale contesto, le discordanze individuate dalla comparazione tra la sottoscrizione in verifica e i campioni di paragone assumono portata oggettiva, e non possono essere ritenute accidentali, né possono essere ricondotti ad una naturale variabilità degli esiti grafici, avendo risposto adeguatamente alle osservazioni formulate dal CTP di parte attrice”, ritenendo che “la firma in verifica a nome “RR OS” posta in calce alla scrittura privata datata 31.03.1970 NON RISULTA RIFERIBILE all'azione grafica dell'apparente firmatario”.
Alla luce delle valutazioni offerte dal CTU, in merito alla provenienza della scrittura privata oggetto di causa, deve ritenersi che la stessa non sia riconducibile al defunto OS RR.
Al riguardo, va osservato che non appaiono condivisibili le difese svolte dagli attori in comparsa conclusionale e tese a escludere la rilevanza della CTU.
Innanzi tutto, non appare corretto ritenere che il convenuto MA
RR abbia riconosciuto in comparsa la provenienza della scrittura dal padre OS RR.
Invero, il tenore letterale della comparsa di costituzione esclude la conclusione cui perviene la parte attrice, affermando il convenuto che “La scrittura privata del 31/03/1970, laddove risulti provata l'autografia del Sig. OS RR,(…)”, frase che consente di escludere la sussistenza di un sicuro riconoscimento da parte del convenuto MA RR della sottoscrizione apposta sulla scrittura, dovendosi, di contro, intendere la frase come affermazione del pieno onere della parte attrice di provare la provenienza della scrittura.
Del resto, in sede di comparsa conclusionale del 20.03.2024 il convenuto ha ribadito di non avere mai riconosciuto la provenienza della scrittura dal padre
OS RR.
Peraltro, va rilevato che la scrittura oggetto
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